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25/04/21

IL BUNDESTAG POLE, IL PARLAMENTO ITAGLIANO NON POLE

 

Via libera da Karlsruhe: Next Generation EU può andare avanti

Thu, 04/22/2021 - 16:39

Possiamo tirare un sospiro di sollievo. La Corte costituzionale tedesca si è pronunciata con apprezzabile celerità e nel senso auspicato. Il ricorso urgente – di cui avevamo scritto su questa rivista in una precedente analisi – è stato respinto, il blocco all’approvazione della Decisione europea sulle risorse proprie è stato così rimosso e il Next Generation EU (Ngeu) può andare avanti con la indispensabile partecipazione della Germania.

La pronuncia di Karlsruhe non manca tuttavia di destare preoccupazioni sul futuro dell’integrazione europea.

In effetti, la Corte non ritiene del tutto infondate le censure dei ricorrenti. Essa individua elementi che inducono a ritenere che l’Unione possa essersi spinta al di là dei poteri conferiti dall’articolo 311.3 del Trattato sul funzionamento dell’Ue (Tfeu) o compatibili con il divieto di bail-out dell’art. 125 Tfue. In tal caso, si tratterebbe di un provvedimento ultra vires.

Del pari, la Corte non esclude che si prospetti un contrasto con il fondamentale principio della sovranità del Bundestag in tema di bilancio. Pesano al riguardo le passività che potrebbero riversarsi sulla Germania ove costretta a supplire all’incapacità dell’Unione a far fronte con i propri mezzi al rimborso degli 806 miliardi di Eurobond; come pure le passività derivanti dall’inadempimento da parte degli altri Stati membri degli obblighi di contribuzione ad essi spettanti.

La Corte nota tuttavia che un esame sommario delle questioni, il solo consentito in un procedimento cautelare urgente, non le permette di giungere a valutazioni definitive. Tanto più che agli argomenti dei ricorrenti se ne contrappongono altri di segno opposto. Di qui dubbi sull’effettivo sconfinamento dell’Unione europea dai poteri ad essa conferiti; come pure sui rischi di passività per il contribuente tedesco in una situazione di incertezza circa la probabilità e la consistenza di tali rischi.

La decisione nel merito delle varie questioni è pertanto rinviata al seguito del procedimento ordinario. Nel frattempo, la Corte si pronuncia per il rigetto del ricorso in base a un bilanciamento delle conseguenze di un suo accoglimento. In effetti, nel caso di accoglimento si determinerebbero conseguenze non rimediabili in seguito, vale a dire il blocco di un programma di straordinaria urgenza quale Next Generation EU nel contesto dell’attuale pandemia. Viceversa, la Corte osserva ragionevolmente che all’eventuale accertamento successivo di profili di incostituzionalità governo e Parlamento tedeschi avrebbero modo di porvi rimedio.

Ma veniamo ai motivi di riflessione e perplessità che la decisione della Corte ingenera.

È senz’altro apprezzabile – già lo si è segnalato – che la pronuncia della Corte sia arrivata in tempi particolarmente solleciti. Si è così rimosso, a meno di un mese di distanza, il blocco alla ratifica tedesca della “Decisione sulle risorse proprie” stabilito in precedenza. Non va però trascurato che le varie contestazioni mosse dai ricorrenti rimangono per ora aperte. Saranno risolte in sede di decisione finale del procedimento, che potrebbe riservare sorprese non del tutto “freundlich” per il processo di integrazione europea.

Sulla questione se nel caso di specie si prospetti l’esistenza di un atto ultra vires, la Corte fa espressa menzione di un rinvio preliminare alla Corte di giustizia. Il che è perfettamente in conformità con il sistema europeo; e del resto si tratta di uno strumento già utilizzato in precedenza dai giudici di Karlsruhe. Meno in sintonia con il diritto dell’Unione è pero quello che si legge immediatamente dopo: la Corte tedesca si riserva infatti di decidere anche in senso contrario ai giudici di Lussemburgo (come già avvenuto nelle recente sentenza sul Quantitative Easing della Banca centrale europea).

La Corte sottolinea che l’indebitamento sul mercato dell’Unione deve servire unicamente a finanziare misure anti-pandemia. I relativi fondi non possono essere né incrementati né devoluti ad altri scopi. Il che sembra implicare che la Corte tedesca legittimi l’operazione solo per il suo carattere del tutto eccezionale, dovendosi escludere altri indebitamenti. In altri termini, si tratterebbe di un intervento solidaristico non suscettibile di ulteriori estensioni. Non è evidentemente una buona notizia per quanti aspirano a cogliere l’occasione della pandemia per creare una stabile Unione fiscale a livello europeo.

La Corte riconosce che il legislatore tedesco gode di un ampio margine di discrezionalità nel valutare se le passività derivanti da strumenti europei siano compatibili o meno con il bilancio nazionale. Si affretta però a precisare che certi limiti non possono essere superati, altrimenti risulterebbe pregiudicata l’autonomia budgetaria del Bundestag. La Corte aggiunge inoltre che il  Bundestag deve mantenere una continua e sufficiente influenza su come i fondi del Next Generation EU vengono spesi. Il che fa presagire qualche difficoltà se si considera che i Piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr) – che implementano le risorse di Ngeu -sono approvati dal Consiglio a maggioranza, e dunque in principio anche senza il concorso del governo tedesco. Del pari, le successive erogazioni, decise dalla Commissione, sono bensì soggette a un freno di emergenza, che non attribuisce però un diritto di veto al Consiglio europeo.

Un’ultima considerazione a proposito dell’art. 125 Tfue, evocato dalla Corte in tema di ultra vires. Si ripropone al riguardo una dibattuta questione circa la portata di questa norma. La Corte sembra propendere anche in questa occasione per un’interpretazione estensiva. Il no bailout, ivi contenuto, non vieterebbe solo l’assunzione diretta di debiti di uno Stato membro da parte degli altri o da parte dell’Unione. Il divieto si opporrebbe anche a interventi solidaristici europei, che possano riflettersi in un incremento di passività di un Stato membro verso l’Unione. Inutile rimarcare la pericolosità di una siffatta lettura dell’art. 125 sia in ordine al caso in questione, sia più in generale per gli sviluppi dell’Europa di cui si è fatta parola in precedenza.

In conclusione, siamo lieti per la decisione attuale della Corte di Karlsruhe e incrociamo le dita per quella a venire.

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