PNRR: il fallimento che ci dovevamo aspettare
I ritardi del PNRR sottendono la vera essenza del recovery fund: una clava politica per far approvare le riforme desiderate da Bruxelles.
I nodi del PNRR stanno venendo al pettine. La narrazione della nostra stampa, che per mesi ha incessantemente lodato il recovery fund come una ‘pioggia di miliardi’ sostanzialmente regalati all’Italia in difficoltà per la crisi pandemica dall’Unione Europea, si sta sciogliendo come neve al sole.
Perché il PNRR è un fallimento
Per chi non avesse già approfondito i regolamenti e le normative che riguardano il cosiddetto recovery fund e il PNRR, le prime avvisaglie che questo strumento fosse più che altro un vincolo al programma politico che un dispositivo di reale sostegno economico si erano viste alla vigilia della legge di bilancio.
Quando il Governo tentò di inserire un articolo che limitava le multe per i commercianti che non accettavano i pagamenti con carte di credito e POS solo per cifre superiori ai 60 euro, la reazione della Commissione fu immediata: quella norma cozzava con le riforme già approvate (dal Governo Draghi) previste dal PNRR. In particolare con l’art. 24 comma 3 del regolamento istitutivo del dispositivo di ripresa e resilienza, il recovery fund per l’appunto, che recita:
“Il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi presuppone che le misure relative ai traguardi e agli obiettivi conseguiti in misura soddisfacente in precedenza non siano state annullate dallo Stato membro interessato”.
Il governo allora tentò una mediazione, proponendo di abbassare ulteriormente la soglia dei 60 euro, ma nulla da fare, quella norma doveva esser cancellata o metteva a rischio la tranche di finanziamento prevista dal PNRR.
I nodi da sciogliere sul PNRR
Ora il copione è quasi lo stesso: un comunicato di palazzo Chigi ci fa sapere che la Commissione si è presa del tempo, in particolare un altro mese, per valutare il raggiungimento entro il 31 dicembre 2022 delle 55 Milestones e Target, sempre a norma dell’art. 24 che recita come ‘in presenza di circostanze eccezionali, l’adozione della decisione che autorizza l’erogazione del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, può essere rinviata fino a tre mesi’.
Nessun commento:
Posta un commento