Cerca nel blog

14/02/24

HALLELUJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

House Impeaches Mayorkas In Historic Vote

by Zero Hedge
 
 Mayorkas is the first cabinet official to be impeached since the 1870s.
Image Credit:
John Moore/Getty Images

Exactly a week after a failed attempt, the House has impeached Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas, under whose tenure more than 10 million illegal immigrants have entered the US – doubling the existing population of migrants.

With a vote of 214-213, Mayorkas is the first cabinet official to be impeached since the 1870s.

Last week’s effort to impeach Mayorkas failed by one vote because three Republicans voted with all the Democrats against the move. The vote was made possible only by the return of House Majority Leader Steve Scalise (R-La.), who missed last week’s vote while undergoing treatment for blood cancer, according to The Hill.

Mayorkas was accused of demonstrating a “willful and systemic refusal to comply with the law,” and “breaching the public trust,” which Democrats suggested was nothing more than disagreements over policy or performance failings, but not impeachable crimes.

“Secretary Mayorkas is a danger to every American,” said Rep. Dan Bishop (R-NC) on X. “I’m voting to impeach him.”

The GOP leaders moved to hold the vote before their majority potentially shrinks even further, with a closely watched special election Tuesday in New York to replace expelled Republican Rep. George Santos. The race is considered a tossup.

Republicans continued the impeachment effort after rejecting an effort in the Senate to craft a bipartisan border deal to address many of the same issues House conservatives are raising. House Speaker Mike Johnson (R., La.) called the Senate’s deal—which paired aid for Ukraine with changes to border policy—dead on arrival, eventually leading most Republicans in the House and Senate to criticize the bill as insufficient. On Tuesday morning, the Senate passed a $95.3 billion package for Ukraine, Israel and Taiwan that excluded border-policy changes. –WSJ

Meanwhile, what’s this?

13/02/24

I famosi 6 motivi per iscriversi all'anagrafe canina AIRE per gli italiani esteri per potere fruire dei famosissimi servizi consolari, il cui apice e' stato raggiunto nell'era di Maio: in realta' il sito non funziona, e' l'ennesima perdita di tempo CON SECONDI FINI PER FOTTERE GLI ITALIANI ESILIATI ED AUTO-ESILIATI all'estero.

 

Anagrafe Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.)

Anagrafe Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.)

 

(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. – UFFICIO II)

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 (LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 – Normattiva). Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’esercizio concreto di molti diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione dipende dall’iscrizione anagrafica, che se non effettuata correttamente può comportare conseguenze negative in relazione, ad esempio, ai diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
  • la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
  • la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
  • la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
  • la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione Autoveicoli – Patente di guida).

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

Come si effettua la domanda di iscrizione all’A.I.R.E.:

La richiesta va effettuata attraverso il portale Servizi Consolari Online (esteri.it) compilando l’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari), a cui allegare la documentazione richiesta dall’Ufficio consolare. Per le modalità di invio dei moduli si suggerisce la consultazione del sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio di residenza. L’iscrizione del cittadino residente all’estero può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare abbia conoscenza, in base ai dati in suo possesso (art. 6, comma 6, L. 470/1988).

Per questioni di natura fiscale si prega di far riferimento a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI) ed alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è GRATUITA.

Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.  Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

Il gobierno Meloni multa gli italiani all'estero" e' a caccia di reclute da mandare in Ucraina, Lettonia, Polonia e Romania - e le reclute in Italia non ci sono ... forza ragazzi! FACCIAMOCI ARMARE!!!

 

Anagrafe Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.)

Anagrafe Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.)

(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. – UFFICIO II)

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 (LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 – Normattiva). Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’esercizio concreto di molti diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione dipende dall’iscrizione anagrafica, che se non effettuata correttamente può comportare conseguenze negative in relazione, ad esempio, ai diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
  • la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
  • la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
  • la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
  • la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione Autoveicoli – Patente di guida).

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

Come si effettua la domanda di iscrizione all’A.I.R.E.:

La richiesta va effettuata attraverso il portale Servizi Consolari Online (esteri.it) compilando l’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari), a cui allegare la documentazione richiesta dall’Ufficio consolare. Per le modalità di invio dei moduli si suggerisce la consultazione del sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio di residenza. L’iscrizione del cittadino residente all’estero può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare abbia conoscenza, in base ai dati in suo possesso (art. 6, comma 6, L. 470/1988).

Per questioni di natura fiscale si prega di far riferimento a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI) ed alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è GRATUITA.

Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.  Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

Covid Call to Humanity: Swedish parliament prepares for a future without pregnancies - HURRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!