A quanto pare la corte costituzionale sta partecipando all'instaurazione della dittatura da cui invece dovrebbe difendere l'Italia. Che cosa facciamo?

Corte costituzionale (Italia)

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Corte costituzionale
Corte costituzionale 2.svg
Palazzo della Consulta Roma 2006.jpg
Palazzo della Consulta, sede della Corte costituzionale.
StatoItalia Italia
TipoOrgano di garanzia costituzionale
Istituito1948
Operativo dal1955
PresidenteGiancarlo Coraggio
Vicepresidente
Nominato da
Bilancio56,5 milioni di euro (previsione 2020)[1]
Impiegati302 (31/12/2 019)[1]
SedeRoma, Palazzo della Consulta
IndirizzoPiazza del Quirinale, 41
00187 Roma
Sito webcortecostituzionale.it

La Corte costituzionale, nell'ordinamento italiano, è un organo di garanzia costituzionale[2] cui è demandato il compito di verificare la conformità alla Costituzione delle leggi, statali e regionali, e degli atti aventi forza di legge (controllo di legittimità costituzionale); dirimere conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le regioni e tra le Regioni stesse; giudicare sulle accuse promosse nei confronti del Presidente della Repubblica; verificare l'ammissibilità dei referendum abrogativi.

Prevista già nel dettato costituzionale del 1948 all'articolo 134,[2] trovò attuazione solo nel 1955 a seguito della legge costituzionale n. 1/1953 e della legge ordinaria n. 87/1953[3] e tenne la sua prima udienza nel 1956.

La sua sede è a Roma, al palazzo della Consulta, così detto perché sede della Sacra Consulta dello Stato pontificio fino al 1870, da cui si attribuisce alla Corte l'informale nome, per metonimia, di Consulta. Si trova in piazza del Quirinale, a pochi metri dal palazzo omonimo, sede ufficiale del Presidente della repubblica.

Nelle occasioni cerimoniali giudici costituzionali indossano una toga nera con merletti dorati, su modello dei roboni senesi del Cinquecento, sulla quale portano un collare d'oro con un pendente raffigurante la Repubblica italiana impersonificata e portano con loro un tocco ricamato in oro[4].

Competenze

In base all'articolo 134 della Costituzione,[2] modificato dalla legge costituzionale n.1/1989, la Corte:

  • giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
  • risolve conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni;
  • si esprime sulle accuse promosse contro il Presidente della repubblica, a norma della Costituzione;
  • la legge costituzionale n. 1/1953, all'articolo 2, estende le competenze della corte anche al giudizio di ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi ordinarie esistenti.

Composizione

Magnifying glass icon mgx2.svgLo stesso argomento in dettaglio: Giudici della Corte costituzionale della Repubblica Italiana.

L'art. 135 comma 1 della Costituzione afferma che la Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati:

  • per un terzo dal Presidente della Repubblica
  • per un terzo dal Parlamento in seduta comune
  • per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; di questi (secondo l'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge n. 87 dell'11 marzo 1953):
    • tre sono eletti da un collegio del quale fanno parte il presidente, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Corte di cassazione
    • uno da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione e i consiglieri del Consiglio di Stato
    • uno da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale e i viceprocuratori generali della Corte dei conti.

Questa struttura mista è finalizzata a conferire equilibrio alla Corte costituzionale: per favorire tale equilibrio il costituente associa, nella composizione dell'organo, l'elevata preparazione tecnico-giuridica e la necessaria sensibilità politica.

La nomina da parte del capo dello Stato è un atto presidenziale in senso stretto per il quale è prevista la controfirma del presidente del Consiglio dei ministri, che può essere negata nel caso di mancanza dei requisiti nei candidati o per gravi ragioni di opportunità. Quindi il contenuto del decreto è deciso autonomamente dal presidente della Repubblica e la controfirma ha solo lo scopo di certificare la regolarità del procedimento seguito.

L'elezione a opera del Parlamento in seduta comune avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti. L'alto quorum ha spesso determinato ritardi (oltre il termine di un mese previsto da norma costituzionale) nell'elezione dei giudici, pericolosi perché la Corte per funzionare necessita di almeno 11 giudici, tanto che nel 2002, per la prima volta, la Corte ha rinviato la discussione su una delle cause in ruolo per mancato raggiungimento del quorum di 11 giudici.

L'elezione da parte della magistratura avviene con una maggioranza assoluta dei componenti del collegio e, in mancanza di questa, in seconda votazione a maggioranza relativa con ballottaggio fra i candidati, in numero doppio di quelli da eleggere, più votati.

I giudici sono scelti tra magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati con più di venti anni di attività professionale forense. Nel momento in cui il soggetto diventa giudice della Corte deve interrompere l'eventuale attività di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, di avvocato e di ogni carica e ufficio stabiliti dalla legge.[5]

In relazione a questa componente elettiva si è posto il problema di stabilire che cosa si debba intendere per suprema magistratura: la tesi che ha prevalso è di ritenere che il soggetto debba possedere requisiti sia formali (cioè l'essere magistrato) sia sostanziali (cioè esercitare effettivamente le funzioni).

Il giudice così nominato resta in carica nove anni, decorrenti dal giuramento, alla scadenza dei quali cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Il mandato non può essere rinnovato.[6]
Non è possibile la prorogatio del giudice con mandato scaduto, in attesa della nomina e dell'entrata nelle funzioni del nuovo giudice. Ciò potrebbe comportare qualche problema, per il fatto che non sempre il termine di un mese per la nomina di un nuovo giudice viene rispettato.

I membri della Corte costituzionale godono dell'immunità politica e penale simile a quella prevista dall'articolo 68. Al 18 dicembre 2020 sono:[7]

Nome Ruolo Designazione Giuramento Qualifica Autorità designante
Giancarlo Coraggio Presidente 29 novembre 2012 28 gennaio 2013 Magistrato amministrativo Consiglio di Stato
Giuliano Amato Vicepresidente 12 settembre 2013 18 settembre 2013 Professore ordinario Presidente della Repubblica (Napolitano)
Daria de Pretis Componente 18 ottobre 2014 11 novembre 2014 Professore ordinario Presidente della Repubblica (Napolitano)
Nicolò Zanon Componente 18 ottobre 2014 11 novembre 2014 Professore ordinario Presidente della Repubblica (Napolitano)
Silvana Sciarra Componente 6 novembre 2014 11 novembre 2014 Professore ordinario Parlamento in seduta comune (XVII legislatura)
Franco Modugno Componente 16 dicembre 2015 21 dicembre 2015 Professore ordinario Parlamento in seduta comune (XVII legislatura)
Augusto Barbera Componente 16 dicembre 2015 21 dicembre 2015 Professore ordinario Parlamento in seduta comune (XVII legislatura)
Giulio Prosperetti Componente 16 dicembre 2015 21 dicembre 2015 Professore ordinario Parlamento in seduta comune (XVII legislatura)
Giovanni Amoroso Componente 26 ottobre 2017 13 novembre 2017 Magistrato ordinario giudicante Corte di cassazione
Francesco Viganò Componente 24 febbraio 2018 8 marzo 2018 Professore ordinario Presidente della Repubblica (Mattarella)
Luca Antonini Componente 19 luglio 2018 26 luglio 2018 Professore ordinario Parlamento in seduta comune (XVIII legislatura)
Stefano Petitti Componente 28 novembre 2019 10 dicembre 2019 Magistrato ordinario giudicante Corte di cassazione
Angelo Buscema Componente 12 luglio 2020 15 settembre 2020 Magistrato contabile Corte dei conti
Emanuela Navarretta Componente 9 settembre 2020 15 settembre 2020 Professore ordinario Presidente della Repubblica (Mattarella)
Maria Rosaria San Giorgio Componente 16 dicembre 2020 17 dicembre 2020 Magistrato ordinario giudicante Corte di cassazione

Accanto alla composizione ordinaria la Corte conosce una composizione integrata, che si ha ogni volta che la Corte è chiamata a giudicare dei reati presidenziali di alto tradimento e di attentato alla costituzione, previa messa in stato di accusa del Capo dello Stato dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri. In tal caso la Corte è integrata con 16 membri tratti a sorte da un elenco di 45 cittadini eleggibili a senatore che il Parlamento compila ogni nove anni mediante l'elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. In tal caso la Corte deve essere composta da almeno 21 giudici e quelli aggregati devono essere la maggioranza.[8]

Il presidente della Corte costituzionale

Magnifying glass icon mgx2.svgLo stesso argomento in dettaglio: Presidenti della Corte costituzionale della Repubblica Italiana.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 della l. n. 87 dell'11 marzo 1953 e dell'articolo 7 del Regolamento Generale della Corte costituzionale, «la Corte elegge a scrutinio segreto sotto la presidenza del giudice più anziano di carica [e] a maggioranza dei suoi componenti il Presidente».[9][10] Nel caso in cui nessuno ottenga la maggioranza si procede a una nuova votazione e, dopo di questa, eventualmente, alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto chi abbia riportato la maggioranza. In caso di parità è proclamato presidente il più anziano di carica e, in mancanza, il più anziano di età.

Dopo l'elezione, il presidente della Corte deve comunicare immediatamente la sua nomina al presidente della Repubblica, al presidente della Camera dei deputati, al presidente del Senato della Repubblica e al presidente del Consiglio dei ministri.[11]

Il presidente, in ossequio al disposto dell'articolo 135, comma 5, della Costituzione, «rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice».
Fino alla modifica dell'art. 135, avvenuta nel 1967, il presidente durava in carica quattro anni ed era rieleggibile.

Il presidente della Corte, che è la quinta carica dello Stato, è scelto per una prassi invalsa fra i giudici che stanno concludendo il mandato, in modo da garantire una certa mobilità della carica. Durante l'elezione del presidente, per evitare che le preferenze espresse dai giudici siano conosciute all'esterno, le schede di voto vengono bruciate subito dopo la votazione nel caminetto della Camera di Consiglio.[12]

Il presidente della Corte costituzionale svolge svariate funzioni fra le quali risaltano:

  • la nomina di un giudice per l'istruzione e la relazione nei giudizi di legittimità costituzionale e la convocazione della Corte per la discussione entro i successivi venti giorni, ai sensi dell'articolo 26 della l. n. 87/1953
  • la facoltà di ridurre i termini dei procedimenti nei casi in cui lo ritenga necessario, ai sensi dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1/1953[13]
  • la fissazione con decreto del giorno dell'udienza pubblica della Corte, ai sensi dell'articolo 8 delle norme integrative del 2008[14]
  • la facoltà di regolare la discussione e di determinare i punti più importanti sui quali essa deve svolgersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, delle norme integrative del 2008
  • la facoltà di votare per ultimo nelle deliberazioni delle ordinanze e delle sentenze e, in caso di parità di voti, la prevalenza della sua preferenza (tranne nei giudizi di accusa nei quali – in ossequio all'articolo 28 della l. n. 20/1962 – «prevale l'opinione più favorevole all'accusato»),[15] ai sensi dell'articolo 17, comma 3, delle norme integrative del 2008

Le attribuzioni conferite dalla legge e dai regolamenti al presidente della Corte, se formalmente lo pongono come primus inter pares rispetto agli altri giudici, sostanzialmente lo pongono in una posizione di effettiva preminenza, seppur non assoluta, ma tale da consentirgli di assolvere a una funzione d'impulso e di coordinamento dei lavori della Corte, oltre che d'influenzare i giudizi di legittimità costituzionale, pur nell'osservanza del principio di collegialità cui s'informa l'attività della Consulta.[16]

Il vicepresidente della Corte costituzionale

Magnifying glass icon mgx2.svgLo stesso argomento in dettaglio: Vicepresidenti della Corte costituzionale della Repubblica Italiana.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l. 87/1953, «il Presidente, subito dopo l'insediamento nella carica, designa un giudice destinato a sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento». Dal 1971 questo giudice assume formalmente il titolo di vicepresidente.

Inoltre dal 1996, al giudice più anziano che presiede la Corte in caso di assenza del presidente e del vicepresidente, può essere conferito dalla Corte il titolo di vicepresidente.

Gli elementi del giudizio costituzionale

Il parametro

In via del tutto astratta, qualsiasi norma prodotta da fonte costituzionale (sia essa contenuta nella Costituzione o in leggi costituzionali) è idonea a svolgere la funzione di "parametro" in un giudizio di fronte alla Corte costituzionale. Più concretamente, l'estensione del parametro varia a seconda del tipo di giudizio, nonché dell'oggetto dello stesso.

Così, se per i giudizi in via incidentale e in via principale esso consiste nelle «disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate», in caso di conflitti tra poteri dello Stato o tra Stato e Regioni esso è, rispettivamente, individuato dalla sfera di «attribuzioni determinata tra i vari poteri da norme costituzionali» e dalla «sfera di competenza costituzionale».

Inoltre, il parametro può essere costituito sia da norme ricavabili da disposizioni espresse, sia da norme implicite, derivanti da combinati disposti, da principi o consuetudini costituzionali, nonché da consuetudini internazionali (immesse nel nostro ordinamento dalla clausola di adeguamento contenuta nell'art. 10 della Costituzione italiana).

Un ultimo cenno merita la cosiddetta «elasticità» del parametro che innanzitutto è composto non solo da elementi di natura normativa, ma anche da elementi di natura fattuale (si pensi alle questioni di fatto che influenzano - per la loro apertura strutturale - i principi costituzionali; ma si pensi anche al giudizio di ragionevolezza, che consiste in un giudizio sulla congruità delle norme rispetto ai fatti), elementi di natura fattuale che possono essere efficacemente sintetizzati con l'espressione, originariamente adottata dalla dottrina costituzionalistica francese, di «blocco di costituzionalità». Ma è anche da sottolineare come, in relazione ad alcuni particolari oggetti, e per la peculiare natura della fonte o per la materia trattata, il parametro di costituzionalità possa «stringersi» o «allungarsi». Così, in relazione ai giudizi concernenti le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, le norme concordatarie (contenute nei Patti Lateranensi, cui fa espresso riferimento l'art. 7 della Costituzione) e le norme comunitarie (immesse nell'ordinamento nazionale in base al disposto dell'art. 11 della Costituzione) esso si riduce ai soli «principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale». Al contrario, in relazione ai decreti legislativi, il parametro si amplia, secondo lo schema della "norma interposta", anche alla legge di delegazione, la quale (pur rimanendo fonte pleno iure primaria) si pone così, rispetto al decreto legislativo, su di un gradino intermedio tra piano costituzionale e piano legislativo, «degradando», nel reciproco rapporto, il decreto legislativo stesso a fonte subprimaria.

Interpretazione costituzionalmente orientata

Quella concepita dalla Corte - quando attinge alla valenza manipolativa dell’interpretazione adeguatrice - è una interpretazione che «non deriva dalla stessa ratio legis, ma dalla ratio constitutionis, ed intende rimodellare la legge per adeguarla al parametro costituzionale»[17]: in tal modo, tra le possibili letture della norma oggetto del sindacato della Corte, viene preferita l'unica che ne salva la conformità col parametro invocato.

L'oggetto

L'oggetto del giudizio costituzionale, in base a una interpretazione letterale dell'art. 23, comma 1, lettera a) della legge n. 87 del 1953, dovrebbe essere individuato nelle disposizioni di legge; in realtà, a causa dell'ineliminabilità dell'attività interpretativa e al prevalente carattere incidentale (su cui v. infra), il giudizio viene «traslato» sulle norme. Oggetto del processo costituzionale, quindi, è la norma, ma gli effetti di esso ricadono sulla disposizione.

Per la struttura del giudizio di fronte alla Corte, poi, si può affermare che l'oggetto non si riduca alla semplice norma, ma vada ad abbracciare la "situazione normativa", comprendendo quindi le interconnessioni sistemiche e i fatti del processo a quo.

Al momento in cui la Corte iniziò i suoi lavori, "v’era chi sosteneva specialmente in seno all’alta magistratura, che tali giudizi non avrebbero potuto che essere emessi sulle leggi successive all’entrata in vigore della Costituzione, mentre l’esame delle leggi anteriori era compito del potere legislativo, che avrebbe dovuto procedere, quando ritenuto del caso, alla loro abrogazione": dopo la mobilitazione della dottrina più evoluta[18], la prima sentenza della Corte costituzionale respinse questa teoria, stabilendo che il compito di sindacare la costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge compete alla Corte costituzionale anche sulle leggi del periodo anteriore, cioè sulle leggi del periodo fascista e di quello prefascista, oltre che sui decreti-legge e i decreti legislativi emanati tra la caduta del fascismo e l’entrata in vigore della Costituzione.

I vizi

Una legge o un atto avente forza di legge, quando è contrario alla Costituzione, è viziato, sub specie di "invalidità"; ossia, l'atto, che pur vìola una fonte sovraordinata, continua a produrre i suoi effetti fino al momento in cui non interviene una pronuncia che ne dichiara il vizio (principio cosiddetto del favor legis).

I vizi di invalidità, a loro volta, possono essere distinti in formali e sostanziali. Si avrà, perciò, un'"invalidità formale" quando l'atto venga adottato in violazione della forma prescritta (ad esempio, una legge costituzionale che sia approvata con il procedimento legislativo ordinario, oppure una legge approvata in un testo differente dai due rami del Parlamento). Si avrà, invece, un'"invalidità sostanziale" quando, pur nel rispetto delle norme procedurali, si abbia una violazione delle norme sostantive (ad esempio, una legge che ponga in essere delle discriminazioni basate sul sesso, sulla razza, su convinzioni religiose, filosofiche, politiche).

Agli albori della giustizia costituzionale, la Scuola di Vienna, di cui fu uno dei massimi esponenti Hans Kelsen, teorizzò l'inesistenza dei vizi sostanziali. Infatti, secondo questa dottrina, tutti i vizi sono formali: una legge, anche quando violi un principio costituzionale, è viziata nella forma, in quanto il vizio verrebbe meno se fosse stata approvata, anziché con il procedimento ordinario, con il procedimento aggravato previsto per la revisione costituzionale. Questa teoria, però, va incontro a due ordini di critiche. Innanzi tutto, essa riduce il vizio sostanziale a vizio formale. Ma per ridurlo, deve prima riconoscerlo, il che è contraddittorio. Inoltre, la più recente dottrina costituzionalistica - suffragata anche da numerose sentenze della Consulta - afferma che nel testo costituzionale, accanto a disposizioni modificabili con il procedimento di revisione, ve ne sono altre (i «principi supremi dell'ordinamento») che, una volta poste dal potere costituente, possono essere modificate solo da quest'ultimo, non essendo nella disponibilità dei poteri costituiti, tra i quali, necessariamente, si deve inquadrare anche il potere di revisione costituzionale.

Tornando ai vizi sindacabili dalla Corte costituzionale, essi possono consistere tanto in una violazione diretta di una norma della Costituzione, quanto nella violazione di una norma implicita, dedotta da un combinato disposto, quanto nella violazione di una legge ordinaria o norma al di fuori dell'ordinamento, nel caso in cui la Costituzione prevede che la costituzionalitá di una norma dev'essere classificata alla stregua di queste norme, o dello spirito complessivo della carta costituzionale.

Irragionevolezza

Magnifying glass icon mgx2.svgLo stesso argomento in dettaglio: Principio di buon andamento § Principio di ragionevolezza.

Quest'ultima violazione è quella che, nella giurisprudenza della Consulta, viene indicata con il termine di "irragionevolezza". Fermo restando, infatti, che in base all'art. 28 della legge n. 87 del 1953 il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, il principio di eguaglianza, contenuto nell'art. 3 della Costituzione, rappresenta il limite ultimo della discrezionalità del legislatore e, contemporaneamente, il metro minimo di riesame delle sue scelte, imponendo al legislatore stesso un duplice onere: di coerenza (a livello di testo o di settore legislativo: "sindacato intrinseco") e di ragionevolezza (a livello di ordinamento costituzionale complessivo e di bilanciamento tra fini e valori costituzionali: "sindacato estrinseco").

La ragionevolezza rappresenta, quindi, il trait d'union tra il concetto metagiuridico di giustizia e quello giuridico di legittimità: «non occorre la coerenza, basta la non contraddizione; non occorre la conformità, basta la compatibilità».

La ragionevolezza o irragionevolezza si manifesta in vari modi:[19]

  • Ragionevolezza (coerenza / congruenza) del sistema
  • Intrinseca coerenza / incoerenza del sistema ovvero distonia del sistema
  • Proporzionalità (congruità / adeguatezza) del mezzo rispetto al fine
  • Ragionevolezza (coerenza / congruenza / razionalità) intrinseca / intima / ontologica / interna
  • Irragionevolezza (irrazionalità / incongruenza / arbitrarietà / contraddizione) manifesta / palese / irrefutabile / ictu oculi / macroscopica / evidente / stridente
  • Irragionevolezza per dimenticanza del legislatore
  • Ragionevole (adeguato / razionale / congruo / doveroso / corretto / equo) bilanciamento dei valori e degli interessi in gioco

Si collega inoltre a vari principî:[19]

Le decisioni della Corte

Le decisioni della Corte costituzionale assumono la forma delle decisioni giurisdizionali tipiche: "sentenze" (decisioni di merito), "ordinanze" (decisioni processuali), "decreti" (decisioni procedurali). Posta la modesta rilevanza esterna dei decreti, si può quindi affermare che le pronunce della Corte si possano distinguere in due categorie: le sentenze di accoglimento e le decisioni di rigetto (siano esse di merito o processuali).

Decisioni di natura processuale

Per quanto riguarda le "decisioni processuali", esse si basano su considerazioni che non consentono di passare all'esame del merito della questione di legittimità costituzionale. Nella giurisprudenza della Consulta, si può notare come esse assumano promiscuamente la forma delle sentenze o delle ordinanze, non contando tanto la forma stessa, quanto il motivo che sta alla base della decisione di non passare al merito, e presentano in alcuni casi un carattere sostanzialmente decisorio.

Decisioni di merito

Più complesso si presenta l'esame delle "decisioni di merito". Esse possono essere, innanzi tutto, divise in "sentenze di accoglimento", con le quali la Corte si pronuncia sia sulla questione sia sulla legge, e "decisioni di rigetto" (in forma di sentenza o di ordinanza), le quali invece si pronunciano solo sulla questione, in quanto non spetta alla Corte un generale potere di esternazione della costituzionalità o incostituzionalità delle leggi, ma solo un potere repressivo dell'incostituzionalità.

Per quanto riguarda gli effetti tipici nel tempo, la pronuncia di rigetto è costitutiva, avendo quindi efficacia ex nunc, mentre la sentenza di accoglimento, dichiarativa, ha rilevanti, anche se non assoluti, effetti ex tunc, che arretrano solo di fronte ai rapporti giuridici esauriti (con la rilevante eccezione del giudicato penale).

Una questione di legittimità semplice, la quale ossia si possa concludere con la caducazione o il mantenimento di una disposizione, si risolverà in una pronuncia di fondatezza o infondatezza. Una questione di legittimità costituzionale complessa, invece, ossia una questione per la quale non è sufficiente un'operazione meramente ablatoria da parte della Corte, verrà risolta con uno degli strumenti di cui la giurisprudenza della Consulta si è dotata nella sua attività, ossia con una "decisione interpretativa" oppure con una "sentenza manipolativa".

Decisioni interpretative e decisioni manipolative

Nelle "decisioni interpretative" la Corte si pronuncia non sulla disposizione di legge nel significato normativo individuato dal giudice a quo, bensì su un diverso significato normativo che essa stessa ritiene contenuto nella disposizione impugnata. Non c'è così alcuna corrispondenza tra "chiesto e pronunciato".[20]

Le decisioni interpretative di rigetto si dicono "correttive" quando la Corte «corregge» l'interpretazione fornita dal giudice a quo, la quale si discosta dal diritto vivente; si dicono invece "adeguatrici" (o decisioni interpretative di rigetto in senso stretto) quando la Corte individua nella disposizione impugnata dal giudice a quo un diverso significato, eventualmente anche contrario al diritto vivente, ma conforme al dettato costituzionale.

Le sentenze interpretative di accoglimento, invece, le quali sostanzialmente si basano sullo schema di una doppia pronuncia, vengono adottate soprattutto nelle ipotesi in cui si mantenga un diritto vivente difforme a una precedente decisione interpretativa di rigetto.

Per ciò che concerne gli effetti delle decisioni interpretative, mentre le sentenze di accoglimento hanno gli effetti ordinariamente collegati a questo tipo di pronuncia, maggiormente controversa è la questione riguardante le decisioni di rigetto, dovendosi distinguere tra le decisioni di rigetto in senso stretto, nelle quali l'interpretazione fornita dalla Corte è individuabile sia nella motivazione sia nel dispositivo, dalle decisioni di rigetto interpretative, nelle quali invece l'interpretazione fornita dalla Corte è presente nella sola motivazione. Si deve comunque notare come solitamente la giurisprudenza ordinaria si adegui alle interpretazioni operate dalla Corte, discostandosene soltanto in caso di invincibile opposto convincimento ermeneutico.

Le "decisioni manipolative", invece, comportano un'alterazione del parametro (che viene esteso nella sua interpretazione e applicazione) oppure del testo di legge. Queste ultime, a loro volta, possono essere:

  • riduttive: quando espungono, a seconda dei casi, parte della norma oppure parte della disposizione
  • additive: quando aggiungono un contenuto normativo assente nella disposizione. Possono essere "additive di garanzia" (o di prestazione) quando la pronuncia della corte introduce una norma (il che avviene quando la pronuncia è «a rime obbligate», ossia quando la norma aggiunta dalla Corte è direttamente ricavabile dal disposto costituzionale), oppure "additive di principio", quando cioè la Corte si limita a indicare un principio, il quale può orientare l'attività interpretativa del giudice ovvero l'azione del legislatore. Le additive di prestazione pongono un problema di copertura delle spese, pur non essendo le sentenze della Corte costituzionale, a differenza delle leggi, soggette all'obbligo costituzionale di copertura.
  • sostitutive: quando, con una duplice componente (ablatoria e additiva) una norma o una disposizione viene sostituita con altra norma o altra disposizione.

Come le decisioni della Corte possono avere effetti manipolativi nello «spazio», questi effetti si possono avere anche nel tempo, con decisioni manipolative per il passato (pro praeterito: incostituzionalità sopravvenuta e incostituzionalità differita) oppure per il futuro (pro futuro), con le quali la Corte - pur riconoscendo nella motivazione l'illegittimità della disposizione impugnata - rinvia l'annullamento con un dispositivo di rigetto (sentenze-indirizzo o monitorie di rigetto, sentenze di incostituzionalità accertata ma non dichiarata; vengono adottate soprattutto per sollecitare l'intervento del legislatore, altrimenti inerte).

Per concludere questo rapido esame delle decisioni della Corte, si deve ricordare che esse, in base all'art. 18 della legge n. 87 del 1953, sono motivate (in fatto e in diritto le sentenze; «succintamente motivate» le ordinanze). La "motivazione" - non prevista da fonti costituzionali, e da alcuni Autori ritenuta anche non costituzionalmente obbligatoria - assume importanti funzioni, sia politiche sia giuridiche, essendo essa rivolta, innanzi tutto, al giudice a quo, ma anche al legislatore, per l'eventuale seguito legislativo, e a tutti gli operatori del diritto.

Ottemperanza costituzionale

L'elusione del giudicato costituzionale va, per ciò solo, a sua volta, incontro a declaratoria di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 136 Cost.: essa è ravvisabile allorché la norma scrutinata disciplina le stesse fattispecie già regolate da precedente disposizione dichiarata illegittima ovvero proroga surrettiziamente gli effetti di quest'ultima dopo la sua rimozione dall'ordinamento (v. la sentenza n. 245/2012 e la sentenza n. 169 del 2015[21].

Le attribuzioni

Come si accennava sopra, la Corte costituzionale, ex art. 134 della Costituzione italiana, è competente a giudicare:

  • delle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni
  • dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e tra Stato e Regioni
  • delle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione
  • competenze cui si è aggiunto il sindacato sull'ammissibilità dei referendum, non direttamente previsto in Costituzione

Sono esentate dal controllo della Corte le fonti di diritto dell'Unione Europea nei limiti dei principi fondamentali (controlimiti).

Si può quindi affermare che essa svolga una funzione garantista (della legittimità e della legalità costituzionale) e una funzione arbitrale (per ciò che concerne i conflitti).

Il giudizio sulle leggi

Sono previste due sole vie di accesso al giudizio della Corte, col procedimento in via incidentale (indiretta o di eccezione) e col procedimento in via di azione (diretta o principale): nel primo la questione di legittimità può essere sollevata nel corso di un giudizio e davanti a un'autorità giurisdizionale; per l'altro la facoltà è data unicamente allo Stato e alle Regioni (e alle province autonome di Trento e Bolzano) di presentare direttamente un ricorso di incostituzionalità avverso le leggi rispettivamente della Regione e dello Stato (o di altra Regione). La giurisprudenza ha poi aggiunto l'ulteriore ipotesi del conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato determinato da una legge o atto avente forza di legge. In Italia, non è ammesso, invece, a differenza di altri sistemi (Spagna, Germania) alcuna ipotesi di accesso diretto del singolo individuo al sindacato costituzionale per tutelare diritti costituzionalmente garantiti che si ritengano essere stati lesi.

In via incidentale o di eccezione

Dispone infatti l'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 che «la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione». Il giudice della causa (o giudice a quo) svolge quindi la funzione di introduttore del processo costituzionale, di «portiere» che apre le porte del giudizio di costituzionalità, e in questo immette gli elementi, sia normativi sia fattuali, che connotano il processo in seno al quale prende corpo la questione di legittimità costituzionale.

La legge individua due parametri per fondare la legittimazione a proporre una questione di legittimità costituzionale: un dato soggettivo (l'essere un giudice) e un dato oggettivo-funzionale (l'esserci un giudizio); parametri che nella giurisprudenza della Corte costituzionale sono comunque stati interpretati con una certa elasticità, avendo riguardo alle peculiari esigenze del caso (giungendosi, in alcune sentenze, ad affermare l'alternatività degli stessi). Alla luce di quanto affermato, si può quindi distinguere una legittimazione in astratto (sussistente in presenza dei dati soggettivo e oggettivo sopra richiamati) e una legittimazione in concreto (sussistente quando il giudice che sottopone la questione di legittimità costituzionale alla Corte è competente a giudicare la questione principale del processo; nonché quando egli debba fare applicazione della norma della cui legittimità costituzionale si dubita, profilo quest'ultimo che tende a sfumare nel diverso concetto di rilevanza). Il difetto di legittimazione determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. La Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimazione degli arbitri a sollevare questioni di legittimità costituzionale, nella considerazione che l'arbitrato è disciplinato dal codice di procedura civile e dunque è un procedimento per l'applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, con le garanzie del contraddittorio e dell'imparzialità. Mentre è stata negata tale legittimazione al pubblico ministero il quale non può essere equiparato a un giudice in quanto non emette provvedimenti decisori. Anche la stessa Corte può sollevare questioni di legittimità costituzionale.

La Corte Costituzionale ha riconosciuto anche alla Corte dei Conti, in sede di controllo, la legittimazione a promuovere in via incidentale questioni di legittimità costituzionale ravvisando in essa i caratteri dell'autorità giurisdizionale.[22] La stessa Corte costituzionale può ritenersi giudice a quo, nei casi di autorimessione[23]

Oltre alla legittimazione del giudice, i requisiti di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale sono dati dalla rilevanza e dalla non manifesta infondatezza (cui si aggiunge, ma solo quando non sussista sul punto un diritto vivente, il fallimento di ogni tentativo di interpretazione adeguatrice).

La rilevanza, presupposta dalla legge costituzionale n. 1 del 1948 («nel corso di un giudizio»), viene definita dalla legge n. 87 del 1953 («qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale»), e rappresenta la trasposizione in termini processuali dell'incidentalità (e concretezza) del giudizio di legittimità costituzionale.

Ciò però non significa ancora che il giudice a quo possa emettere l'ordinanza con cui sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte. Infatti perché ciò accada sono necessarie altre condizioni successive. Innanzitutto la questione deve apparire rilevante, deve essere per il magistrato non manifestamente infondata e infine il giudice deve esperire ogni tentativo di interpretazione adeguatrice, cioè interpretazione conforme alla Costituzione.

Dovendosi affermare, nonostante alcune incertezze sul punto da parte della giurisprudenza costituzionale, la non riducibilità della rilevanza (che è un dato oggettivo e necessario) all'interesse sostanziale della parte (che è, invece, un dato soggettivo ed eventuale), si deve brevemente accennare alle tesi dell'influenza e dell'applicabilità. Secondo la prima di esse, fedelmente alla lettera dell'art. 23 comma 2 della legge n. 87 del 1953, la questione di legittimità costituzionale è rilevante quando l'esito del giudizio a quo è condizionato dall'esito del giudizio costituzionale; secondo invece la tesi dell'applicabilità, la questione di legittimità costituzionale è rilevante quando, anche a prescindere da un'influenza della pronuncia del giudice delle leggi sul giudizio principale, la norma oggetto del giudizio costituzionale deve essere applicata nel giudizio a quo (al riguardo, si pensi alle norme penale di favore). Più correttamente, ribadendo in ogni caso l'autonomia del processo costituzionale (il quale, in base al disposto dell'art. 22 delle norme integrative, prosegue anche quando, «per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso di fronte all'autorità giurisdizionale, che ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale»), si deve ritenere che, in mancanza di applicabilità della norma indicata dall'ordinanza di rinvio, ci si trovi di fronte a una ipotesi di difetto assoluto di rilevanza, versandosi invece in ipotesi di difetto relativo quando, pur essendo applicabile la norma, non potrebbe avere influenza sul giudizio incidentato la pronuncia della Corte costituzionale.

La non manifesta infondatezza definisce invece la funzione di filtro del giudice a quo, il quale deve sottoporre all'attenzione della Corte costituzionale questioni di legittimità costituzionale «serie» e non meramente dilatorie. Sebbene con l'espressione «non manifesta infondatezza» il legislatore abbia indicato uno stato dubitativo, ossia una condizione psicologica minima, anche al fine di evitare eventuali conflitti tra giudici a quibus e Corte costituzionale, la giurisprudenza della Consulta ha sempre richiesto, sul punto, un esame approfondito e non semplicemente delibatorio, giungendo a non ritenere sufficiente - nelle sentenze additive - un semplice dubbio, ed esigendosi invece da parte del giudice a quo l'indicazione del verso dell'addizione. Vi deve essere identità tra l'istanza di parte e l'ordinanza di rimessione del giudice; cioè il giudice deve rimettere alla corte la stessa questione che è stata sollevata dalla parte mediante la sua istanza al giudice.

Entro venti giorni dalla notificazione dell'ordinanza di rimessione, le parti possono costituirsi di fronte alla Corte costituzionale, esaminare gli atti, e presentare deduzioni. Entro lo stesso termine, possono costituirsi il Presidente del Consiglio dei ministri (in caso di legge statale) o il Presidente della Giunta regionale (in caso di legge regionale). Mentre le parti del giudizio a quo, ove costituite, sono portatrici sia di un interesse personale e concreto (traendo un vantaggio dalla pronuncia della Corte costituzionale), sia dell'interesse generale alla legittimità delle leggi (potendo quindi, anche, la parte sostenere una posizione il cui accoglimento pregiudicherebbe la sua posizione sostanziale), il Presidente del Consiglio o il Presidente della Giunta regionale (i quali non possono essere qualificati, per ragioni formali e sostanziali, come parti, bensì come "interventori")[24] rappresentano, di fronte al giudice delle leggi, il punto di vista degli organi di indirizzo politico.

Anche la Corte costituzionale è sottoposta al principio generale «ne eat iudex extra petita partium» (cosiddetto principio della "corrispondenza tra chiesto e pronunciato"), così come si ricava dall'art. 27 della legge n. 87 del 1953: «la Corte costituzionale [...] dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime». Se questo principio rappresenta, da un lato, la conferma implicita della rilevanza della questione di legittimità costituzionale e, dall'altro, la codeterminazione della questione di legittimità costituzionale stessa da parte del giudice a quo e della Corte costituzionale, esso presenta delle rilevanti deroghe. Innanzi tutto, nella sua giurisprudenza, la Consulta ha spesso ampliato o ridotto gli argomenti o i termini o i profili di una questione di legittimità costituzionale, giungendo anche a impugnare una legge di fronte a sé medesima (comportandosi, ossia, come giudice a quo). Ma la deroga più evidente è quella prevista dallo stesso art. 27 della legge n. 87 del 1953: «[la Corte costituzionale] dichiara altresì quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata».

In via principale o d'azione

Il procedimento in via principale o di azione può essere attivato dallo Stato e dalle Regioni. L'art. 127 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, stabilisce infatti che «il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge».

Con la riforma del titolo V della Costituzione sono state parificate le armi processuali a disposizione dello Stato e delle Regioni, venendo meno la diversità di termini (trenta giorni per l'impugnazione regionale, sessanta per quella statale), il visto del Commissario del Governo e la relativa disciplina (con impugnazione successiva della legge statale, e preventiva di quella regionale). Per quanto riguarda invece il parametro costituzionale fatto valere, permane la differenza per cui lo Stato può impugnare la legge regionale per violazione di qualsiasi norma della Costituzione, mentre la Regione può impugnare la legge o un atto avente forza di legge dello Stato invocando unicamente la lesione delle proprie competenze costituzionalmente riconosciute (Corte costituzionale sent. n. 274/2003).

Estremamente rilevante, poi, è il disposto dell'art. 123 della Costituzione, il quale, dopo aver riconosciuto un'ampia autonomia statutaria alle Regioni, stabilisce che «il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione». In questo caso si tratta però di un ricorso preventivo - e non successivo come quello previsto per le leggi - in quanto il Governo è legittimato a impugnare gli Statuti entro trenta giorni dalla pubblicazione notiziale degli stessi (pubblicazione da cui decorrono i termini per la richiesta di referendum). Si è registrato, negli anni successivi alla riforma del titolo V della Costituzione, un ampio contenzioso vertente sulla legittimità costituzionale degli Statuti di numerose Regioni, contenzioso dalla cui soluzione dipende l'effettiva configurazione dell'autonomia regionale nel nostro ordinamento.

Per quanto riguarda l'organo competente a proporre l'impugnazione, esso va individuato - a livello statale - nel Consiglio dei ministri, e - a livello regionale - nella Giunta regionale. L'impugnazione, pur dovendo precisare puntualmente i termini positivi della questione e formulare sinteticamente i motivi, costituisce espressione di valutazioni sia giuridiche sia politiche. Per il carattere personale e concreto del conflitto, poi, non sono configurabili controinteressati o altri intervenienti.

I conflitti di attribuzione

Tra poteri dello Stato

Dispone l'art. 37 della legge n. 87 del 1953 che «il conflitto tra poteri dello Stato è risoluto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali».

La legittimazione a sollevare conflitti di attribuzione spetta non necessariamente all'organo gerarchicamente superiore nell'ambito di un potere, ma a quello che può manifestare in via definitiva la volontà del potere cui appartiene. Così, ad esempio, spetta a ogni autorità giudiziaria la legittimazione a sollevare il conflitto di attribuzioni interorganico nell'ambito della propria competenza. Anche un singolo ministro, come accadde nel cosiddetto "caso Mancuso" può essere legittimato a sollevare conflitto tra i poteri.

Per quanto riguarda ancora i profili soggettivi, si deve chiarire la nozione di "potere dello Stato". Posto il carattere policentrico del nostro ordinamento costituzionale, e quindi la non corrispondenza tra funzione e potere, e considerando inoltre la differenza che si pone tra attribuzione (che si fonda su disposizioni costituzionali) e competenza (che, essendo la misura dell'attribuzione, trova la sua fonte in disposizioni legislative), si riduce l'importanza dell'organo-soggetto per aumentare quella dell'oggetto, ponendosi l'attenzione della Corte, più che sulle attribuzioni, sulla natura costituzionale degli interessi. La giurisprudenza della Corte costituzionale, comunque, per riconoscere un potere dello Stato, richiede: che esso sia almeno menzionato dalla Costituzione; che gli competa una sfera di attribuzioni costituzionali; che ponga in essere atti in posizione di autonomia e indipendenza; che questi atti siano imputabili allo Stato.

Per ciò che, invece, concerne i profili oggettivi, c'è da sottolineare come qualsiasi atto sia idoneo a essere impugnato in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, e che il parametro può essere individuato in qualsiasi norma costituzionale (o anche in norme subcostituzionali concernenti la competenza).

Il conflitto, oltre alle ipotesi-limite di vindicatio potestatis, può più frequentemente assumere le forme di conflitto da menomazione (un potere invade l'ambito di un altro) o da interferenza (due poteri reclamano la stessa competenza).

Rimane infine da sottolineare come la pronuncia della Corte costituzionale riguardi sia l'atto impugnato sia, per il tramite di esso, la competenza e l'attribuzione.[25]

Tra Stato e Regione e tra Regioni

Perché si instauri un conflitto di attribuzione, cosiddetto intersoggettivo, tra Stato e Regione (o tra Regioni) si richiede la presenza di un atto che invada la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato e alle Regioni.

Pur notando una sostanziale decostituzionalizzazione del parametro (dovendosi quindi, più correttamente, parlare di atti illegittimi e non incostituzionali), risulta impugnabile qualsiasi atto, con l'eccezione delle leggi e delle altre fonti primarie, richiedendosi altresì che la lesione sia attuale, concreta e non meramente virtuale (la Corte costituzionale - ha infatti affermato in una sentenza - non è un consulente costituzionale).

La tipologia del conflitto è estremamente simile a quella presentata in sede di analisi di conflitto tra poteri dello Stato: esso potrà quindi consistere in una rivendicazione, ovvero in un conflitto da menomazione, interferenza od omissione.

Competente a sollevare il conflitto, come per il giudizio in via principale, è il Consiglio dei ministri o la giunta regionale, con una impugnazione sempre successiva, e caratterizzata da elementi politici oltre che giuridici. La Corte costituzionale, d'altronde, può sospendere il giudizio e rimettere di fronte a sé stessa questione di legittimità costituzionale della legge in base alla quale è stato adottato l'atto impugnato, così come potrà sospendere l'esecuzione del medesimo atto impugnato.

Anche nel giudizio che risolve un conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni, così come quello tra poteri dello Stato, oggetto del giudizio, per il tramite dell'atto, è la competenza, sia in astratto sia in concreto.

Particolare rilevanza presenta, nel giudizio di cui si sta trattando, il problema del contraddittorio. Soprattutto dopo la riforma del titolo V della Costituzione, infatti, si è riconosciuta una sfera di competenze anche agli enti locali subregionali, i quali rimangono privi di strumenti di tutela attivabili presso la Corte costituzionale.

L'ammissibilità del referendum

Mentre, a norma dell'art. 32 della legge n. 352 del 1970, l'Ufficio centrale per il referendum, istituito presso la Corte Suprema di Cassazione, è competente a pronunciarsi circa la legittimità del referendum, a norma del successivo art. 33 della stessa legge n. 352/1970, nonché dell'art. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1953, la Corte costituzionale è competente a pronunciarsi circa l'ammissibilità del referendum.

La giurisprudenza della Consulta, sul punto, è stata notevolmente innovativa, rispetto alle scarne disposizioni costituzionali. L'unico limite espresso, infatti, riguarda l'oggetto del quesito referendario che, a norma dell'art. 75 della Costituzione, non può riguardare leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Accanto a queste limitazioni espresse, la Corte ne ha individuate altre, avendo riguardo a proprietà formali o sostanziali della legge oggetto di referendum (escludendo, in questo modo, le disposizioni di rango costituzionale, le leggi dotate di una forza passiva rinforzata, le norme a contenuto costituzionalmente vincolato). Per ciò che, inoltre, riguarda la domanda, la Corte ha precisato che essa, per corrispondere alla ratio stessa dell'istituto referendario, nonché al valore democratico del voto, deve rispondere a criteri di razionalità, omogeneità e coerenza. È infine da notarsi come, in alcune occasioni, si sia avuto un improprio esame della normativa di risulta, sub specie di sindacato anticipato di ragionevolezza.

Il presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum che dichiara la legittimità di una o più richieste di referendum, fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza è stata pronunciata, e nomina il giudice relatore. Nella camera di consiglio sono ammessi al contraddittorio per essere sentiti i promotori e il Governo. Ma la Corte ha escluso la partecipazione di altri soggetti in quanto «la richiesta di estendere il contraddittorio ad altri cointeressati all'esito della vicenda referendaria trova insuperabili ostacoli nella stessa complessiva strutturazione del procedimento referendario, caratterizzato da precise scansioni temporali, e nella conseguente esigenza che pure la fase del controllo di ammissibilità si mantenga in stretta connessione cronologica con le fasi che la precedono e le fasi che la seguono, restando contenuta entro rigorosi limiti di tempo, che rischierebbero di venire superati per effetto di un diffuso e indiscriminato accesso di soggetti, i quali potrebbero poi chiedere di esporre anche oralmente le proprie ragioni».[26] Il giorno della deliberazione è comunicato ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Entro tre giorni prima della deliberazione i delegati o i presentatori e il Governo possono depositare alla Corte memorie sulla legittimità costituzionale del referendum. La Corte deve decidere con sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio, indicando le richieste ammesse e quelle respinte.

Della sentenza è data d'ufficio comunicazione al presidente della Repubblica, ai presidente delle Camere, al presidente del consiglio dei ministri, all'Ufficio centrale per il referendum e ai delegati e presentatori entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza e il dispositivo della sentenza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

I reati presidenziali

La Corte costituzionale, infine, è competente a giudicare del Presidente della Repubblica per i reati funzionali di alto tradimento e di attentato alla Costituzione (rimanendo la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria per i reati comuni, e l'irresponsabilità presidenziale – cui si affianca un obbligo morale di dimissioni, posto che, a norma dell'art. 54 secondo comma «i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore [...]» – per i restanti reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni).

In tale ipotesi, il Presidente della Repubblica è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune (richiedendosi la maggioranza assoluta dei membri), e giudicato dalla Corte costituzionale, integrata nella sua composizione da 16 membri estratti a sorte da un elenco di 45 eletti dal Parlamento ogni 9 anni fra i cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

Si ricorda che, inizialmente, sino alla riforma intervenuta con la legge costituzionale n.o 1 del 1989, la Corte era competente anche per i reati ministeriali. Oggi tale funzione, pur con procedure particolari, è assolta dalla giustizia ordinaria.

La pena inflitta non può superare la pena massima prevista per legge al momento della sentenza. L'esecuzione della sentenza è affidata alla Corte d'Assise d'Appello di Roma.[27]

Storia

Il dibattito sulla Corte costituzionale in Assemblea Costituente

Nella seduta di apertura della discussione sulla Suprema Corte costituzionale del 13 gennaio 1947, il Presidente della Sezione speciale per l'elaborazione delle norme sul potere giudiziario – già vicepresidente dell'Assemblea Costituente –, Giovanni Conti,[28] esordì evidenziando la necessità di raggiungere «un'intesa sugli scopi e sulle funzioni di questo nuovo organo». Fece notare che, secondo il progetto di Piero Calamandrei, alla Corte dovevano essere deferiti i giudizi sull'incostituzionalità di leggi e atti aventi forza di legge, mentre altri Costituenti ritenevano che la funzione unica della Corte dovesse essere l'esame di singoli atti e provvedimenti e non il sindacato su leggi e decreti. Altre proposte discusse in Assemblea volevano che la Corte si occupasse anche dei conflitti fra lo Stato e le Regioni.[29]

L'on. Palmiro Togliatti, nella seduta dell'11 marzo 1947, definì la Corte costituzionale una «bizzarria» grazie alla quale «degli illustri cittadini verrebbero ad essere collocati al di sopra di tutte le Assemblee e di tutto il sistema del Parlamento e della democrazia, per esserne i giudici».[30] La riluttanza di molti Costituenti (fra i quali Vittorio Emanuele Orlando, Francesco Saverio Nitti e Luigi Einaudi)[31] a riconoscere un organo in grado di stabilire la legittimità o l'illegittimità della volontà del Parlamento nasceva dalla convinzione dell'intangibilità della decisione sovrana.

Primo collegio

La Corte costituzionale si insedia ufficialmente il 15 dicembre 1955 con il giuramento dei 15 giudici[32].

Il 23 gennaio 1956 la Corte elegge Enrico De Nicola presidente.

L'udienza inaugurale[33] si tenne il successivo 23 aprile alla presenza del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi e delle più alte cariche dello Stato.[34]

Subito dopo, ebbe luogo la prima trattazione di una questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Pretore di Prato Antonino Caponnetto, che era al suo primo incarico: nel successivo mese di giugno la sentenza caducò la norma del codice penale fascista che vietava di distribuire volantini sindacali. I sindacalisti Sergio Masi ed Enzo Catani erano stati infatti messi in carcere, ma nel dicembre del 1955 decisero di rivolgersi al pretore di Prato: la sua fu l'ordinanza n. 1 rimessa alla Consulta e nel giro di 4 mesi, grazie a un'azione concordata, 30 pretori seguirono la sua strada. Nell'udienza pubblica i due operai erano difesi tra l'altro da avvocati diventati giuristi di altissimo livello, come Vezio Crisafulli, Giuliano Vassalli e Massimo Severo Giannini.[35].

Arretrato della Corte

In corrispondenza del biennio dedicato al processo Lockheed[36], dalla fine degli anni '70 "l'arretrato della Corte assunse una preoccupante evidenza"[37].

"Un primo passo nel senso della riduzione dell'arretrato si ebbe sotto la presidenza di Antonio La Pergola, allorché furono portate in decisione le questioni pervenute alla Corte prima degli anni '80 ed ancora pendenti. Ma ciò non bastava. Fu il Presidente Francesco Saja (...) ad imprimere una decisa accelerazione all'attività della Corte e a poter annunciare, a consuntivo dell'attività svolta nel 1988, il sostanziale azzeramento dell'arretrato"[38]. L'espansione vertiginosa negli anni ottanta delle decisioni d'inammissibilità fu però criticata, in quanto rese nella forma impropria della sentenza e giustificate solo in parte dall'esigenza di smaltire l'arretrato accumulato durante il processo Lockheed[39].

Epidemia da COVID-19

A seguito dell'epidemia da COVID-19, per la prima volta dalla sua fondazione, la Presidenza della Corte ha deciso di sospendere tutte le udienze pubbliche calendarizzate nel mese di marzo.[40] In via temporanea è stato introdotto l'invio in formato elettronico di atti e memorie mediante Posta Elettronica Certificata, con l'esclusione del deposito di nuovi ricorsi, mutuando tale nuova modalità organizzativa dal procedimento amministrativo telematico.[41]

Critiche

Autorizzazione a spese superiori alle entrate

Una delle critiche più frequenti fatte alla Corte Costituzionale[senza fonte] è quella d'aver autorizzato, con la sentenza del 1966, il diritto da parte del Governo e del Parlamento di procedere a una spesa pubblica più elevata rispetto alle entrate dichiarate dal bilancio, producendo così un aumento sconsiderato del debito pubblico.

L'articolo 81 della Costituzione italiana recitava infatti, all'epoca della sentenza:

«Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.»

(Articolo 81, commi III e IV, della Costituzione della Repubblica Italiana[42])

Questa norma, introdotta dai costituenti, per evitare o arginare l'aumento del debito pubblico, viene definita da Luigi Einaudi:

«Un baluardo rigoroso ed efficace voluto dal legislatore costituente, allo scopo d'impedire che si facciano maggiori spese alla leggera, senza prima aver provveduto alle relative entrate.»

(Luigi Einaudi.[43])

Nel 1966 però, la Corte Costituzionale pronuncia una sentenza che dichiara:

«È consentita la possibilità di ricorrere, nei confronti della copertura di spese future, oltre che ai mezzi consueti, quali nuovi tributi o l'inasprimento di tributi esistenti, la riduzione di spese già autorizzate, l'accertamento formale di nuove entrate, l'emissione di prestiti e via enumerando, anche alla previsione di maggiori entrate.»

(Corte Costituzionale, sentenza 10 gennaio 1966, n.1[44])

In questo modo viene autorizzato, seppur di soppiatto, lo scavalcamento del dettato costituzionale e viene consentito al governo di turno di spendere soldi anche in previsione d'entrate future, dando di fatto il via all'esplosione del debito pubblico italiano.

Questa decisione procurerà una denuncia d'incostituzionalità da parte della Corte dei Conti, che però rimarrà inascoltata.[43]

La legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2012) ha introdotto nella Costituzione il principio dell'equilibrio delle entrate e delle spese, cosiddetto "pareggio di bilancio"), che di fatto supera il contenuto della sentenza del 1966.

Il nuovo testo dell'art. 81 Cost. prevede:

«Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.»

(Articolo 81, commi II e III, della Costituzione della Repubblica Italiana)

Come conseguenza, la Corte ha avuto occasione di affermare che «il principio di analitica copertura finanziaria – espresso dall'art. 81, terzo comma, Cost., come formulato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 e previsto dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 – ha natura di precetto sostanziale, cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse disponibili» (sentenza n. 224 del 2014). Nella sentenza n. 133/2016, poi, la Corte costituzionale ha dichiarato infondata una questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., affermando che nell'approvazione della legge impugnata era stata operata «la realizzazione di tutti gli adempimenti necessari a garantire l'esatta quantificazione e la credibile copertura degli oneri finanziari da esse derivanti, in specie degli adempimenti prescritti dall'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza). (...) Poiché gli adempimenti prescritti dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 sono stati soddisfatti, i conteggi svolti in relazione alla spesa e le previsioni effettuate non appaiono implausibili (sentenza n. 214 del 2012), con conseguente esclusione della violazione dell'obbligo di copertura finanziaria».

Scelta dei quesiti referendari giudicati ammissibili

Molte critiche sono state rivolte, dagli anni sessanta a oggi, alla Corte Costituzionale da parte dei Radicali e dai liberali italiani in merito alle scelte fatte dalla corte in materia d'ammissibilità dei quesiti referendari.

Essendo infatti la Corte costituzionale l'ente atto a pronunciarsi circa l'ammissibilità del referendum, essa dovrebbe, secondo queste critiche, limitarsi a dichiarare inammissibili soltanto i quesiti referendari che, a norma dell'articolo 75 della Costituzione, riguardino leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali:

«Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.»

(Articolo 75, comma II, della Costituzione della Repubblica Italiana[45])

La Corte costituzionale nel corso dei decenni ha frequentemente giudicato inammissibili quesiti referendari che nulla avevano a che fare con queste tematiche, e quindi, secondo i loro promotori, dovevano essere dichiarati ammissibili e sottoposti al vaglio degli elettori tramite referendum.

Particolarmente colpiti da queste decisioni della Corte sono i Radicali di Marco Pannella ed Emma Bonino, ai quali dal 1977 al 2004 vengono giudicati inammissibili dalla Corte Costituzionale ben 48 quesiti.[46][47]

Referendum radicale del 1978

Tra i casi più eclatanti, vi è sicuramente quello dei referendum del 1978.

Nel 1976, il pacchetto referendario deciso dal 17º congresso[48] del Partito Radicale acquisiva il carattere di vero e proprio programma politico alternativo della sinistra libertaria di cui i Radicali si consideravano oramai gli unici interpreti. Il movimento così deliberava l'inizio d'una stagione per la raccolta di firme e la presentazione di 8 quesiti referendari che riguardassero le proposte: dell'abrogazione del Concordato; abolizione della legge Reale; abolizione di 78 articoli del Codice Rocco; abolizione del finanziamento pubblico dei partiti; abolizione del codice penale militare di guerra (RD 303/1941) e della legge sull'ordinamento giudiziario militare (RD 1022/1941); abolizione della legge sui manicomi.

Con la sentenza n. 16 del 2 febbraio 1978, s'inaugura però quella che i Radicali chiamano «la giurisprudenza anti-referendum ed anti-Costituzione della Corte costituzionale».[49]
La Corte costituzionale giudica infatti inammissibili quattro quesiti su otto, precisamente: quello sull'abolizione del Concordato tra Stato italiano e Vaticano, quello su parti del Codice Rocco, e i due per l'abolizione dei Tribunali Militari, sebbene nessuno di questi quattro quesiti riguardi "leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali".

Referendum radicale del 2000

Un altro caso significativo è sicuramente quello dei referendum abrogativi del 2000.

Quell'anno i Radicali referendari avevano raccolto oltre 16 milioni di firme per la presentazione di 20 quesiti referendari, che però furono drasticamente ridotti a 7 da parte della Corte costituzionale.

Furono giudicati inammissibili i quesiti su: tempo determinato; eliminazione trattenute automatiche associative e sindacali; abolizione del monopolio statale sul collocamento al lavoro; part time; lavoro a domicilio; abolizione sostituto d'imposta; smilitarizzazione della Guardia di Finanza; aumento dell'età pensionabile; abolizione del Servizio Sanitario Nazionale; abolizione del monopolio statale Inail; introduzione della responsabilità civile dei magistrati; abolizione della carcerazione preventiva; termini ordinatori e perentori; abolizione dei patronati sindacali.

Questa decisione della Corte costituzionale fu così commentata dal politologo Angelo Panebianco:

«Avendo fatto strage dei referendum detti sociali, la Corte ha di fatto salvato i sindacati dal rischio di un pronunciamento popolare. Assai contento deve essere anche il centro-sinistra. L'incubo di passare per il partito della conservazione sociale, della difesa a oltranza dello status quo, è svanito. Il welfare state all'italiana, con le sue poco commendevoli peculiarità, è salvo. La maggioranza non avrà bisogno di andare dietro a Cofferati in una battaglia che le avrebbe ulteriormente alienato simpatie giovanili e consensi nel mondo imprenditoriale. E anche Berlusconi, sul fronte opposto, è stato salvato da imbarazzanti scelte.»

(Angelo Panebianco, Corriere della Sera, 4 febbraio 2000[50])

Cena a casa di Luigi Mazzella

Magnifying glass icon mgx2.svgLo stesso argomento in dettaglio: Luigi Mazzella § Controversie.

Nel 2009 ha suscitato polemiche il comportamento tenuto da due giudici della Corte, Luigi Mazzella e Paolo Maria Napolitano: secondo quanto riferito in un articolo del settimanale l'Espresso essi hanno avuto un incontro privato con l'allora presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi, fatto accaduto a maggio 2009, alcuni mesi prima che la Corte fosse chiamata a esprimersi sulla costituzionalità del cosiddetto lodo Alfano, legge che riguardava lo stesso presidente del Consiglio.[51]

Busto di Azzariti

La presenza di un busto dedicato a Gaetano Azzariti nel corridoio nobile della Corte costituzionale ha dato luogo alla richiesta di sua rimozione, dovuta al fatto che Azzariti fu il presidente del Tribunale della razza (l'istituto aveva in realtà il compito di sottrarre alle leggi razziali fasciste chi si appellava, "arianizzandole"), tale richiesta appoggiata mediaticamente dal giornalista Gian Antonio Stella[52] dopo l'uscita del saggio Gaetano Azzariti: dal Tribunale della razza alla Corte costituzionale, scritto da Massimiliano Boni, consigliere della Corte costituzionale. Una lettera di richiesta di rimozione venne presentata nel 2012 da Paolo Maria Napolitano, nella quale chiedeva: "perché mai il suo busto deve avere l'onore di restare esposto nel corridoio nobile della Corte costituzionale? Non c'è neppure «un motivo di carattere generale» perché «non vi sono i busti di tutti i presidenti». La richiesta di rimozione del busto venne rigettata dalla Corte.[53]

Riferimenti normativi

Note


  1. Dallo Stato partitocratico alla società libera, a cura di Giuseppe Rippa, Quaderni Radicali no. 103, speciale luglio 2009, p. 24.
  2. ^ ConsultaOnLine | http://www.giurcost.org/decisioni/1966/0001s-66.html
  3. ^ Senato.it - Articolo 75 della Costituzione.
  4. ^ La peste italiana, p. 15 Archiviato il 24 agosto 2009 in Internet Archive..
  5. ^ Dallo Stato partitocratico alla società libera (a cura di Giuseppe Rippa), Quaderni Radicali no. 103, speciale luglio 2009, p. 28.
  6. ^ Mozione generale approvata dal XVII Congresso del Pr Archiviato il 26 settembre 2007 in Internet Archive., Napoli 31 ottobre, 1, 2, 3 e 4 novembre 1976.
  7. ^ Dallo Stato partitocratico alla società libera (a cura di Giuseppe Rippa), Quaderni Radicali no. 103, speciale luglio 2009.
  8. ^ Angelo Panebianco, La Consulta ci ripensa, "Corriere della Sera", 4 febbraio 2000.
  9. ^ Peter Gomez, Consulta, la cena segreta, L'Espresso, 26 giugno 2009. URL consultato il 30 novembre 2009.
  10. ^ Un antisemita alla Suprema Corte L'incredibile caso di Gaetano Azzariti.
  11. ^ [http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/15_marzo_29/corte-costituzionale-il-busto-presidente-antisemita-resta-qui-9ce777d8-d5d8-11e4-b0f7-93d578ddf348.shtml Gian Antonio Stella Corte costituzionale: «Il busto del presidente antisemita resta qui», Corriere della sera 29 marzo 2015.
  12. ^ https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione

Bibliografia

  • Gustavo Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, Il Mulino, 1988, ISBN 978-88-15-01769-7.
  • Gaetano Silvestri, Le garanzie della Repubblica, Giappichelli Editore, 2009, ISBN 978-88-348-8798-1.
  • Paolo Caretti e Ugo De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico, Giappichelli Editore, 2010. ISBN 978-88-348-1412-3
  • Temistocle Martines, Diritto costituzionale, Giuffrè, 2011, ISBN 978-88-14-15652-6. (a cura di Gaetano Silvestri)
  • D'Atena Antonio, Vezio Crisafulli giudice e la giurisprudenza sulla giustizia costituzionale, in Diritto e società, 2011 fasc. 2-3, pp. 193 - 208

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

  • https://www.cortecostituzionale.it/documenti/composizione/bilancio/Bilancio_2020_prev.pdf.

  • Art. 134 cost..
  • ^ Legge 11 marzo 1953, n. 87 : Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della corte costituzionale (PDF), Governo della Repubblica Italiana. URL consultato il 14 giugno 2014.
  • ^ Corte costituzionale italiana, Che cos'è la Corte costituzionale (PDF), 2016.
  • ^ Art. 135 comma 6 Cost.
  • ^ Art. 135 comma 3 Cost.; vedi anche il testo originale dell'articolo.
  • ^ Sito web della Corte costituzionale: il collegio attuale.
  • ^ La Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 135 - governo.it.
  • ^ Legge 11 marzo 1953, n. 87 - cortecostituzionale.it.
  • ^ Regolamento Generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 (aggiornato alla deliberazione del 14 luglio 2009 pubblicato in G.U. il 29/7/2009) - cortecostituzionale.it.
  • ^ Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l. n. 87/1953.
  • ^ Cos'è la Corte Costituzionale: La Presidenza della Corte; capitolo 4, pagine 22-23. Libreria dello Stato - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
  • ^ Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale - giurcost.org.
  • ^ NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE 7 ottobre 2008 - cortecostituzionale.it.
  • ^ L. 25 gennaio 1962, n. 20. - Norme sui procedimenti e giudizi di accusa - giurcost.org.
  • ^ Temistocle Martines, Diritto Costituzionale (a cura di Gaetano Silvestri): L'ordinamento dello Stato italiano - La Corte Costituzionale; 3. Il Presidente della Corte costituzionale, pp. 303-304, Giuffrè Editore 2007. ISBN 88-14-12872-3.
  • ^ CORTE COSTITUZIONALE Servizio Studi e massimario, L’INTERPRETAZIONE SECUNDUM CONSTITUTIONEM TRA CORTE COSTITUZIONALE E GIUDICI COMUNI BREVI NOTE SUL TEMA, Seminario del 6 novembre 2009 “Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici” Roma, Palazzo della Consulta (a cura di LORIS IANNUCCILLI), pp. 10-11.
  • ^ "Piero Calamandrei avvertì immediatamente il pericolo di una involuzione conservatrice e in ogni caso del tradimento dello spirito della Costituzione. E si dette con eccezionale impegno e vigoria di parola ad una campagna svolta in tutta Italia per svegliare la coscienza dei giuristi, e non solo dei giuristi (...) Il punto culminante di questa grande battaglia si ebbe in uno dei primi mesi del 1956 quando Calamandrei espose la sua tesi nella grande aula al piano terreno del Palazzo di Giustizia in Roma, presenti nelle prime file tutti i magistrati della Corte di Cassazione e i magistrati della Procura generale (...) Fatto si è che per il 23 aprile 1956 il presidente della Corte fissò le prime cause, che concernevano (ed erano molto numerose) tutte, la legge di p.s. del 1931, anteriori dunque alla Costituzione. Facevo parte del manipolo degli avvocati incaricati di sostenere le ragioni delle numerosissime ordinanze di remissione delle parti private costituite dinanzi alla Corte. (...) Si trattava di una difesa collegiale e vi dovette essere un comitato che scelse gli avvocati. L’impegno principale di tutti era quello di sostenere la competenza della Corte anche per le controversie relative alle leggi anteriori alla Costituzione, pur se ognuno si era ritagliato il proprio compito specifico. L’impegno principale era quello affidato preminentemente a Piero Calamandrei, che era il capofila di quel manipolo. Di esso facevano parte Achille Battaglia, Federico Comandini, Costantino Mortati, Vezio Crisafulli, Massimo Severo Giannini e l’avvocato Francesco Mazzei: Giuliano Vassalli, Testimonianza, Giornale di storia costituzionale, I semestre, 2006, p. 56-57.

  • Corte costituzionale della Repubblica Italiana, servizio studi, I principi di proporzionalità e ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, anche in rapporto alla giurisprudenza delle corti europee: giurisprudenza costituzionale 1993-2013 (PDF), Roma, 25-26 ottobre 2013.
  • ^ v. V.Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, Cedam, Padova, 1984, 402 sgg.
  • ^ Quest'ultima sanzionò il prolungamento dell’efficacia di norme che non potevano più avere applicazione ai sensi dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sul funzionamento della Corte costituzionale): fu censurata così una disposizione di proroga, che andava nel medesimo senso delle norme caducate dalla sentenza n. 50 del 2014, ossia “convalidando ex lege”, seppure temporaneamente, dei contratti di locazione nulli, dei quali conformava altresì la regolamentazione quanto a durata e corrispettivo.
  • ^ sentenze n.165 del 1963, n.121 del 1966, n.226 del 1976.
  • ^ Emma A. Imparato, La Consulta alla prova dell’Italicum: la via dell’autorimessione, Consulta on line, gennaio 2017.
  • ^ Si tratta di una categoria, che la Corte autorizza con molta parsimonia, tra i soggetti esterni al giudizio a quo: v. (https://www.academia.edu/11435904/Intervento_nel_giudizio_di_costituzionalità).
  • ^ La peculiarità di questo metodo di determinazione dei confini, deferito ad un potere terzo rispetto ai contendenti, risalta nel diritto comparato: "Mentre in Inghilterra è la stessa magistratura ad assumere un potere decisionale in ordine al giudizio sulla connessione funzionale; in Italia spetta ad un terzo giudice, la Corte costituzionale come giudice dei conflitti, risolvere i casi dubbi di sussistenza della funzione. Ma il dato che fa riflettere maggiormente è la distinta logica alla base dei due percorsi: una cooperativa (Inghilterra), l'altra conflittuale (Italia)" (cfr. v. G.U.Rescigno, Corso di diritto pubblico, XVI ed., Bologna, 2017, 461sgg.).
  • ^ Sentenza Corte costituzionale 47/1991.
  • ^ Giuseppe Ugo Rescigno, Corso di diritto pubblico, Zanichelli, XVII ed. (2017); A.Barbera-C.Fusaro, Corso di diritto pubblico, X ed., Il Mulino, Bologna, 2018, 321 e 468.
  • ^ Biografia di Giovanni Conti - comune.montegranaro.fm.it.
  • ^ La nascita della Costituzione: discussione Assemblea Costituente dell'13 gennaio 1947 sull'articolo 134 - nascitacostituzione.it.
  • ^ La nascita della Costituzione: discussione Assemblea Costituente dell'11 marzo 1947 sull'articolo 134 - nascitacostituzione.it.
  • ^ Gaetano Silvestri, Le garanzie della Repubblica, Capitolo 5 - La Corte costituzionale nella svolta di fine secolo. 1. Il ruolo della Corte nel sistema costituzionale; 1.1. Le difficoltà originarie, Giappichelli Editore, 2009, pp. 89-95. ISBN 9788834887981.
  • ^ "Il 15 dicembre 1955 le prime nomine ed elezioni dei giudici costituzionali erano già state effettuate. Purtroppo due di essi non potettero prender parte alle sedute del 1956: Giuseppe Capograssi, venuto a morte la mattina stessa della prima udienza (23 aprile 1956) e Giuseppe Lampis, mancato ai vivi il 30 maggio dello stesso (...) Vorrei tornare un momento all’udienza del 23 aprile 1956. Essa cominciò, la mattina alle 9.30, con un annuncio doloroso e del tutto inatteso. Entrarono tredici giudici (Giuseppe Lampis era già gravemente ammalato) e il presidente De Nicola dette notizia della morte del giudice costituzionale Giuseppe Capograssi, avvenuta quella stessa mattina, e dichiarò la sospensione dell’udienza in segno di lutto rinviandone la ripresa alle ore sedici": Giuliano Vassalli, Testimonianza, Giornale di storia costituzionale, I semestre, 2006, p. 56 e p. 57.
  • ^ La prima sentenza della Corte costituzionale: le memorie processuali (a cura di) Casini Lorenzo, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2006 fasc. 1, pp. 13 - 76.
  • ^ Sito web della Corte costituzionale: Discorso inaugurale.
  • ^ A ricordare l'episodio, nel corso di un dibattito organizzato a palazzo della Consulta il 28 aprile 2016 per celebrare l'anniversario, è stato lo storico del diritto, Maurizio Fioravanti (ANSA).
  • ^ "Il processo Lockheed, innanzi tutto, (...) ha non solo costretto a una riduzione drastica dell'attività "ordinaria" per l'anno 1978 e per i primi mesi dell'anno in corso, ma ha altresì impegnato un membro prestigioso della Corte, l'attuale vicepresidente, nella preparazione della elaboratissima sentenza sul caso sino a pochi mesi fa e ha nuovamente richiamato l'attenzione del Collegio giudicante nell'ultima parte del mese di luglio e nei primi giorni dell'agosto scorsi": Corte costituzionale, Incontro con la stampa del Presidente Leonetto Amadei, 18 dicembre 1979.
  • ^ v.V.Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, Cedam, Padova, 1984, II; A.Barbera-C.Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Bologna, 2018, X ed., 441ss.
  • ^ Quarantesimo anniversario della Corte costituzionale, Discorso celebrativo del Presidente Mauro Ferri.
  • ^ Lorenza Carlassare, Le decisioni d'inammissibilità e di manifesta infondatezza della Corte costituzionale, in Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale, Milano, 1988, 31; ID. Le questioni inammissibili e la loro riproposizione, 1984.
  • ^ Emergenza COVId-19: la Consulta rinvia le udienze pubbliche, continuano le altre attività (PDF), Ufficio Stampa della Corte costituzionale, 9 marzo 2020, p. formato = pdf. URL consultato il 14 marzo 2020 (archiviato il 14 marzo 2020). Ospitato su archive.is.
  • ^ Misure per lo svolgimento dei giudizi davanti alla Corte costituzionale durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (PDF), su cortecostituzionale.it, Roma, 12 marzo 2020, p. 1. URL consultato il 14 marzo 2020 (archiviato il 14 marzo 2020). Ospitato su archive.is. e anche https://www.ildirittoamministrativo.it/.
  • ^ Senato.it - Articolo 81 della Costituzione.

  • Il dittatore predica il bene e razzola il male: Invece di stare in galera, sta a rimettere su bottega con Brillo, Draghi, la giudice costituzionale di legno e la vecchia congrega dei farabutti di maio e speranza. TUTTI CRIMINALI, TUTTA FUFFA DA GALERA, DRAGHI INCLUSO!!!!

     

    🛑 Spagna: LOCKDOWN dichiarato INCOSTITUZIONALE. Non si potrà MAI più fare

    La sentenza definitiva: "Il lockdown ANNULLA i diritti fondamentali dei cittadini"





    La Corte costituzionale spagnola, mercoledì 14 luglio, ha annullato per sempre la possibilità di un nuovo lockdown della popolazione perché considerato incostituzionale.

    Spagna: LOCKDOWN dichiarato INCOSTITUZIONALE. Non si potrà MAI più fare

    # Con 5 voti su 6 i Giudici hanno dichiarato incostituzionale il lockdown

    credits: amnotizie.it

    Le misure di restrizione della popolazione approvate a marzo dell’anno scorso, ai primi accenni della pandemia, non sono più ritenute valide. Mercoledì 14 è arrivato il verdetto dalla Corte costituzionale spagnola: con 5 voti su 6 i giudici dell’Alta Corte hanno dichiarato incostituzionale il lockdown. Annullati, quindi, gli articoli 1, 3 e 5 dell’articolo 7 del decreto accordato dal Governo il 14 marzo 2020.


    # Gli articoli soppressi: non più limiti alla circolazione di persone e veicoli

    La notizia sulla prima pagina di El Pais

    L’articolo 1 regolava il confinamento e restringeva il movimento dei cittadini, dando la possibilità di circolare solo per le vie e gli spazi pubblici della propria città per attività essenziali, quali recarsi sul luogo di lavoro, fare la spesa, andare dal medico e assistere a familiari malati. L’articolo 3, invece, limitava la circolazione dei veicoli per le stesse ragioni sopracitate, e infine l’articolo 5 autorizzava il Ministero degli Interni a chiudere le strade, o alcuni tratti, per motivi di salute pubblica.

    # “Il lockdown ANNULLA i diritti fondamentali dei cittadini”

    Come riporta El Pais, la Corte Costituzionale ha concluso che il Governo avrebbe dovuto dichiarare uno stato d’eccezione, il quale necessita prima del consenso del Parlamento. La decisione arriva dopo due sentenze del giudice in cui si è discusso la sentenza sullo “stato di allarme” descritto dal magistrato Pedro González Trevijano. Il giudice ha dichiarato che le misure previste dal lockdown nazionale non solo limitano i diritti fondamentali delle persone per quanto riguarda la circolazione, ma addirittura li annullano.

    # Bisogna adattare le misure di sicurezza

    Credits: Blavatnik School of Government, University of Oxford / FT – Oxford Covid-19 government response stringency index

    Nel dibattito si chiede che le misure di sicurezza vengano proporzionate sulla base del rischio sanitario esistente e che siano simili alle misure adottate dagli altri Paesi colpiti dalla pandemia 



    Continua a leggere con: 🛑 ELEZIONI a MADRID: STRAVINCE la leader ANTI LOCKDOWN

    SELENE MANGIAROTTI

    La corte costituzionale italiana? Non sa distinguere una dittatura da un sasso o da un pesce.

     

    La sentenza contro il lockdown in Spagna

    È stato dichiarato incostituzionale lo strumento giuridico usato per imporre le restrizioni alla circolazione, e le conseguenze potrebbero essere gravi

    Una strada di Madrid il 14 marzo del 2020, primo giorno di lockdown in Spagna (Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

    Mercoledì il Tribunale costituzionale spagnolo, l’equivalente della Corte costituzionale italiana, ha dichiarato incostituzionali alcune parti del decreto con cui il governo della Spagna, nel marzo del 2020, aveva imposto lo “stato d’allarme” nel paese e limitato la circolazione e le attività delle persone per cercare di contrastare il diffondersi della pandemia da coronavirus.

    Secondo il Tribunale, il governo non avrebbe avuto la facoltà di imporre limitazioni al diritto di circolazione dei cittadini senza il previo assenso del parlamento. Anche se il decreto dello stato d’allarme non è più in vigore da tempo, la sentenza potrebbe creare seri problemi al governo nel caso di una nuova ondata di contagi o di nuove pandemie. Potrebbe creare problemi anche alle amministrazioni locali, perché quasi certamente tutte le multe fatte nei mesi del lockdown a chi non rispettava le restrizioni non sono più valide, e dovranno essere rimborsate.

    Il 14 marzo del 2020 il governo impose il lockdown in Spagna tramite la dichiarazione dello “stato di allarme” (“estado de alarma”), uno strumento giuridico previsto dall’ordinamento spagnolo che dà all’esecutivo poteri speciali e consente di limitare alcuni diritti in casi straordinari. Il governo può dichiarare lo “stato d’allarme” autonomamente e ha bisogno dell’approvazione del parlamento soltanto dopo 15 giorni dall’entrata in vigore della misura. Le leggi spagnole tuttavia prevedono anche un altro strumento di questo tipo: lo “stato di emergenza” (“estado de excepción”), che dà al governo poteri simili, ma che per essere attivato ha bisogno dell’approvazione immediata del parlamento tramite un voto in aula.

    Secondo la sentenza, la decisione del governo di imporre limitazioni alla circolazione dei cittadini tramite lo “stato d’allarme” è incostituzionale: il governo avrebbe invece dovuto dichiarare lo “stato d’emergenza” e ottenere l’approvazione del parlamento prima di poter imporre il lockdown.

    – Leggi anche: In Spagna c’è una “guerra della bistecca”

    Le cose da sapere sul coronavirus

    Questo non significa che il Tribunale abbia dichiarato incostituzionale il lockdown; ma che ha dichiarato incostituzionale lo strumento giuridico che è stato usato per imporlo. Nel dettaglio, lo “stato di allarme” consente una limitazione dei diritti fondamentali, come quello alla circolazione, ma il Tribunale ha ritenuto che durante il lockdown si sia verificata una sospensione di questi diritti, possibile solo tramite lo “stato di emergenza”.

    La sentenza potrebbe costituire un serio problema per il governo nel momento in cui in Spagna tornasse una nuova ondata di contagi, perché significherebbe che, questa volta, il governo dovrebbe imporre lo “stato d’emergenza”, che può essere attivato solo tramite l’approvazione del parlamento. Quest’approvazione non è per niente scontata: il governo di centrosinistra è un governo di minoranza, e ha bisogno del sostegno di altre forze politiche in parlamento.

    Negli ultimi mesi l’opposizione di destra, in Spagna come in altri paesi europei, ha adottato posizioni sempre più contrarie alle misure di confinamento dei cittadini, invocando in maniera opportunistica la “libertà” contro il presunto “autoritarismo” dei governi che vorrebbero limitare le attività delle persone. In Spagna l’esempio di questo cambiamento di linea politica è Vox, partito di estrema destra che l’anno scorso aveva votato a favore dello “stato di allarme”, ma che poi ha cambiato idea e ha finito per denunciare il lockdown come un’imposizione «totalitaria», e denunciarla al Tribunale costituzionale: la sentenza di mercoledì nasce infatti da una denuncia di Vox.

    Lo stesso vale per il Partito Popolare, il principale partito di centrodestra, che dopo aver sostenuto il governo di centrosinistra durante la prima ondata negli ultimi mesi ha avviato una dura campagna contro le restrizioni, specialmente nella comunità autonoma di Madrid.

    – Leggi anche: Madrid è in “stato di allarme”

    La sentenza potrebbe creare anche problemi più immediati. Benché il Tribunale costituzionale pubblicherà la sua sentenza per intero soltanto nei prossimi giorni, secondo i giornali spagnoli è praticamente certo che saranno invalidate le migliaia di multe fatte agli spagnoli per aver violato le restrizioni del lockdown – che, secondo il Tribunale, non avevano l’adeguata copertura legale. Le multe fatte nei primi mesi del lockdown, ha scritto il País, sono state 1 milione e 140 mila: chi non le ha ancora pagate potrà non farlo, e chi le ha già pagate potrebbe aver diritto a un rimborso.

    Questo potrebbe essere un problema per il governo ma soprattutto per le amministrazioni locali, sia dal punto di vista delle perdite inattese di bilancio sia dal punto di vista della gestione delle pratiche amministrative che si accumuleranno.

    Il governo ha comunque annunciato che valuterà la sentenza del Tribunale costituzionale per cercare di trovare una soluzione alle questioni sollevate, ma ha ribadito di aver sempre agito all’interno del “perimetro costituzionale”. Pilar Llop, la ministra della Giustizia, ha ricordato che le misure adottate dal governo nel marzo del 2020 sono state «proporzionate», e che hanno consentito di salvare la vita di 450 mila persone, secondo stime del governo.

    La Corte Ue boccia la riforma giudiziaria della Polonia: La Polonia sulla via della Polexit

     

    La Corte Ue boccia la riforma giudiziaria della Polonia

    (reuters)
    Il regime disciplinare dei giudici in Polonia non è conforme al diritto dell'Unione.  Lo stabilisce la Corte di giustizia europea
    1 minuti di lettura

    VARSAVIA -  La Corte di giustizia europea ha stabilito che le nuove norme disciplinari stabilite per i giudici della Corte suprema e delle giurisdizioni di diritto comune in Polonia non rispettano le norme del diritto Ue. Ieri i togati di Lussemburgo  avevano accolto la richiesta della Commissione europea di misure ad interim, sempre sullo stesso dossier, per sospendere in via provvisoria i provvedimenti della sezione disciplinare della Corte suprema.

    Si legge in un comunicato della Corte con sede a Lussemburgo: "Visto il contesto generale delle grandi riforme che hanno recentemente interessato la magistratura polacca, con la creazione della camera disciplinare della Corte suprema, e a causa di una combinazione di elementi, questa nuova camera non offre tutte le garanzie di imparzialità e indipendenza e, in particolare, non è immune da influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo polacco".

    In particolare, la Corte rileva "il fatto che il processo di nomina dei giudici della Corte suprema, compresi quelli dei membri della camera disciplinare, è essenzialmente determinato da un organo (Consiglio nazionale per la Magistratura) che è stato significativamente rivisto dai poteri esecutivo e legislativo polacchi e la cui indipendenza può far sorgere legittimi dubbi".

    La decisione della Corte mette ancora a dura prova le relazioni tra Bruxelles e Varsavia. È stato l'ultimo sviluppo in una controversia durata sei anni e la seconda sentenza importante in una settimana, sulla scia di quella emessa dalla Corte costituzionale polacca che ha affermato che le ingiunzioni temporanee emesse dalla Corte Ue riguardo alla magistratura nazionale e alla costituzione non sono vincolanti. Negli ultimi anni, Varsavia ha sempre più denunciato l'azione dell'Ue contro le sue decisioni sulla magistratura, definendole politicamente motivate.

    “Lockdown incostituzionale”: sentenza Corte Spagna/ Eccessivo blocco stato emergenza: Gli inventori italici del lockdown, Merler incluso, farebbero meglio ad andare in galera volontariamente!!!

     

    “Lockdown incostituzionale”: sentenza Corte Spagna/ Eccessivo blocco stato emergenza

    - Niccolò Magnani

    Spagna, la Corte Costituzionale definisce illegittimo il lockdown sotto lo stato di emergenza tra marzo-maggio 2020: “eccessivo il divieto di uscire di casa”

    Sanchez, Spagna
    Spagna, il Premier Pedro Sanchez (LaPresse, 2021)

    «L’obbligo di restare a casa proclamato durante lo stato d’emergenza è incostituzionale»: questo ha deciso la Corte Costituzionale di Spagna dopo diverse riunioni nelle ultime settimane che hanno portato mercoledì mattina 14 luglio la sentenza che fa già discutere in tutta Europa. Con la Corte completamente divisa – 6 giudici contro 5 – si è giunti a ritenere il lockdown imposto dal Governo Sanchez nei primissimi mesi dell’emergenza Covid come profondamente illegittimo.

    Nizza, 86 fasci di luce per le vittime dell'attentato 5 anni fa
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    Come riportano le agenzie NOVA e AFP, la Corte iberica ha parzialmente accolto il ricorso del partito VOX in aperta polemica contro il provvedimento che imponeva alla popolazione di non uscire di casa per contenere la pandemia del coronavirus. «L’intensità delle restrizioni imposte dal Governo all’inizio della pandemia», spiega la Corte di Spagna, «superava ciò che poteva essere concesso sotto l’ombrello giuridico dello stato di emergenza». Decisivo il voto tra i giudici togati della vicepresidente Roca, in “area Psoe” ma che in questo frangente si è schierati con i giudici conservatori.

    L’INCOSTITUZIONALITÀ DEL LOCKDOWN (IN SPAGNA)

    Alcuni giudici ritenevano lo stato di emergenza un ombrello giuridico “sufficiente” per limitare l’esercizio di alcuni dei diritti fondamentali – come la libertà di movimento – mentre gli altri ponevano il lockdown come strumento eccessivo per quella copertura legale. Spiega ancora la NOVA citando i giudici spagnoli, «la Corte ha accolto parzialmente il ricorso presentato dal partito di estrema destra Vox, respingendo invece la parte relativa alla limitazione delle attività economiche che avrebbe aperto la porta ai ricorsi di imprese e società nei confronti dello Stato». Secondo la tv di stato TVE, la sentenza ha affermato che le restrizioni alla circolazione «hanno violato i diritti fondamentali dei cittadini», quindi lo stato di emergenza «non è stato sufficiente per dare loro sostegno costituzionale». I sei giudici hanno affermato che lo stato di eccezione, che consente al governo di sospendere i diritti fondamentali, è comunque necessario ma non può pensare di produrre un divieto di uscire di casa come avvenuto in Spagna e in realtà in tutto il resto dell’Europa, Italia compresa (tramite Dpcm autorizzato dallo stato di emergenza). Con la diffusione dell’epidemia e gli ospedali pieni, il governo Sanchez ha dichiarato lo stato di emergenza il 14 marzo 2020 e lo ha mantenuto intatto per 6 settimane consecutive.

    Adesso sono tutti uguali: La Russia considera l'America uno stato liberale totalitario - "Russia calls America a ‘liberal totalitarian state’ with a ‘monopoly on the media’ and ‘irremovability of oligarchic elites’" - MA LA UE NON E' DA MENO.

     

    (Natural News) Russian authorities have issued a blistering critique of the failing U.S. regime under President-imposed Joe Biden, suggesting that America is guilty of all the sins they try to project on their opposing regimes abroad.

    (Article republished from BigLeaguePolitics.com)

    “It is astonishing to see how the West is trying to divide our diverse world into two completely artificial camps – a supposedly democratic one and a supposedly authoritarian one,” Russian Director of the Foreign Intelligence Service Sergey Naryshkin said.

    “The US and other so-called models of liberal democracy seem not to notice that they themselves are rapidly turning into a liberal-totalitarian regime,” he added.

    In recent weeks, Russian President Vladimir Putin has stepped into the leadership void left by the delegitimized puppet propped up by globalists as the figurehead of America, Joe Biden, struggles to spit out a coherent sentence. Putin has taken a stand for dissidents in America who are being punished for opposing a blatant third-world vote steal that was clearly given a green light by institutional power, a remarkable stance considering Putin and the Kremlin’s own record of suppressing political opposition.

    Big League Politics has reported on Putin going to bat for Trump supporters who are being treated like domestic terrorists when even most Republicans are happy to look the other way:

    Russian President Vladimir Putin is intending to press U.S. President Joe Biden on human rights violations that are being perpetrated against Trump supporters who attended the mostly-peaceful protest at the U.S. Capitol on Jan. 6.

    Russian Foreign Minister Sergey Lavrov has pointed out in recent weeks how U.S. authorities are violating human rights of their dissidents, which is a criticism frequently leveled against the Kremlin by Washington D.C. elites.

    “We are ready to talk, we have no taboo topics. We will discuss whatever we think is necessary. We will be ready to answer the questions that the American side will raise. This also applies to human rights,” Lavrov said during a press conference that took place on Monday in Moscow.

    “For example, we are following with interest the persecution of those persons who are accused of the riots on January 6 this year,” Lavrov continued, adding that “a lot of really interesting things are happening from the point of view of the rights of the opposition and protecting those rights” in the U.S…

    Russia is taking a stand for Trump supporters at a time when most Republican politicians are either silent or cheering on Democrat oppression against them. Even if it’s for mere geopolitical points on the world stage, the fact that Putin , of all people, can claim more concern for dissidents than the current leadership of the United States is a remarkable sign of the times.”

    America has become such a joke that Putin’s rule looks better by comparison. The country, and perhaps Western Civilization, will collapse if leftism is not crushed quickly.

    Read more at: BigLeaguePolitics.com and Collapse.news.

    Gentile deputata del Popolo Italiano Siragusa: Dopo essersi fatta mettere in tasca dalla UE una legge di deprivazione della Cittadinanza Italiana degli emigrati direttamente dalla UE, adesso viene a rompere con certe bazzecole? Non verrete rieletti, ne' lei ne' di maio. Andatevi a trovare un lavoro che sapete fare.

     

    SERVIZI CONSOLARI | Italiani all’estero, Consiglieri CGIE Argentina: “Prenot@mi é un vero fallimento”

    “Non solo il sistema non é più sicuro, anzi sembrerebbe proprio il contrario: che favorisca ancor di piú l’affare delle “agenzie”. Non possiamo non segnalare e denunciare che il nuovo sistema costituisce un vero e proprio fallimento”

    Dure critiche arrivano da parte dei consiglieri CGIE dell’Argentina al nuovo sistema di prenotazione turni per Servizi Consolari. In una nota, firmata dai consiglieri Rodolfo Borghese, Marcelo Carrara, Mariano Gazzola, Juan Carlos Paglialunga, Gerardo Pinto, Marcelo Romanello e Guillermo Rucci, si legge: “Lo scorso 14 giugno è partito il Prenot@ami, nuovo sistema di prenotazione di turni per i Servizi Consolari, annunciato dalla nostra Rete Consolare come “innovativo, sicuro, intuitivo, user-friendly”. Oggi a quasi un mese, sentite le segnalazioni dei nostri connazionali, possiamo dire che di innovativo ha poco (salvo una rinnovata presentazione grafica, il sistema é uguale che il precedente prenota on line), di intuitivo niente, e di user friendly neanche il nome, giacché le lamentele degli usuari che ancor oggi non riescono a creare l’account ci confermano che il tanto annunciato proposito di “semplificare l’approccio dell’utente in fase di registrazione” é solo un sogno che è durato appena il tempo necessario da essere battuto nei comunicati stampa dei nostri uffici consolari”.

    “Ma soprattutto, il proliferare degli annunci delle cosiddette “agenzie” o “gestorie” che nei social promozionano il loro servizio di ottenimento di turni a pagamento, dimostra che le rassicurazioni fatte sulla maggior sicurezza del nuovo sistema non sono state veritiere. Non solo il sistema non é più sicuro, anzi sembrerebbe proprio il contrario: che favorisca ancor di piú l’affare delle “agenzie”. Non possiamo non segnalare e denunciare che il nuovo sistema costituisce un vero e proprio fallimento”.

    “Siamo piú che consapevoli che in fondo alla questione, il vero problema é la mancanza di personale nelle nostre sedi consolari, con la conseguente imposibilitá di soddisfare la domanda di servizi e la necessitá di organizzare un sistema di turni per gestire meglio il problema. Proprio per questo non possiamo non segnalare la preoccupazione che presenta il secondo rinvio, quest’anno, dell’inizio del Concorso per l’assunzione di 375 unitá di personale alla Farnesina da destinare alla rete consolare all’estero. In tale senso chiediamo sia l’intervento del Sottosegretario Dalla Vedova a garantire l’effettivo inizio del concorso a settembre, sia l’impegno di tutti i parlamentari eletti all’estero per l’inclusione nella finanziaria di quest’anno di nuove assunzioni di personale al Ministero”.

    “Nel frattempo, chiediamo l’immediata cancellazione del fallimentare sistema del Prenot@mi almeno per la gestione dei turni di rinnovo di passaporti, che – visto che é una domanda limitata numericamente a chi é iscritto all’AIRE nei Consolati – potrebbe essere realizzata – davvero in forma intelligente, intuitiva, sicura e user friendly – da personale terzo e/o a contratto identificando previamente i richiedenti e l’urgenza, in modo da evitare l’operare delle “agenzie”. Il MAECI – concludono i consiglieri CGIE Argentina – ha in mano una possibilitá importante di migliorare finalmente i servizi attraverso piattaforme informatiche efficienti, e in questo senso ci auguriamo che i professionisti del Ministero finalmente riescano a fare del “Fast It” uno strumento di uso moderno e completo che tutti aspettiamo”.

    Alla Farnesina parlare direttamente con gli emigrati italiani fa troppo schifo - da sempre

     

    SERVIZI CONSOLARI | Italiani all’estero, Consiglieri CGIE Argentina: “Prenot@mi é un vero fallimento”

    “Non solo il sistema non é più sicuro, anzi sembrerebbe proprio il contrario: che favorisca ancor di piú l’affare delle “agenzie”. Non possiamo non segnalare e denunciare che il nuovo sistema costituisce un vero e proprio fallimento”

    Dure critiche arrivano da parte dei consiglieri CGIE dell’Argentina al nuovo sistema di prenotazione turni per Servizi Consolari. In una nota, firmata dai consiglieri Rodolfo Borghese, Marcelo Carrara, Mariano Gazzola, Juan Carlos Paglialunga, Gerardo Pinto, Marcelo Romanello e Guillermo Rucci, si legge: “Lo scorso 14 giugno è partito il Prenot@ami, nuovo sistema di prenotazione di turni per i Servizi Consolari, annunciato dalla nostra Rete Consolare come “innovativo, sicuro, intuitivo, user-friendly”. Oggi a quasi un mese, sentite le segnalazioni dei nostri connazionali, possiamo dire che di innovativo ha poco (salvo una rinnovata presentazione grafica, il sistema é uguale che il precedente prenota on line), di intuitivo niente, e di user friendly neanche il nome, giacché le lamentele degli usuari che ancor oggi non riescono a creare l’account ci confermano che il tanto annunciato proposito di “semplificare l’approccio dell’utente in fase di registrazione” é solo un sogno che è durato appena il tempo necessario da essere battuto nei comunicati stampa dei nostri uffici consolari”.

    “Ma soprattutto, il proliferare degli annunci delle cosiddette “agenzie” o “gestorie” che nei social promozionano il loro servizio di ottenimento di turni a pagamento, dimostra che le rassicurazioni fatte sulla maggior sicurezza del nuovo sistema non sono state veritiere. Non solo il sistema non é più sicuro, anzi sembrerebbe proprio il contrario: che favorisca ancor di piú l’affare delle “agenzie”. Non possiamo non segnalare e denunciare che il nuovo sistema costituisce un vero e proprio fallimento”.

    “Siamo piú che consapevoli che in fondo alla questione, il vero problema é la mancanza di personale nelle nostre sedi consolari, con la conseguente imposibilitá di soddisfare la domanda di servizi e la necessitá di organizzare un sistema di turni per gestire meglio il problema. Proprio per questo non possiamo non segnalare la preoccupazione che presenta il secondo rinvio, quest’anno, dell’inizio del Concorso per l’assunzione di 375 unitá di personale alla Farnesina da destinare alla rete consolare all’estero. In tale senso chiediamo sia l’intervento del Sottosegretario Dalla Vedova a garantire l’effettivo inizio del concorso a settembre, sia l’impegno di tutti i parlamentari eletti all’estero per l’inclusione nella finanziaria di quest’anno di nuove assunzioni di personale al Ministero”.

    “Nel frattempo, chiediamo l’immediata cancellazione del fallimentare sistema del Prenot@mi almeno per la gestione dei turni di rinnovo di passaporti, che – visto che é una domanda limitata numericamente a chi é iscritto all’AIRE nei Consolati – potrebbe essere realizzata – davvero in forma intelligente, intuitiva, sicura e user friendly – da personale terzo e/o a contratto identificando previamente i richiedenti e l’urgenza, in modo da evitare l’operare delle “agenzie”. Il MAECI – concludono i consiglieri CGIE Argentina – ha in mano una possibilitá importante di migliorare finalmente i servizi attraverso piattaforme informatiche efficienti, e in questo senso ci auguriamo che i professionisti del Ministero finalmente riescano a fare del “Fast It” uno strumento di uso moderno e completo che tutti aspettiamo”.

    Di fronte al coronavirus emerge la necessità di un vero governo federale europeo: WOW!!!

     

    Di fronte al coronavirus emerge la necessità di un vero governo federale europeo

    Nell’ambito di una risposta europea al Covid-19 potrebbero essere usate anche delle cooperazioni rafforzate in materia fiscale per poter realizzare subito tra gli Stati favorevoli delle tasse europee (come la carbon tax) per rafforzare il bilancio europeo e fornire garanzie aggiuntive alla BEI per emettere debito e sostenere gli investimenti

    [2 Aprile 2020]

    La pandemia definirà la percezione sociale dell’UE, dei nostri Stati, delle istituzioni e della democrazia per un lungo periodo. Per quanto riguarda l’UE, anche a causa di un’informazione incompleta, si sta diffondendo una visione negativa, che favorisce l’emergere di un pericoloso nazionalismo di ritorno. Ciò è dovuto al fatto che molti non si rendono conto che anche le risposte apparentemente nazionali sono in realtà rese possibili dall’Unione in vario modo. E anche le presunte divisioni tra nord e sud, ricchi e poveri, sono in realtà una semplificazione fuorviante. Nella famosa lettera dei 9 Paesi che chiedevano misure straordinarie e Recovery Bonds erano ricompresi anche Irlanda, Belgio e Lussemburgo, difficilmente considerabili come sud. E il Lussemburgo certo non è povero, essendo il Paese con il reddito pro-capite più alto dell’UE! E ora si stanno aggiungendo altri Paesi, tra cui quelli baltici, che meridionali non sono.

    La decisione della Commissione di sospendere il Patto di Stabilità è stata accolta trionfalmente in Italia. Ma perché? In teoria sarebbe solo un via libera a fare debito nazionale, cioè a diverse risposte nazionali, e non una risposta europea. Se fosse solo questo, ciò permetterebbe agli Stati con meno debito pregresso di intervenire in modo molto più efficace, perché in grado di indebitarsi maggiormente e a un costo minore rispetto ai Paesi più indebitati. Inoltre, i Paesi che hanno una pubblica amministrazione più efficiente riusciranno a spendere meglio e più velocemente. Da entrambi i punti di vista per l’Italia non sarebbe l’ideale. Con il suo debito pubblico l’Italia non potrebbe aumentare il debito in maniera significativa, specialmente in una fase di crisi economica in cui gli investitori cercano rifugio in titoli sicuri.

    La ragione dell’accoglienza trionfale è dovuta al fatto che in realtà la decisione della Commissione si accompagna a quelle della Banca Centrale Europea, andando a costituire un pacchetto europeo formidabile. La BCE ha messo in campo azioni inedite, cioè per certi aspetti perfino maggiori di quelle di Draghi durante la crisi del 2012. Infatti oltre al rafforzamento degli strumenti esistenti, prevede un’azione aggiuntiva da 750 miliardi, portando a 1110 miliardi la portata d’azione per il solo 2020, e con la possibilità di aumentarli. Soprattutto, per la prima volta ha tolto una serie di vincoli, previsti negli interventi precedenti, rispetto all’acquisto dei titoli di un singolo Paese. Cioè ha garantito la sostenibilità del debito pubblico anche per i Paesi più indebitati, come la Grecia e l’Italia, e la possibilità di concentrare gli acquisti su un singolo Paese se si trovasse in particolare difficoltà.

    Le istituzioni sovranazionali – la Commissione e la BCE – con il combinato disposto delle loro decisioni stanno permettendo all’UE di rispondere. La risposta SEMBRA nazionale, ma in realtà è europea perché l’indebitamento nazionale per certi Paesi è reso possibile solo dall’intervento della Banca Centrale Europea. Se vogliamo è l’ennesimo beneficio dell’euro per i Paesi più deboli. Ecco perché la minaccia di Conte “facciamo da soli” da un lato non è credibile e dall’altro sconta il fatto che il nostro “fare” in realtà dipende ed è reso possibile dalla BCE. Ed ecco perché il Presidente Mattarella nel suo discorso ha ringraziato le istituzioni sovranazionali europee, e strigliato invece il Consiglio, composto dai governi nazionali e incapace di decidere. Ecco perché abbiamo interesse a rafforzare la capacità d’azione – cioè le competenze ed i poteri – delle istituzioni sovranazionali.

    Paradossalmente, proprio il fatto che la BCE ha steso una rete di protezione e dunque ha “comprato tempo”, ha permesso al Consiglio di tergiversare, sapendo che sul piano economico e dei mercati non avrebbe pagato dazio, grazie alla BCE. Inizialmente Lagarde aveva provato a mettere pressione sui governi, dicendo che lo spread non era un problema della BCE ma dei governi. I mercati sono crollati, l’Eurogruppo non ha deciso nulla di significativa e la BCE ha dovuto intervenire. Il bluff era stato scoperto!

    È uno dei tanti paradossi della crisi. Da un lato vediamo Stati internamente forti nell’imporre misure drastiche come la quarantena, cioè con ancora una legittimità – aspetto psicologico collettivo – significativa.  Dall’altro quegli stessi Stati sono oggettivamente deboli, tanto da essere costretti ad una sorta di  “Dichiarazione di impotenza” quando riconoscono – come fanno Conte, Macron e tutti gli altri – che senza strumenti europei comuni la crisi, dal punto di vista economico e sociale, non si supera. La via nazionale porta solo all’autoritarismo, come ci mostra l’Ungheria di Orbàn.

    I governi nazionali non sono più sovrani, ma hanno impedito la creazione di una vera sovranità democratica europea. Hanno evitato di creare un governo federale, riservandosi il compito di assicurare all’Unione un “indirizzo politico”, come vorrebbero i Trattati. Monnet propose la creazione del Consiglio Europeo – la riunione dei Capi di Stato e di governo nazionali – come una sorta di “governo europeo provvisorio” in attesa di creare un governo federale. I governi nazionali come governo europeo provvisorio hanno fallito strutturalmente, nel 2008, nel 2012 e oggi. Mentre tutte le politiche solidali e lungimiranti vengono proposte – e dove possibile attuate – dalle istituzioni sovranazionali. La crisi mostra che i governi nazionali devono cedere il passo ad un vero governo federale europeo.

    Il vero problema dell’UE è che abbiamo un’unione monetaria, ma non un’unione economia e politica, cioè non una politica economica e fiscale fatta da un governo federale. Così l’unico strumento efficace d’azione è la politica monetaria della BCE. Mentre la politica fiscale, essendo rimasta nazionale e suscettibile essenzialmente di decisioni unanimi, non riesce a giocare un ruolo, che pure sarebbe indispensabile. Se vogliamo avere una vera solidarietà e capacità d’azione europea occorrono poteri fiscali affidati alle istituzioni sovranazionali.

    In sostanza una risposta europea al Covid-19 significa decidere di gestire insieme a livello europeo una quota significativa di PIL per ripartire. Il modo più lineare sarebbe rafforzare significativamente il bilancio europeo con tasse europee e creare titoli di debito europei. Ma l’Unione ha l’obbligo del pareggio di bilancio, e quindi per fare debito europeo bisognerà nell’emergenza usare come surrogati gli strumenti esistenti, come il Meccanismo Europeo di Stabilità e la Banca Europea degli Investimenti, anche se hanno una gestione intergovernativa e non democratica. In più potrebbero essere usate delle cooperazioni rafforzate in materia fiscale per poter realizzare subito tra gli Stati favorevoli delle tasse europee (come la carbon tax, la carbon border tax, la digital tax, e la tassa sulle transazioni finanziarie speculative – cioè tutte tasse che non toccano i cittadini, ma quelli che oggi riescono ad evitare la tassazione nazionale) per rafforzare il bilancio europeo e fornire garanzie aggiuntive alla BEI per emettere debito e sostenere gli investimenti. Tutte proposte cui hanno aderito anche molte personalità della cultura, della società civile e delle istituzioni.

    Ma al contempo bisogna avviare la riforma dei Trattati per dotare l’UE degli strumenti efficaci – cioè un governo federale dotato di poteri fiscali e senza l’obbligo del pareggio di bilancio – che servono in vista di altre future crisi, di qualsiasi natura esse siano. Per evitare che gli strumenti provvisori e a gestione intergovernativa creati nell’emergenza, come avvenuto in passato con il MES, divengano perenni.

    La pandemia ci sta mostrando sia l’impotenza nazionale che l’efficacia delle istituzioni sovranazionali, nei limiti dei loro poteri (e quindi più incisiva la BCE rispetto alla Commissione). È ora di completare il processo di unificazione europea, con un governo federale dell’UE.

    di Roberto Castaldi*

    *direttore del centro studi Cesue, spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

    Come risolvere il problema economico dell'Italia? Gli operai/e e gli impiegati/e le aziende se le costruiscano e se le gestiscono come meglio credono, ma facciano concorrenza VERA E SPIETATA ai c.d. poteri forti. Senza forza lavoro, falliscono: l'intelligenza artificiale e' l'ennesima balla con cui cercano di mantenere il predominio e l'oppressione sulla societa' italiana. LIBERIAMOCI DAL RICATTO, NON DAL LAVORO!

    Gaggio Montano: l'azienda fallita va all'asta, operai se la riprendono

    Cooperativa delle vecchie maestranze per partecipare all'audizione. "Inizia una nuova pagina per la storica fabbirca di Gaggio Montano". Ma la strada è ancora lunga

    Sono in 20, hanno fondato una coop, la Reno Fonderie, e si apprestano a ricomprarsi la loro vecchia azienda in fallimento, mettendo in gioco le loro Naspi.

    Siamo a Gaggio Montano e l'azienda in questione è la Lem, azienda metalmeccanica impegnata nella pressofusione dei metalli. La Lem è fallita nel 2019, ma all'asta è stata ora ricomprata dagli operai, che per farlo hanno impegnato i guadagni della Naspi.

    Un primo passo è stato fatto, ma ora viene la parte più difficile. Spetterà l'ultima parola al tribunale infatti, per consacrare il riavvio delle attività. Del resto la coop di operai non è sola: dal 2016 insiste in città metropolitana un tavolo di salvaguardia

    Prima della crisi, Lem contava 70 dipendenti. Dopo vari tentativi di acquisto andati a vuoto, a febbraio 2020 è nata l'idea di 'workers buyout', che si è concretizzata a novembre con la nascita della Reno Fonderie.

    Venti dei trenta lavoratori rimasti hanno investito nel rilancio dell'azienda i loro due anni di Naspi e saranno affiancati da Legacoop per acquisire tutte le competenze necessarie a guidare un'azienda, costruendo assieme a Insieme per il Lavoro-Città Metropolitana un percorso formativo.

    Per gli altri 10 lavoratori che non hanno aderito al progetto è stato avviato il percorso di cassa integrazione di un anno, dopo la quale scatteranno due anni di Naspi. In più dovrebbero entrare nei percorsi di formazione dell'Anpal (l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

    La nuova cooperativa spera di poter ripartire a produrre a pieno regime entro agosto, dopo un piano di investimenti per rimettere a nuovo gli stabilimenti e i nuovi impianti. "Il caso Lem dimostra che lo strumento del workers buyout in questa regione è una possibilità concreta per arrivare ad una soluzione positiva di una crisi industriale", riconosce l'assessore regionale Vincenzo Colla.

    "Si è trattato di un percorso molto complesso, che ha coinvolto molti attori, in primis la Regione e i sindaci dei comuni di Gaggio Montano e Alto Reno Terme sempre presenti durante il percorso e l'agenzia regionale per il lavoro", aggiunge il consigliere delegato Fausto Tinti. "Siamo molto contenti che questa crisi complicata possa trovare una conclusione positiva, che oltretutto vede protagonisti i lavoratori. Come istituzioni del territorio siamo a completa disposizione, qualora vincano la gara, per accompagnarli nel rilancio di questa importante realtà", garantisce, Elena Gaggioli vicesindaca di Alto Reno terme.

    "Il fatto che siano i lavoratori stessi a farsi carico del futuro dell'azienda, è un chiaro segno di impegno, di serietà e di amore verso il proprio lavoro e il proprio territorio. Queste sono qualità che da sempre caratterizzano gli abitanti della montagna e che pertanto ci fanno ben sperare per il futuro di questo territorio, che non perde tempo a piangersi addosso, ma sa reagire", evidenzia Maria Elisabetta Tanari, sindaca di Gaggio Montano.

    Soddisfatte anche Fim e Fiom "per un percorso condiviso che permette la continuità di in azienda storica del territorio dell'Appennino, non disperdendo professionalità e mantenendo l' occupazione, con l'auspicio di una crescita in futuro. Legacoop Bologna, insieme agli strumenti finanziari del sistema cooperativo, Coopfond e Cfi, è stata e sarà al fianco Coop Reno Fonderire e "auspica che venga raggiunto l'ambizioso obiettivo del rilancio di una attività che ha valore per il territorio e la filiera.

    E VOI STATE A MASTURBARVI E A FARVI MASTURBARE I CERVELLI SU FACEBUK DAL PARLAMENTO, DRAGHI, CONTE, BRILLO ETC. ETC. ETC.

     

    Il 60% degli immigrati in Italia ha la pensione senza aver mai lavorato

    Su 96mila assegni versati dall'Inps agli extracomunitari, ben 60mila sono di tipo assistenziale. Quindi non sorretti da contributi versati in precedenza

    Il 60% degli immigrati in Italia ha la pensione senza aver mai lavorato

    I dati arrivano dall'Osservatorio sui cittadini extracomunitari. Si tratta di un ufficio compreso all'interno dell'Inps che analizza l'impatto degli immigrati sul nostro sistema pensionistico. Tema su cui tanto si è dibattutto e che vede Matteo Salvini e Tito Boeri (guarda caso) su due fronti diversi. Il primo, pronto a ribadire che gli stranieri non vadano accolti tutti. Il secondo, convinto che saranno i migranti a pagarci l'assegno di riposo dal lavoro.

    Chi ha ragione e chi torto? I dati ad oggi sembrano dirci che per ora sono gli italiani a pagare tante pensioni agli stranieri. Al sistema assicurativo pubblico sono registrati ben 2.259.000 immigrati su un totale di circa 6 milioni di extracomunitari residenti nel Belpaese. A incassare già un assegno sono in 90mila e sei su dieci - secondo quanto riporta La Verità - non avrebbero il sussidio coperto da contributi versati in passato. Tradotto: a pagargli la pensione sono gli italiani con le loro tasse.

    Dei due milioni e rotti di stranieri iscritti all'Inps, 1.700.000 sono attualmente occupati e percepiscono un reddito di tipo dipendente, mentre altri versano i contributi in base alle leggi per i lavoratori autonomi. Tutto giusto. Peccato che nel 2017 l'Inps abbia pagato qalcosa come 96.743 pensioni a cittadini extracomunitari e di questi ben 60mila incassano una pensione assistenziale, ovvero non coperta da contributi versati in precedenza. Molto spesso, fa notare La Verità, si tratta di "ricongiunti con gli immigrati, in altri di stranieri giunti in Italia ma che non hanno maturato nonostante l'età un numero di contributi necessari per ricevere una pensione". A questi 60mila vanno aggiunti poi altre 10mila persone che incassano assegni ti tipo indennitario, tipo le invalidità da infortunio o simili. E siamo già a circa 70mila. Solo il 29% dunque avrebbe la pensione coperta dai contributi, anche se in questa quota rientrano anche le pensioni di invalidità, di vecchiaia ecc ecc.

    Infine, bisogna considerare anche i percettori di prestazioni di sostegno al reddito che sono 120mila. Ovvero persone che hanno un reddito ridotto e che vengono aiutati dalla collettività.

    Lettera aperta al signor Luigi di Maio, deputato del Popolo Italiano

    LA REPUBBLICA ITALIANA E' FALLITA. VIVA LA REPUBBLICA ITALIANA! VIVA IL LIBERO STATO DEL POPOLO ITALIANO!!

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