I VERI COLPEVOLI NON SONO A ROMA, NON SONO A BRUXELLES, NON SONO A WUHAN: SONO A WASHINGTON E A LANGLEY (VA)

Si tratta di una sentenza vergognosa: il "risarcimento" e' di 10 EUR, non bastano neanche per la stampa delle carte per il GdP. Ovviamente si puo' speculare molto sulle ragioni di un tale "risarcimento", a cominciare dall'esporre la sentenza di un magistrato minore al sindacato di corti costituzionale, cazzazione e coniglio "di stato" corrotte, infiltrate e ricattate dall'NWO/WEF. Cionondimeno, si tratta di una costante del comportamento del braccio giudiziario italiota: giudicare bene e risarcire male, predicare il bene e razzolare il male.

E' una sentenza vergognosa, nonostante sia stata "vinta": e' una vittoria di Pirro.

Lo stato corrotto italiano non pu' ne' essere riformato ne' essere abbattuto e ricostruito a forza di "sentenze".

C'e' bisogno dell'Assemblea Costituente Permanente del Popolo Italiano, che liberi il popolo italiano dallo strangolamento di questa "repubblica" deviata sin dal 1945 e che fondi, finalmente, il Libero Stato del Popolo Italiano, ad esclusione di chiunque abbia mai "governato" alcunche', dalle comunita' montane fino alla presidenza della "repubblica".

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VIA AMERICANI, INGLESI, TEDESCHI, FRANCESI E CINESI DALL'ITALIA: NEANCHE UN AMBASCIATA DEVONO PIU' AVERE IN ITALIA!

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Norme anti-Covid illegittime: risarciti i danni ai cittadini

Il Giudice di Pace di Alessandria si è pronunciato sulla responsabilità da fatto illecito condannando la presidenza del Consiglio dei ministri


Il Giudice di Pace di Alessandria (con sentenza del 20 gennaio 2025 sotto allegata) chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza del danno non patrimoniale consistente nelle voci di danno denominate dalla S.C. danno dinamico-relazionale e danno morale, ha accolto la domanda attorea condannando la Presidenza del Consiglio dei ministri al risarcimento del danno.

Con una motivazione logica e razionale, il giudice alessandrino ha "demolito" il castello normativo di cui ai provvedimenti emergenziali che hanno caratterizzato gli anni della pandemia, dimostrandone la illegittimità per violazione dei limiti imposti a tutela dei diritti fondamentali dalla Costituzione e dalla normativa comunitaria, convenzionale e internazionale (artt. 3, 13, 16, 18, 4, 32 e 35 Cost. nonché gli artt. 1, 3, 15, 16, 20 e 21 della Carta di Nizza; artt. 2 e 7 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU del 1948; art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - CEDU; art. 2 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e artt. 7 e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati il 16 e il 19 dicembre 1966; Codice di Norimberga; artt. 1, 2 e 5 della Convenzione di Oviedo; Regolamento (UE) 2021/953).

Risarcimento del danno non patrimoniale

Questo il dispositivo: "Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara tenuta e quindi condanna la convenuta Presidenza del C.d.M. in persona del Presidente del Consiglio in carica, a risarcire ciascun attore nella misura di euro 10,00 cadauno per il solo danno non patrimoniale consistente nelle voci di danno denominate danno dinamico-relazionale e danno morale, con espressa riserva da parte di ciascun attore di separata azione per ogni altra voce di danno individuale "patito e patiendo", oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. Spese di lite compensate. Così deciso in ALESSANDRIA il 20-01-2025".

Il Giudice rigettava le richieste pregiudiziali e preliminari avanzate dalla Presidenza del Consiglio assumendo come il giudizio non fosse incentrato sulle singole specifiche norme emergenziali, ma sulla pretesa risarcitoria, avanzata dagli attori in ragione della lesione dei loro diritti, costituzionalmente protetti, per cui non poteva escludersi il diritto di azione.

Violenza privata nei confronti dei cittadini

Secondo le allegazioni degli attori, la sentenza riporta come la normativa emergenziale con cui il Governo ha affrontato l'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del contagio Covid-19, avesse comportato l'esercizio di violenza privata nei confronti dei cittadini, costretti a comportamenti non desiderati, in modo ricattatorio a fronte di inesistenti benefici per quanto concerneva il contenimento dell'emergenza epidemica.

Passando al merito della decisione il giudice ha chiarito subito che la decisione della causa non necessitasse di un intervento preliminare della Corte costituzionale ai fini della verifica della legittimità di una norma necessaria ai fini del decidere, quanto, piuttosto, dell'esame dell'insieme degli articolati delle disposizioni pandemiche (c.d. "diritto pandemico") che avevano arrecato un danno agli attori in ragione della violazione di diritti costituzionalmente tutelati come la libertà personale e di circolazione, l'auto-determinazione sanitaria, il diritto al lavoro e allo studio, il diritto alla vita sociale e di culto, etc.

Corroso il diritto alla salute senza stipendio

Sulla sospensione dal lavoro per inadempimento dell'obbligo vaccinale COVID-19 (decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44 convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76) il Giudice alessandrino si è chiesto "Se il soggetto viene privato del reddito necessario al sostentamento proprio e di chi, da esso, ne dipende, conserva ancora il diritto alla salute oppure questo viene corroso""

L'inadeguatezza delle norme emergenziali

Sul profilo della adeguatezza delle norme emergenziali il G.d.P. ha rilevato come le disposizioni emergenziali non abbiano raggiunto gli prefissati (contrasto e prevenzione del virus SARS-CoV2) e, portando ad esempio come in Stati dove analoghe norme non sono state adottate, la ha notato come la diffusione dei contagi sia stata inferiore come anche la mortalità. Non solo. Dal confronto con i risultati ottenuti da altri Stati che avevano adottato soluzioni meno invasive e limitanti, basandosi su dati OMS, il G.d.P. ha rilevato che l'Italia, con un popolazione di circa 59.000.000 di abitanti, ha avuto circa 25.000.000 di positivi al virus Covid 19(43%) e 184.000 deceduti; viceversa, il Giappone, che invece non aveva adottato politiche limitative dei diritti nei confronti dei propri cittadini, ma solamente un controllo rigido degli ingressi alle frontiere, su una popolazione di 125.000.000 di abitanti ha registrato 28,000.000 di positivi (23%) e 56.000 decessi; la Svezia con 10.500.000 abitanti ha riportato 2.700.000 infezioni (26%) e 21.000 decessi.

La Corte alessandrina non ha poi mancato di rimarcare come in Italia sia i vaccinati che i non vaccinati hanno contratto il SARS-CoV2 e sono risultati in grado di contagiare gli altri e che, quindi, nonostante oltre il 90% della popolazione avesse concluso il ciclo vaccinale (dati diffusi dal Ministero della Salute e Presidenza del Consiglio), il virus ha continuato a diffondersi e a contagiare. Il giudice ha pertanto affermato "nessuna norma, neppure quelle a tutela della salute pubblica, possono comprimere il diritto alla vita e alla dignità del singolo cittadino" statuendo che "nessuna emergenza può spingere a norme incompatibili con la tutela della persona umana" (nota 2).

Carenza di legittimazione passiva

Il giudice di pace ha infine esaminato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che, sulla scorta della sentenza n. 198/2021 Corte cost., ha sostenuto che il D.L. n. 19/2020 (recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19") non avesse dato luogo a un conferimento di potestà legislativa "discrezionale" al Presidente del Consiglio dei Ministri, ma solamente ad autorizzarlo a dare esecuzione a misure tipizzate già previste, per cui gli atti normativi (legislativi ed amministrativi), la cui liceità era contestata dagli attori, non sarebbero da considerare atti di competenza e responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri; da qui l'impossibilità di identificarlo quale civilmente responsabile per i danni immateriali certamente patiti dagli attori in conseguenza della sospensione dei loro diritti costituzionalmente garantiti ex art. 2043 c.c. Il giudicante ha quindi rigettato l'eccezione della P.d.C. condividendo nel merito le difese degli attori: "tutti gli atti elencati in citazione (anche i D.L. che "tipizzano" l'attività amministrativa successiva, non soltanto i DPCM a contenuto "tipizzato") sono stati promossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per cui questo è necessariamente il soggetto promotore; - che, quand'anche la conversione in legge dei D.L. e/o il carattere tipizzato dei DPCM spostassero la relativa responsabilità dal soggetto promotore allo Stato […], comunque nel nostro diritto processuale interno non esiste il soggetto giuridico "Stato" ed è principio costante, pacifico ed incontestato che le azioni giudiziali si rivolgono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri."

Abrogazione sanzione ultracinquantenni

Infine, motivando ulteriormente la propria decisione, il giudice ha fatto riferimento alla recente decisione dell'attuale governo che con il comma 4 dell'art. 21 DL n. 202/2024 ha abrogato la sanzione amministrativa prevista dall'art. 4-sexies del DL n. 44/2021 nei confronti dei cittadini ultra cinquantenni che non avevano osservato l'obbligo vaccinale primario COVID-19. Il G.d.P., citando i contenuti di alcune dichiarazioni pubbliche di esponenti della maggioranza che compone l'attuale Presidenza del Consiglio dei ministri convenuta in giudizio, ha infatti osservato come essi abbiano natura di confessione stragiudiziale sul carattere illecito della normativa oggetto del giudizio.

La giurisprudenza in materia

La decisione in questione si inserisce in quella ormai folta giurisprudenza di merito (pauca ex plurimis TAR Lazio, sent. 7468/2020; Trib. Roma ord. 16.12.2020 giudizio RG 45986/2020; Tribunale Pisa, sentenze n. 1846 del 17.02.2022 e n. 419 del 17.03.2021; sent. Giudice del Lavoro Trib. di Padova n. 275/2022 RG del 28.04.2022; Trib. Firenze ord. 20.11.2023 giudizio RG 12016/2022; Trib. L'Aquila Sez. lavoro sent. 132 del 13.09.2023; Tribunale Militare di Napoli, GUP, sent. 13.03.202; sentenza n. 1493 del 24 /10/2024 Giudice del Lavoro Tribunale di Velletri) che, a vario titolo, ha accolto le rivendicazioni dei cittadini statuendo l'illegittimità delle disposizioni emergenziali adottate dalla precedente legislatura, anche indipendentemente da alcune pronunce della Corte costituzionale.

Questa pronuncia ha certamente il merito di ribadire l'inefficacia delle misure adottate negli anni 2020-2022 (compresi i vaccini COVID-19) ma, più in particolare, perché nel decidere per l'insussistenza dell'eccezione della legittimazione passiva della soccombente Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione al danno da fatto illecito ex art. 43 prodotto a mezzo della normativa emergenziale nel suo complesso, è la prima pronuncia a discostarsi dal contenuto della sentenza n. 198/2021 Corte cost. con la quale la Consulta ha dichiarato legittime le misure adottate dal governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria confermando che i decreti ministeriali (DPCM) non avevano attribuito potestà legislativa al Presidente del Consiglio dei ministri e che quindi le misure emergenziali adottate fossero conformi alla Costituzione italiana.

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https://www.studiocataldi.it/articoli/47184-norme-anti-covid-illegittime-risarciti-i-danni-ai-cittadini.asp

https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/alessandria/2025/40.html#

 



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