IL PIANO DEI TRADITORI DELL'ITALIA E' VECCHIO COME IL CUCCO: GLI ITALIANI ALL'ESTERO ESPROPRIATI DELLA CITTADINANZA E LE OLIGARCHIE ITALICHE CHE SI CREANO NUOVI SERVI CITTADINI MERCENARI A LORO IMMAGINE E SOMIGLIANZA E CHE AMMAZZERANNO/VACCINERANNO CHIUNQUE OSI DISOBBEDIRGLI IN ITALIA SENZA ESITARE. PERCHE' NON SARANNO MAI VERI ITALIANI: SEMPRE SARANNO E RIMARRANNO DEI MERCENARI. NOTARE COME I TRIBUNALI GLI REGGONO IL MOCCOLO.

 Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge



L'acquisto della cittadinanza avviene per così detto beneficio di legge:
Per discendenza: lo straniero o apolide, ovunque nato, di cui il padre o la madre (oppure uno dei nonni) siano stati cittadini italiani per nascita ed abbiano successivamente perso la cittadinanza italiana, acquista la cittadinanza italiana se in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  • presta effettivamente servizio militare nelle Forze Armate Italiane e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
  • assume un impiego pubblico anche all’estero, per lo Stato italiano
  • al compimento dei 18 anni di età, sia residente legalmente in Italia, senza interruzione, da almeno due anni.
Per nascita e residenza in Italia (IUS SOLI): può acquistare la cittadinanza italiana lo straniero nato e residente in Italia senza interruzioni fino ai diciotto anni e che dichiara, entro il compimento del diciannovesimo anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
Si tratta di una forma “condizionata” di ius soli, suscettibile di trovare applicazione soltanto in presenza dei tre suddetti requisiti: nascita in Italia, residenza ininterrotta fino al compimento della maggiore età, dichiarazione entro un anno dal compimento della maggiore età.
Il Ministero dell’Interno, con una circolare del 7 novembre 2007 ha, tuttavia, chiarito che l’iscrizione anagrafica tardiva di un minore presso un Comune italiano, può considerarsi non pregiudizievole ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l’effettiva presenza del minore nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (es. attestati di vaccinazione, certificati medici in generale etc.). Pertanto, se in periodi successivi alla nascita si rilevano brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa sul territorio italiano, l’interessato potrà produrre documentazione integrativa, quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la sua presenza in Italia.
In ogni caso la circolare precisa che l'iscrizione anagrafica deve essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima deve essere stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia. Su tale punto è intervenuta la giurisprudenza (Tribunale di Imperia, sentenza del 10 settembre 2012), pronunciandosi a favore di un'interpretazione estensiva della norma. Ad avviso dei giudici del tribunale ai fini della concessione della cittadinanza italiana, occorre valutare che l’interessato sia nato in Italia e vi abbia risieduto fino al compimento del 18° anno di età, in base a tutti gli elementi a disposizione (certificati anagrafici, di vaccinazione, medici, scolastici, ecc.) mentre la residenza legale in Italia di almeno uno dei genitori al momento della nascita, costituirebbe soltanto uno dei molteplici indici suscettibili di valutazione, senza assumere valore esclusivo.

L'articolo 33 del Decreto legge n 69 del 21 giugno 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (così detto Decreto del fare) ha previsto alcune semplificazione per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia.
In primo luogo, recependo i più recenti orientamenti giurisprudenziale, la norma ha chiarito che allo straniero nato in Italia che al compimento dei 18 anni chiede l’acquisto della cittadinanza, non sono imputabili, ai fini di dimostrare la residenza legale ininterrotta per tutta la minore età, inadempimenti riconducibili ai genitori (es. iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori) o agli uffici della Pubblica amministrazione. Il possesso del requisito della residenza ininterrotta potrà, pertanto, essere dimostrato con ogni possibile documentazione idonea.
Altre importante novità è contenuta nel secondo comma dell'articolo 33 il quale impone agli Ufficiali di Stato Civile di comunicare al neo-diciottenne straniero, nella sede di residenza che risulta all'ufficio, la possibilità, in presenza dei requisiti, di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d'età. In mancanza di tale comunicazione, tale richiesta potrà essere fatta anche oltre il diciannovesimo anno di età.

A chi bisogna rivolgersi per manifestare la propria volontà di acquistare la cittadinanza italiana in presenza dei requisiti previsti dalla legge?
Le dichiarazioni di intenzione di acquisto della cittadinanza devono essere effettuate presso l'Ufficio dello stato civile del Comune di residenza o, in caso di residenza all’estero, dinanzi all’Autorità diplomatica o consolare italiana, presentando la documentazione che dimostra il possesso dei requisiti necessari. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del propria Comune di appartenenza o del Consolato del Paese in cui si risiede

È possibile presentare autocertificazioni in luogo dei documenti originali?
A partire dal 1° gennaio 2012 per tutti i procedimenti in materia di concessione della cittadinanza italiana valgono le regole generali sull'autocertificazione.
Il comune non può, pertanto, richiedere all’interessato la produzione di documenti attestanti stati, qualità personali e fatti che possono essere reperiti d’ufficio dall’ufficio comunale, attraverso una richiesta ad altra Amministrazione. L’interessato deve, però indicare nella domanda tutti gli elementi indispensabili per consentire all’Amministrazione di reperire le informazioni o i dati richiesti.
I documenti provenienti dall’estero ( certificati di nascita e matrimonio e certificati penali) devono essere tradotti e legalizzati dai Consolati italiani all’estero (salvo esenzioni previste da accordi internazionali, ad esempio Apostille della Convenzione dell’Aja).

(Ultimo aggiornamento: Aprile 2019)

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