La CEDU in Italia vale meno di mezza cicca: TRASFERIRE L'ESECUZIONE DELLA CEDU ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE PERMANENTE DEL POPOLO ITALIANO

 

Knox c. Italia: la CEDU riconosce la violazione dei diritti difensivi nel processo per l’omicidio di Meredith Kercher


CEDU
CEDU

“Fin quando gli uomini sono costretti a ascoltare entrambe le parti, c’è sempre una speranza; è quando si presta attenzione a una parte soltanto che gli errori si cristallizzano in pregiudizi, e la stessa verità cessa di produrre i suoi effetti, perché il fatto di essere stata esasperata la rende falsa” John Stuart Mill, “On liberty”

 

Abstract: Lo scritto analizza la recente pronuncia della Corte EDU con cui lItalia è stata condannata per la violazione dei diritti fondamentali di Amanda Knox, nel processo a suo carico per il delitto di calunnia. Da questa sentenza è possibile trarre alcuni spunti di riflessione in merito allincidenza della violazione dei diritti difensivi sulla giustizia processuale e sulla distanza tra la verità storica e quella giudiziaria.

 

Indice

1. Premessa sulla decisione della CEDU

2. La decisione della Corte

3. La decisione della Corte

3.1 Violazione dellarticolo 3 CEDU

3.2 Violazione dellarticolo 6 paragrafi 1 e 3 lett c) CEDU

3.3 Violazione articolo 6 paragrafi 1 e 3 lettera e) CEDU

4. Conclusioni

 

1. Premessa

Il 24 gennaio 2019 la prima sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo (di seguito Corte EDU) ha definito il procedimento intentato dalla cittadina statunitense Amanda Knox nei confronti dello Stato italiano

La pronuncia della Corte EDU, connessa al processo che è costatato alla Knox una condanna per il delitto di calunnia, impone una breve riflessione circa lapparente antinomia tra lefficacia del processo e lefficacia dei diritti difensivi.

Innanzitutto, al centro del processo penale vi è lindagato e lindagato, in quanto tale, si presume innocente fino alla condanna definitiva.

Sul punto la giurisprudenza costituzionale è pacifica nel ritenere che la presunzione di non colpevolezza enucleata dallarticolo 27 c. 2 Costituzione debba intendersi nel senso – evidentemente più garantista – di presunzione di innocenza, secondo una lettura convenzionalmente orientata ai sensi dellarticolo 6 § 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e le libertà fondamentali (di seguito CEDU).

Di conseguenza, per valutare la posizione di chiunque rimanga coinvolto in un processo penale, si rende necessario abbandonare ogni distinzione tra soggetti colpevoli e non colpevoli. A tale presunzione di innocenza, che, come detto, tutela linteressato fino alla pronuncia irrevocabile, deve corrispondere un trattamento processuale da non colpevole, configurando questa un generale obbligo di civiltà ancora prima che un principio di diritto.

Non bisogna infatti mai scordare che il processo penale è finalizzato allaffermazione della Giustizia, quale esaltazione della libertà e della democrazia, senza piegarlo ad istanze punitive né separarlo dalleffettività delle garanzie difensive, le quali spettano indistintamente ad ogni individuo.

Se può dirsi vero che il Pubblico Ministero rappresenta la società nellinteresse della punizione della colpa e che il difensore rappresenta la società nellinteresse dellinnocenza, non è meno vero che entrambi fanno parte di un sistema volto a realizzare lefficacia del processo, che trova la propria ragione ed al contempo il proprio limite nel rispetto delle c.d. garanzie difensive. Tali garanzie non sono altro che lespressione del grado di cultura del processo e della società e non riguardano soltanto limputato, bensì ogni cittadino, perchè questi, anche se potrebbe non essere mai coinvolto in un giudizio penale, ha diritto al rispetto di quanto la Costituzione gli ha promesso. Il rispetto delle garanzie riconosciute ad ogni individuo incide direttamente sulla giustizia del processo e garantisce di conseguenza la giustizia dellaffermazione circa la sua colpevolezza o innocenza.

In tali termini, non esiste una contrapposizione reale tra istanze punitive e difensive, ma solo un interesse universale alla salvaguardia della nostra libertà di cittadini: dunque, non c’è nessuna reale alternativa né alcun conflitto tra efficienza del processo e garanzie del cittadino.

 

2. I fatti

Nella notte tra il 1 e il 2 novembre 2007 Meredith Kercher, una ragazza inglese di 20 anni, veniva assassinata a Perugia allinterno dellappartamento in cui viveva insieme ad altre ragazze.

Il 5 novembre 2007 Raffaele Sollecito, legato sentimentalmente ad Amanda Knox, coinquilina statunitense della vittima, veniva convocato in questura per lacquisizione delle sue dichiarazioni. Egli si presentava accompagnato dalla Knox. Secondo quanto emerso da loro precedenti dichiarazioni, i due avrebbero trascorso la notte in cui Meredith è stata assassinata presso labitazione del Sollecito ed avrebbero scoperto il corpo della vittima solo la mattina seguente.

In questura Amanda veniva sentita come persona informata sui fatti, una prima volta all1.45 alla presenza di tre agenti di polizia e di una funzionaria che fungeva da interprete ed una seconda volta alle 5.45 alla presenza del Pubblico Ministero. Nel corso di tali audizioni – qualificate come spontanee dichiarazioni – la studentessa americana, precedentemente dichiaratasi estranea ai fatti, indicava quale colpevole dellomicidio Patrick Lumumba, gestore del locale ove la stessa lavorava occasionalmente.

Tuttavia, poco tempo dopo, rendeva dichiarazioni diverse. In particolare, scriveva una dichiarazione (del 6 novembre) ed altre due memorie (del 9 novembre) rivolte agli avvocati in cui, da un lato, ritrattava il contenuto di quanto dichiarato agli agenti in merito alle accuse nei confronti del Lumumba e, dallaltro, sosteneva di avere reso tali dichiarazioni in uno stato di incapacità di intendere e di confusione mentale, stato causato della violenza verbale e fisica subita dagli agenti.

Secondo quanto affermato dalla ragazza, durante le audizioni della notte del 6 novembre – peraltro condotte in una lingua a lei sconosciuta e con laiuto di un interprete improvvisato – la stessa sarebbe stata colpita due volte alla testa da un agente, offesa ed accusata di mentire perché in realtà a conoscenza dellidentità del colpevole nonché minacciata di finire in carcere per i successivi trentanni qualora non avesse parlato. Inoltre, gli agenti avrebbero più volte sostenuto di aver accertato la sua presenza nellabitazione al momento del delitto ed avrebbero smesso di maltrattatala solo in seguito alla sua indicazione del colpevole; momento in cui un poliziotto lavrebbe abbracciata e accarezzata.

La successiva attività investigativa conduceva ad accertare linnocenza di Lumumba, mentre la Knox veniva arrestata per lomicidio della Kercher, ipoteticamente commesso in concorso col Sollecito e Rudy Guede, che si presumeva avesse una relazione con la vittima.

Nel corso del processo, in ragione di quanto raccontato circa le modalità di audizione nella notte del 5 e il 6 novembre, la Knox veniva denunciata per aver prospettato in capo ai pubblici funzionari potenziali responsabilità penali. Simmetricamente, la difesa dellimputata richiedeva laccertamento della responsabilità degli operanti in ragione delle modalità di conduzione dellinterrogatorio. La prima notizia di reato si concludeva con una pronuncia di innocenza dellimputata per il reato di calunnia, mentre la seconda non veniva mai qualificata come notizia di reato ed iscritta nel relativo registro.

Amanda veniva tuttavia condannata per le dichiarazioni accusatorie nei confronti del Lumumba con sentenza che diveniva definitiva nel 2013. Contro tale decisione ricorreva alla Corte di Strasburgo denunciando diverse violazioni della CEDU, tutte relative al modo in cui era stata condotta la sua audizione la notte tra il 5 ed il 6 novembre 2007.

Nello specifico, la ricorrente lamentava la violazione dellarticolo 3 CEDU, sotto il profilo della violazione dellarticolo 8 CEDU per lestrema pressione psicologia subita – in una situazione di ristrettezza di fisica – che lavrebbe indotta alle dichiarazioni etero accusatorie; la violazione degli artt. 6. e 3 lettera a) c) e) sotto il triplice profilo

della mancata comunicazione in lingua comprensibile della natura e dei motivi dellaccusa a suo carico,

della mancata assistenza di un difensore e

della mancata assistenza di un interprete professionista e indipendente: lufficiale di polizia infatti aveva a suo avviso svolto una funzione di mediatore suggerendole ipotesi sul corso degli eventi.

 

3. La decisione della Corte

3.1 Violazione dellarticolo 3 CEDU

A norma dellarticolo 3 CEDU Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

In primo luogo, la Corte di Strasburgo ha accertato la violazione dellarticolo 3 della Convenzione, norma che vieta i trattamenti disumani e degradanti.

Circa le denunce di torture o trattamenti disumani perpetrate dalla polizia, la giurisprudenza europea riconosce una particolare tutela alle vittime, prevedendo, in generale, forti presunzioni di responsabilità in capo al Governo (cfr. Salman c. Turchia, par. 100; Rivas c. Francia, par. 38; Bouyid c. Belgio, par. 83, Turan Cakir c. Belgio, par. 54; Mete e altri c. Turchia, par. 112, Gäfgen, par. 92, e El-Masri c. Macedonia, par. 152).

È tuttavia necessario precisare che, per un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, le predette presunzioni trovano applicazione esclusivamente con riferimento alle lesioni fisiche evidenti, mentre esse vengono meno in relazione a violenze psicologiche, dove spetta piuttosto al ricorrente dimostra leffettività della lesione subita, secondo le ordinarie ripartizioni probatorie.

Nel caso di specie, la violazione dellarticolo 3 della Convenzione è stata affermata solo in ordine al profilo procedurale. In particolare, lassenza assoluta di indagini sul comportamento degli agenti in sede di audizione – denunciato dalla ricorrente – avrebbe infatti impedito la verifica concreta dei lamentati trattamenti disumani e degradanti.

Sul punto la giurisprudenza europea (cfr. Bouyid c. Belgio, parr. 115-123; El-Masri c. Macedonia, par.182-185; Mocanu e altri c. Romania, parr. 316-326) ritiene che un’“indagine” sia “effettiva” quando risulti:

1. indipendente ed imparziale, pertanto condotta da autorità prive di qualsiasi connessione gerarchica con gli indagati e dotate di uneffettiva indipendenza da essi;

2. tempestiva, caratteristica che risulta essenziale non solo per la prova dei fatti, ma anche per non dissolvere il legame di fiducia sociale riposto nelle istituzioni e non dare adito a sospetti di collusione o di tolleranza di atti illeciti;

3. approfondita, poiché le autorità devono condurre un tentativo serio e scrupoloso di ricostruzione dei fatti;

4. efficace, in quanto l’indagine deve essere in grado di condurre all’identificazione ed alla punizione dei responsabili, considerando però che tale obbligo non si configura come dovere di perseguire un certo risultato ma di mezzi da impiegare.

La Corte ha affermato che “si deve pertanto concludere che la ricorrente non ha beneficiato di unindagine che potesse chiarire i fatti e le eventuali responsabilità nel suo caso” e che “per quanto riguarda laspetto materiale della denuncia la Corte ritiene che non vi siano prove per concludere che la ricorrente sia stata sottoposta al trattamento inumano e degradante di cui si lamenta” (p. 138-139 sentenza).

In proposito, larticolo 112 Costituzione, nel sancire lobbligatorietà dellazione penale, integra senza dubbio una delle conquiste più qualificanti della nostra Carta fondamentale, segnando il superamento della concezione potestativa della giustizia.

Ed infatti la Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 1991, ha definito tale principio come il “punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale”, in quanto trova ragione nei principi di uguaglianza, legalità ed indipendenza istituzionale della pubblica accusa.

Lintroduzione dellarticolo 112 è da ricondursi alla volontà di discostarsi da un passato autoritario, ove vigeva la soggezione dei Pubblici Ministeri al Ministro della Giustizia e ha continuato a operare in ragione dellassetto vigente tra politica e magistratura.

Lindipendenza e lobbligatorietà dellazione penale, considerate dai costituenti come facce della stessa medaglia, costituiscono (o meglio, costituirebbero) il miglior baluardo delluguaglianza di tutti i cittadini. La violazione di tali principi nuocerebbe a tutti, in quanto, senza laccertamento della fondatezza di ogni notizia di reato, le norme incriminatrici costituirebbero vuote e astratte previsioni di divieti e la tutela penale sarebbe demandata a criteri di priorità discrezionali valutati di volta in volta da ogni soggetto inquirente.

Pertanto, la violazione dellobbligatorietà dellazione penale porta con sé – sempre – un vuoto di tutela che, nel caso specifico, si è concretizzato nellimpossibilità di accertare eventuali responsabilità in capo agli agenti.

Ciò, nonostante, da un lato, nel giudizio di merito siano emersi interrogatori ripetuti per ore nel corso della notte; atteggiamenti promiscui da parte di un agente che aveva abbracciato la ragazza in ragione delle dichiarazioni accusatorie, lassenza di un difensore e di un interprete qualificato e la verbalizzazione di quanto avvenuto estremamente breve e incompleta e, dallaltro, il Tribunale di Firenze chiamato ad accertare la calunniosità delle accuse della Knox nei confronti degli agenti, nel negare la responsabilità dellimputata, abbia accertato che nel corso della testimonianza vi sono stati “omissioni”, “verbali inaffidabili” oltre a  “diritti negati”.

 

3.2 Violazione dellarticolo 6 paragrafi 1 e 3 lett c) CEDU

A norma dellarticolo 6 paragrafo 1 CEDU: Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente... e dell’articolo 6 paragrafo 3 lettera c) CEDU “difendersi personalmente o avere lassistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato dufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia”.

La seconda violazione accertata dalla Corte attiene allarticolo 6 § 3 della Convezione, cagionata dallassenza dellassistenza difensiva durante le audizioni. Come visto, le dichiarazioni della Knox venivano verbalizzate come “spontanee”, anche se tale qualifica sconta le conseguenze della mancata verifica circa la condotta tenuta dagli agenti.

È di tutta evidenza che il mancato accertamento delle modalità di conduzione dellinterrogatorio dovrebbe impedire di poter qualificare le dichiarazioni rese dalla ricorrente come spontanee, nozione che presuppone lassenza di coercizioni di sorta.

Non è infatti un caso se la giurisprudenza interna consente lutilizzo delle dichiarazioni rese dallindagato in assenza di un difensore quando queste sono spontanee e costituiscono, come nel caso in esame, un reato in sé (ex multis Cass. Pen. n. 10089/2005, n. 26460/10 e n. 33583/15).

Nel caso de quo la Corte, ribadendo che la qualifica di indagato attiene ad un profilo sostanziale (cfr. Simeonovic c. Bulgaria p. 110-111) e che si connette allesistenza di ragionevoli motivi per sospettare che il soggetto sia coinvolto nel fatto di reato, ha osservato come “la ricorrente (fosse) già stata ascoltata dalla polizia il 2,3,4 novembre 2007 ed era stata intercettata” (pg. 151 sentenza).

“Tuttavia” ha aggiunto la Corte “anche se tali elementi non fossero sufficienti per concludere che alle ore 1.45 del 6 novembre 2007 la ricorrente potesse essere considerata sospetta ai sensi della giurisprudenza” – il che comunque contrasterebbe con le denunciate dichiarazioni di polizia circa le prove che avrebbero collocato la ricorrente sul luogo del fatto al momento dellassassinio – “va notato che quando ha rilasciato le sue dichiarazioni alle ore 5.45 dinanzi al pubblico ministero, ha formalmente acquisito lo status di persona incriminata”.

A tal punto la Corte si è soffermata sullassenza, nel caso di specie, di motivi imperativi che legittimassero la limitazione al diritto di accesso ad un difensore e, infine, ha valutato lequità complessiva del procedimento a carico della ricorrente.

Nel farlo, ha considerato i criteri elaborati dalla giurisprudenza europea e riassunti nella sentenza Beuze c. Belgio (par. 150 sent.), ossia

(i) lo stato di vulnerabilità dellaccusato,

(ii) le circostanze in cui sono state ottenute le prove ammesse in giudizio,

(iii) il quadro normativo e la capacità dellaccusato di confutare le prove a suo carico,

(iv) la natura incriminatoria o meno delle dichiarazioni rese da Beuze in assenza del suo avvocato,

(v) le informazioni di cui la giuria si è servita per giungere al verdetto.

Come esposto, Amanda versava in una situazione di particolare vulnerabilità, considerato che allepoca dei fatti aveva ventanni ed era da poco in Italia, non parlava né comprendeva fluentemente la lingua, ed è stata ascoltata in assenza di un difensore e di un interprete terzo.

In ragione di tali argomenti, la Corte ha concluso che nel processo per calunnia sia stato violato anche il diritto ad un processo equo.

 

3.3 Violazione articolo 6 paragrafi 1 e 3 lettera e) CEDU

Infine, la Corte ha accertato la violazione dellarticolo 6 § 1 e 3 lettera e), che sancisce il diritto di “farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza”.

Nelleffettuare una ricognizione del diritto applicabile al caso, la Corte si è soffermata sulle previsioni della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul diritto allinterpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, il cui obiettivo è quello di facilitare lapplicazione pratica del diritto allinterpretazione e alla traduzione per coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento, sancito dallarticolo 6 della CEDU come interpretato dalla giurisprudenza della Corte, al fine di garantire il diritto ad un processo equo delle persone indagate o imputate.

Sul punto la Corte ha rilevato che, il ruolo svolto dalla funzionaria di polizia di traduttrice “è andato oltre le funzioni di interprete che era tenuta a svolgere". La stessa infatti “aveva in effetti lintenzione di stabilire un rapporto umano e emotivo con la ricorrente, assumendo il ruolo di mediatore e acquisendo un atteggiamento materno non richiesto” (par. 185 sent).

Nellaffermare tale concetto, la Corte ha elevato lo standard di tutela previsto dalla precedente giurisprudenza, inserendo, accanto al requisito della “professionalità dellinterprete”, quello dellimparzialità.

In ordine al primo profilo, secondo la giurisprudenza europea, il diritto allassistenza linguistica deve essere concreto ed effettivo per consentire allimputato di conoscere ciò che gli viene addebitato e di difendersi e si concretizza non solo nellobbligo per le autorità competenti di nominare un interprete, ma anche – qualora le circostanze lo richiedano – di effettuare un controllo a posteriori del valore dellinterpretariato (cfr. Hermi c. Italia [GC], par. 70; Kamasinski c. Austria, par. 74; Cuscani c. Regno Unito, par. 39; Protopapa c. Turchia, par. 80, Vizgirda c. Slovenia, parr. 75-79).

In merito ad imparzialità e indipendenza del traduttore, sebbene la Corte non ne abbia chiaramente affermato la necessità, in concreto ha censurato latteggiamento della funzionaria di polizia che ha inteso creare una relazione umana e emotiva con la ricorrente, capace di influenzare le dichiarazioni della stessa.

La configurazione del diritto allassistenza linguistica come diritto soggettivo non rinunciabile da parte dellimputato è unacquisizione risalente nel nostro ordinamento, sulla quale hanno inciso in maniera significativa le norme internazionali ed europee in materia di giusto processo.

Inizialmente, infatti, la funzione della traduzione era considerata in termini oggettivi, quale mera collaborazione con lautorità giudiziaria rivolta alla rimozione dellincomunicabilità linguistica e legata al buon andamento dei processi; ora, invece, il nesso lingua-diritto-processo ha assunto un valore fondamentale, oggetto di un preciso diritto dellimputato e direttamente derivante dal diritto di difesa.

È di tutta evidenza, infatti, che la sussistenza di barriere linguistiche di fatto vanifica i diritti umani dellimputato ed elimina gli interessi difensivi senza i quali nessun processo può dirsi giusto.

Per questo motivo la giurisprudenza europea ha da tempo chiarito che la finalità dellarticolo 6 co. 3 lettera e) è quella di attenuare “gli svantaggi che limputato che non comprende o si esprime nella lingua usata dalla Corte soffre rispetto chi è familiare con tale lingua” (Luedicke, Belkacem e Koc. contro Germania) e, analogamente, la Corte Costituzionale, già dal 1993, considera listituto della traduzione degli atti e della presenza dellinterprete per limputato alla stregua di una “clausola generale di ampia applicazione che assicura una garanzia essenziale al godimento di un diritto fondamentale di difesa” (Corte Costituzione 10/93).

Eppure, a distanza di diversi anni, si assiste ancora a violazioni di tale meta diritto che, collocandosi a monte rispetto tutti i diritti processuali riconosciuti allimputato, ne integra la “capacità processuale”, consentendogli di partecipare coscientemente al procedimento.

 

4. Conclusioni

In conclusione, la Corte ha accertato la violazione degli articoli 3, 6 parargafo 1, 3 lettera c) e 6 paragrafo 1, 3 lettera e) e ha condannato lo Stato italiano a risarcire economicamente la ricorrente.

Se quanto esposto non fosse sufficiente ad illustrare lincidenza del rispetto delle garanzie difensive del soggetto indagato-imputato sulla correttezza dellesito processuale, basti considerare come si è concluso il procedimento per lassassinio di Meredith: Amanda e Raffaele sono stati assolti allesito di 5 gradi di giudizio durati 8 anni, mentre Rudi Guede è stato condannato a 16 anni di reclusione per un omicidio commesso in concorso con nessuno.

Bibliografia

S. Carrer, “Il caso Beuze c. Belgio alla corte EDU: la Grande Camera deraglia sullarticolo 6?”, giurisprudenza penale

G. Colavecchio, “Caso Knox: la Corte di Strasburgo condanna lItalia per violazione dellarticolo 3 e del diritto di difesa. "Osservatorio LItalia e la CEDU n. 1/2019

D. Curtotti Nappi, Il problema delle lingue nel processo penale Ed. Giuffrè, 2002

M. Gialuz, “La violazione dei diritti fondamentali nuoce alla ricerca della verità: la Corte di Strasburgo condanna lItalia per il procedimento nei confronti di Amanda Knox, Diritto penale contemporaneo

M. Gialuz, “La lingua come diritto: il diritto allinterpretazione e alla traduzione al processo penale, Padova

R.E. Kostoris, “Per unobbligatorietà temperata dellazione penale, Riv. dir. proc. 2007

E. Longo, “Il diritto allassistenza linguistica nel processo penale: profili di diritto costituzionale europeo”, Osservatorio sulle fonti

A. Peri, “Obbligatorietà dellazione penale e criteri di priorità. La modellistica delle fonti tra esperienze recenti e prospettive de iure condendo: un quadro ricognitivo”, Forum costituzionale

D. Perugia, Processo penale allo straniero: alcune osservazioni sul diritto allinterprete e alla traduzione degli atti, Diritto penale contemporaneo

P. Sechi, “Straniero non abbiente e diritto allinterprete”, Giurisprudenza costituzionale, 2007, fascicolo 4

E. Randazzo, “La giustizia nonostante” Ed. Sellerio, Palermo, 2006

Conte e' uno psicopatico genocida: eleggetelo!

 

Strasburgo: governo Conte ha violato i diritti dell’uomo, partono le denunce

La notizia è stata data al canale Byoblu da Ugo Mattei, del Comitato Rodotà: “Violate le libertà degli italiani con il lockdown”. Ecco cosa ha detto Strasburgo del governo Conte.

In questi giorni c’è molta attenzione sulle nuove misure restrittive previste dai DPCM del premier Giuseppe Conte.

L’aumento del numero di tamponi sta facendo salire vertiginosamente la curva dei positivi, gli ospedali sono in allarme e si prospettano nuove chiusure.

In tutto questo però è passata inosservata un’importante notizia che riguarda le restrizioni imposte con il lockdown.

Ugo Mattei spiega cosa ha risposto Strasburgo a seguito dell’esposto del Comitato Rodotà

L’Osservatorio per la legalità Costituzionale del Comitato Rodotà ha fatto un esposto al segretario del Consiglio d’Europa relativo alle violazioni non dichiarate del Governo italiano“.

Ai primi di ottobre è arrivata la risposta: “Strasburgo ha riconosciuto che il Governo è in difetto poiché non ha dichiarato la sospensione dei diritti fondamentali prevista ai sensi della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo“.

Questa mancata dichiarazione della sospensione dei diritti fondamentali previsti dalla Convenzione comporta quindi la piena vigenza di tale Convenzione, anche durante l’emergenza.

Mattei prosegue: “Il segretario ha aggiunto che questa piena vigenza dà giurisdizione alla corte di Strasburgo di intervenire su tutte le questioni che si sono create in fase di emergenza Covid“.

Si apre quindi uno scenario che dà la possibilità di denunciare la violazione dei diritti, che secondo molti giuristi e legali sono stati compiuti in Italia.

Mattei inoltre evidenzia come la risposta del segretario europeo sia stata rapida: “In dieci giorni abbiamo ricevuto la sua lettera, siamo rimasti stupiti“.

Invece, da parte di Conte e Mattarella, non vi è stato alcun riscontro: “Da parte loro nessuna risposta ai nostri documenti“.

E continua: “Prendere in considerazione in modo serio le posizioni critiche di chi si preoccupa per la legalità è una grande dimostrazione di civiltà, che nel nostro Paese avviene troppo poco“.

Parte la denuncia per democidio: l’avvocato Luca Di Carlo si rivolge alla Corte penale internazionale

La risposta del Segretario europeo dà quindi il via alla prima azione contro la violazione dei diritti avvenuti durante il lockdown.

L’avvocato Luca di Carlo, già da tempo impegnato sul fronte dei diritti umani, ha fatto partire la prima denuncia per democidio contro il Governo Conte.

Sulla sua pagina Facebook riporta l’articolo di Agenpress, nel quale illustra le motivazioni che lo hanno spinto a presentare tale azione.

Un’accusa forte: con “democidio” s’intende infatti qualsiasi forma di omicidio che viene commessa da un governo nei confronti dei cittadini.

È un governo non eletto dal popolo sovrano che accentra il potere e sancisce la fine della democrazia“, si legge nell’articolo.

La giurisdizione sovranazionale della Corte Penale deve farsi garante dei diritti nel territorio italiano. Ormai appare che lo stato di polizia ha trasformato le forze dell’ordine in forze di repressione“.

Alla denuncia hanno aderito anche numerosi giuristi, ex magistrati e avvocati, che si aspettano una risposta nel breve termine.

Sarà forse per questa notizia, non pubblicizzata dai media nazionali, che Conte pare non voglia più utilizzare il lockdown? Foto: YouTube

di Maio non fa nulla per gli emigrati italiani all'estero, anzi alcuni li ammazza in ambasciata come Kashoggi, ma Zaki ...

 

Di Maio: per aiutare Zaky meglio il silenzio. Ma è polemica per la cautela del ministro

“Più aumenta la portata mediatica più l’Egitto si irrigidisce”. Amnesty: “Non parlarne aiuta i governi repressivi"

Draghi difende i genocidi ed il genocidio degli italiani, inclusi gli emigrati e gli oriundi in tutto il mondo

 

Draghi programma le riaperture e difende il ministro Speranza

Non c'è ancora una tempistica definita, le decisioni attese nel Consiglio dei ministri della prossima settimana

tempo di lettura: 6 min
Draghi programma aperture e difende Speranza allarme vaccini

© Francesco Fotia / AGF 
- Roberto Speranza e Mario Draghi

AGI – Il ministro Speranza prende tempo ma la decisione delle agenzie sanitarie federali americane Fda e Cdc di sospendere Johnson&Johnson rischia di essere una doccia gelata. Entro fine giugno – ha spiegato il commissario all’Emergenza Figliuolo - l'Italia attende 45 milioni di dosi. Il timore tuttavia, considerato che l'azienda ha fatto sapere che ci saranno dei ritardi, è che ci possa essere un ulteriore frenata nelle somministrazioni.

I vaccinati anche con richiamo hanno superato i 4 milioni ma alcune Regioni vanno in ordine sparso: De Luca, per esempio, in Campania non arretra sulla volontà di procedere per categorie e non per fasce d’età, nonostante l’alt del responsabile della Salute che oggi ha riunito gli esperti e l'Agenzia del farmaco (Aifa) per valutare la situazione che si è determinata.

Le prime dosi del siero Johnson&Johnson arrivate a Pratica di Mare sono state bloccate, si attendono “notizie piu' definitive” ma – ha spiegato Speranza – “per noi questo è un vaccino importante".

Proprio il responsabile della Sanità è nel mirino del centrodestra. Lo scontro è politico ma rischia di avere pure dei risvolti giudiziari. “Ho piena fiducia nel lavoro della magistratura”, ha spiegato il ministro riferendosi all’inchiesta nella quale è coinvolto il direttore vicario dell'Oms ed ex direttore generale della Prevenzione al Ministero della Salute Ranieri Guerra riguardo al mancato aggiornamento del piano pandemico.

Palazzo Chigi rimanda alle parole del presidente del Consiglio nell’ultima conferenza stampa, “sono stato io a sceglierlo”, ha spiegato. Il premier insomma ribadisce la fiducia nel suo ministro.

"Il tiro al bersaglio sul ministro Speranza deve finire”, dice De Petris, capogruppo di Leu al Senato. Per la Lega, però, non c’è stato un cambio di passo nella gestione del Covid dopo la nascita dell’esecutivo Draghi. Da qui gli attacchi, in un momento in cui le Regioni, in primis quelle governate dagli esponenti del partito di via Bellerio, sono in pressing per le riaperture.

I ministri Gelmini, Giorgetti e lo stesso Speranza guardano a maggio, i ‘lumbard’ chiedono di anticipare l’allentamento delle misure dove il rischio di contagio è basso.

I governatori giovedì nell’incontro con il governo avanzeranno le loro proposte: ripartenza delle categorie nei locali all’aperto ma anche al chiuso, inserendo criteri stringenti sul distanziamento, sulla capienza e sull’uso obbligatorio delle mascherine. Bar, ristoranti le priorità che verranno indicate. Poi palestre e in secondo momento teatri e cinema.

Ma ad indicare una data sarà l’esecutivo, probabilmente nel Cdm della prossima settimana. Nella riunione di questa mattina il presidente del Consiglio si è detto cautamente ottimista, ha preso la parola per spiegare la necessità di lavorare ad un cronoprogramma. Ci sarà un interlocuzione con i presidenti di Regioni, una cabina di regia con i ministri interessati, dei tavoli ad hoc ma per ora non c’è un timing preciso, si guarderanno i ‘report’ che arriveranno venerdì.

Domani nel Cdm si varerà lo scostamento di bilancio, poi sarà la volta del Def (possibile una nuova conferenza stampa di Draghi nel fine settimana).

Le forze politiche della maggioranza di Camera e Senato sono in pressing, hanno chiesto un incontro con il governo per capire l’entità e gli obiettivi che si intendono portare avanti. In ballo ci sono il nuovo decreto imprese e il ‘Recovery’ con il premier che oggi, nel segno della svolta della mobilita’ green, ha incontrato, insieme al ministro della Transizione ecologica Cingolani, il presidente di Stellantis Elkann e gli amministratori delegati di Eni Descalzi, di Enel Starace, di Snam Alverà e di Terna Donnarumma.

Ma è il dossier delle ripartenze quello più ‘caldo’ sul tavolo dell’esecutivo. Difficile che ci sarà un allentamento già ad aprile come invece chiedono Forza Italia (giovedì presenterà le sue proposte) e la Lega.

Tra le ipotesi c’è anche la possibilità di un allungamento del coprifuoco a mezzanotte ma la prima misura che dovrebbe essere presa è quella delle riaperture a pranzo per le categorie che sono scese in piazza in questi giorni. A meno che non ci sia una brusca frenata alla campagna vaccinale, considerato che il ato sulle somministrazioni sarà uno dei parametri determinanti, oltre quelli già definiti da tempo, per allargare le maglie.

"Un film già visto con AstraZeneca, che aveva molti più casi sospetti – prova a rassicurare il ministro degli Affari regionali - Non allarmiamoci. Il pronunciamento su J&J ha effetto limitatissimo sul piano vaccinale".

La creazione del mondo a loro immagine e somiglianza

 

DARPA E BILL GATES TRA I FINANZIATORI DEI VACCINI AUTO-DIFFONDENTI. COSA POTREBBE ANDARE STORTO?

AddThis Sharing Buttons
Share to WhatsAppWhatsAppShare to Più...

Una volta che un vaccino COVID-19 sarà approvato, i funzionari di tutto il mondo dovranno affrontare la sfida monumentale di vaccinare miliardi di persone, un’operazione logistica piena di spinose questioni etiche. E se invece di  orchestrare  campagne complicate e ad alta intensità di risorse per vaccinare gli esseri umani, potessero invece fermare le malattie zoonotiche che a volte passano dagli animali alle persone alla loro fonte? Un piccolo, ma crescente numero di scienziati pensa che sia possibile sfruttare le proprietà di auto-propagazione dei virus e usarli per diffondere l’immunità invece della malattia. 

Un virus che conferisce immunità a una popolazione animale mentre si diffonde in natura potrebbe teoricamente impedire che si verifichi un evento di ricaduta zoonotica, spegnendo la scintilla che potrebbe innescare la prossima pandemia. Se i ratti selvatici che ospitano il virus mortale di Lassa, ad esempio, vengono vaccinati, i rischi di un futuro focolaio tra gli esseri umani potrebbero essere ridotti. Per almeno 20 anni, gli scienziati hanno sperimentato tali vaccini auto-diffondenti, un lavoro che continua ancora oggi e che ha guadagnato l’attenzione delle forze armate statunitensi.

Per ovvie ragioni, l’interesse pubblico e scientifico per i vaccini è incredibilmente alto, anche per i vaccini auto-diffondenti, in quanto potrebbero essere efficaci contro le minacce zoonotiche. I biologi Scott Nuismer e James Bull hanno generato  l’attenzione dei media  esponendo i  vaccini auto-diffondenti  dopo la pubblicazione  di un articolo  sulla rivista  Nature Ecology & Evolution . Ma la successiva relazione sull’argomento dà breve risalto agli svantaggi potenzialmente significativi del rilascio di vaccini auto-diffondenti nell’ambiente.

I vaccini auto-diffondenti potrebbero effettivamente comportare seri rischi e la prospettiva di utilizzarli solleva interrogativi impegnativi.

Chi decide, ad esempio, dove e quando deve essere rilasciato un vaccino? Una volta rilasciato, gli scienziati non avranno più il controllo del virus. Potrebbe mutare, come fanno naturalmente i virus. Può saltare ad un’altra specie. Attraverserà i confini. Ci saranno risultati inaspettati e conseguenze non intenzionali. Ci sono sempre.

Sebbene possa rivelarsi tecnicamente fattibile, come si pesano i benefici rispetto a ciò che potrebbe comportare rischi maggiori?

Come funzionano. I vaccini auto-diffondenti sono essenzialmente virus geneticamente modificati progettati per muoversi attraverso le popolazioni allo stesso modo delle malattie infettive, ma piuttosto che causare malattie,  conferirebbero protezione . Costruiti sul telaio di un virus benigno, i vaccini hanno materiale genetico da un agente patogeno aggiunto a loro che stimola la creazione di anticorpi o globuli bianchi negli ospiti “infetti”.

Questi vaccini potrebbero essere particolarmente utili, dicono alcuni scienziati, per le popolazioni di animali selvatici in cui la vaccinazione diretta è difficile a causa di problemi come habitat inaccessibili, scarse infrastrutture, costi elevati o mancanza di risorse. L’idea, essenzialmente, è vaccinare una piccola percentuale di una popolazione attraverso l’inoculazione diretta. Questi cosiddetti fondatori diffonderanno quindi passivamente il vaccino ad altri animali che incontreranno per contatto, sesso, allattamento o respirando la stessa aria. 

Un diagramma di come un vaccino auto-diffondente potrebbe diffondersi tra i pipistrelli. I pipistrelli “fondatori” inoculati con un vaccino a diffusione automatica diffondono passivamente il vaccino ad altri pipistrelli che incontrano nel tempo, aumentando gradualmente l’immunità a livello di popolazione. Credito: Derek Caetano-Anollés.

I vaccini auto-diffondenti hanno alcune delle loro radici negli sforzi per ridurre le popolazioni di parassiti. I ricercatori australiani hanno descritto  un’immunocontraccezione diffusa viralmente , che ha dirottato il sistema immunitario degli animali infetti – in questo caso una specie di topo non nativo in Australia – e ha impedito loro di fertilizzare la prole. I primi tentativi di auto-diffusione del vaccino miravano a due malattie infettive altamente letali nella popolazione europea dei conigli (virus del mixoma e virus della malattia emorragica del coniglio). Nel 2001, i ricercatori spagnoli hanno testato sul  campo un vaccino  in una popolazione di conigli selvatici che viveva sull’Isla del Aire, una piccola isola spagnola appena fuori Minorca. Il vaccino si è diffuso a più della metà dei 300 conigli dell’isola e la sperimentazione è stata considerata un successo.

Nel 2015, un altro team di ricercatori ha ipotizzato lo sviluppo di un vaccino auto-diffondente per il virus Ebola che potrebbe essere  utilizzato su  grandi scimmie selvatiche come gli scimpanzé. Da allora, gli scienziati sono venuti a vedere una vasta gamma di animali, dalla fauna selvatica come pipistrelli, uccelli e volpi agli animali domestici come cani, maiali e pecore,  suscettibili  di auto-diffusione dei vaccini.

Finora (pare), i ricercatori non hanno sviluppato vaccini sperimentali auto-diffondenti per gli esseri umani; non ci sono prove evidenti che qualcuno stia lavorando attivamente sulla tecnologia. Nuismer e Bull sostengono, piuttosto, che i vaccini auto-diffondenti presentano un approccio rivoluzionario  per controllare le malattie infettive emergenti prima ancora che si diffondano  dagli animali alla popolazione umana.

Lo spillover zoonotico è certamente un problema urgente; Oltre a SARS-CoV-2, HIV, virus Ebola e virus Zika, ci sono oltre mille altri nuovi virus con  potenziale zoonotico  che sono stati rilevati negli animali selvatici nell’ultimo decennio. Prevenire è meglio che curare, affermano Nuismer e Bull in un  articolo del New Scientist  . Nel loro articolo su  Nature Ecology & Evolution  , affermano di essere “pronti a iniziare a sviluppare vaccini auto-diffondenti per colpire un’ampia gamma di patogeni umani” negli animali.

Al di fuori di un esperimento, gli scienziati dovrebbero affrontare enormi ostacoli tecnici e pratici per identificare gli obiettivi più appropriati per l’intervento e garantire che l’immunità sia mantenuta nelle popolazioni della fauna selvatica. Nonostante queste sfide sostanziali, le potenziali implicazioni sulla sicurezza dei vaccini auto-diffondenti sono ancora più gravi.

La principale preoccupazione per la sicurezza è quella del duplice uso. In sostanza, ciò significa che la stessa ricerca utilizzata per sviluppare vaccini auto-diffondenti per prevenire le malattie, potrebbe essere utilizzata anche per  causare deliberatamente danni . Ad esempio, potresti innescare un virus che  causa guasti al sistema immunitario  in persone o animali infetti. Oppure potresti creare trigger in un virus che causano una risposta autoimmune dannosa, in cui il corpo inizia ad attaccare le proprie cellule e tessuti sani.

La domanda sulle armi biologiche.  Mentre i ricercatori possono avere intenzione di fare vaccini auto-diffondenti, altri potrebbero riutilizzare la loro scienza e  sviluppare armi biologiche . Un’arma che si diffonde da sola può rivelarsi incontrollabile e irreversibile.

Non dobbiamo scavare molto a fondo per un esempio storico di biologia armata. Come mostra il programma di guerra biologica sudafricana dell’era dell’apartheid, le pressioni sociali, politiche e scientifiche possono portare a un uso improprio dell’innovazione biologica.

Denominato in codice Project Coast, il programma del Sud Africa era principalmente incentrato su armi segrete per assassinii da usare contro individui ritenuti una minaccia per il governo razzista dell’apartheid. Oltre a produrre aggeggi per iniettare veleni, i ricercatori del Project Coast hanno sviluppato tecniche per allacciare zollette di zucchero con salmonella e sigarette con Bacillus anthracis.

Mentre ci sono stati molti programmi di guerra biologica, compresi molti che erano molto più elaborati e sofisticati, il programma sudafricano è particolarmente rilevante nel pensare attraverso usi dannosi di vaccini auto-diffondenti. 

Uno dei progetti di ricerca di Project Coast mirava allo sviluppo di un vaccino anti-fertilità umano  .

L’idea prese piede in un periodo di diffusa preoccupazione per l’esplosione demografica mondiale. Schalk Van Rensburg, che ha supervisionato il lavoro relativo alla fertilità in un laboratorio del Project Coast, ha detto alla Commissione per la verità e la riconciliazione post-apartheid del Sudafrica, un forum per esaminare la sordida storia dell’epoca e gettare le basi per la pace e la tolleranza future, che pensava il progetto fosse in linea con i tentativi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di frenare l’aumento dei tassi di natalità globale. Credeva che potesse portare al suo laboratorio riconoscimenti e finanziamenti internazionali. Secondo Van Rensburg, Wouter Basson, il direttore del programma di guerra biologica, ha detto che i militari avevano bisogno di un vaccino anti-fertilità in modo che le soldatesse non rimanessero incinte.

Mentre alcuni degli scienziati coinvolti nel progetto hanno negato la consapevolezza di ulteriori intenzioni o addirittura che il loro lavoro di fertilità fosse parte di uno sforzo militare, Van Rensburg e Daniel Goosen, un direttore di laboratorio, hanno detto alla Commissione per la verità e la riconciliazione che la vera intenzione dietro il progetto era quello di somministrare selettivamente il contraccettivo in segreto alle inconsapevoli donne nere sudafricane.

Alla fine, il vaccino anti-fertilità non è stato prodotto prima che Project Coast fosse ufficialmente chiuso nel 1995, 12 anni dopo che era stato avviato. Una prima versione è stata testata sui babbuini, ma mai sugli esseri umani. Il Sudafrica non è l’unico paese a tentare di sterilizzare con la forza parti della sua popolazione. Paesi europei, tra cui la Svezia e la Svizzera, sterilizzarono membri della minoranza rom nella prima metà del 20 °  secolo e alcuni, come  la Slovacchia , hanno continuato anche oltre. Più recentemente, gli analisti hanno  affermato  che il governo cinese stia sterilizzando le donne nello Xinjiang, una provincia con una grande popolazione di musulmani uiguri.

Non ci vuole un enorme salto di immaginazione per vedere come gli obiettivi del progetto del vaccino anti-fertilità del Sud Africa avrebbero beneficiato della ricerca sui vaccini auto-diffondenti, in particolare se combinati con gli attuali sviluppi in farmacogenomica, sviluppo di farmaci e medicina personalizzata. Presi insieme, questi filoni di ricerca potrebbero aiutare a consentire  una guerra biologica ultra mirata .

Un potenziale di abuso in espansione. La Convenzione sulle armi biologiche, il trattato che vieta le armi biologiche, ha quasi 50 anni. Negoziata e approvata nel profondo della Guerra Fredda, la convenzione soffre di  modalità operative obsolete  . Esistono anche sfide significative per la valutazione della conformità  . La convenzione non ha certo impedito al Sud Africa di perseguire Project Coast all’inizio degli anni ’80.

La ricerca sui vaccini a diffusione automatica è un campo piccolo ma in crescita. Al momento, circa 10 istituzioni stanno svolgendo un lavoro significativo nell’area. Questi laboratori si trovano principalmente negli Stati Uniti, ma alcuni si trovano anche in Europa e in Australia. Man mano che il campo si espande, aumenta anche il potenziale di abuso.

Finora la ricerca è stata finanziata principalmente dai finanziatori della scienza e della salute del governo degli Stati Uniti come la National Science Foundation, il National Institutes of Health e il Department of Health and Human Services. Anche organizzazioni private come la Fondazione Gates e istituzioni accademiche hanno finanziato progetti. Recentemente, la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), a volte considerata l’ala di ricerca e sviluppo delle forze armate statunitensi, è stata coinvolta nella ricerca. L’  Università della California, Davis , ad esempio, sta lavorando a un  progetto amministrato dalla DARPA  chiamato Prediction of Spillover Potential and Interventional En Masse Animal Vaccination to Prevent Emerging Pathogen Threats in Current and Future Zones of US Military Operation. Secondo un opuscolo , il progetto sta “creando il primo prototipo al mondo di un vaccino auto-disseminante progettato per indurre un alto livello di immunità di gregge (protezione a livello di popolazione della fauna selvatica) contro il virus Lassa … e l’Ebola”.

L’investimento militare nell’innovazione biologica per scopi difensivi o protettivi è consentito dalla Convenzione sulle armi biologiche, ma può comunque inviare segnali sbagliati. Potrebbe indurre i paesi a dubitare delle intenzioni reciproche e portare a investimenti tit-for-tat nella ricerca potenzialmente rischiosa, anche nei vaccini auto-diffondenti. Il risultato della ricerca andata storta o della guerra biologica potrebbe essere catastrofico per la salute e l’ambiente.

Conversazioni precoci, aperte e in buona fede   sugli obiettivi scientifici e sui progressi che causano particolari preoccupazioni a duplice uso, come fanno i vaccini a diffusione automatica, sono essenziali per esplorare la posta in gioco più ampia di alcune traiettorie tecniche. Il programma dell’Università della California, Davis, sta cercando modi per incorporare un “interruttore di spegnimento” per controllare in sicurezza la tecnologia. E la DARPA afferma che qualsiasi sperimentazione sul campo relativa al progetto seguirà i protocolli di biosicurezza. Ma questi impegni non saranno sufficienti. La nostra ambizione deve essere quella di prendere e pretendere una decisione collettiva sui percorsi tecnici che siamo disposti, o meno, a intraprendere come società.

Fonte: The Bulletin

Opinione

I vaccini auto-diffondenti quindi non sono un mito come tanti credevano. Anche La Johns Hopkins University lo conferma. Vedere la pagina allegata in basso. 
Riceverai il vaccino che ti piaccia o no.
I vaccini autopropaganti sono stati concepiti dal virologo australiano Nobel Sir Macfarlane Burnet.

Burnet con il suo protetto Sir Gustav Nossal e il CSIRO hanno sviluppato il virus della mixomatosi. Utilizzato per la prima volta in Australia sulle pestilenze dei conigli. È stato il primo virus auto-propagante al mondo a riconoscere se stesso e ha agito come un vaccino che ha causato la soppressione immunitaria. AIDS per i conigli!

L’Australia è il punto zero per il genocidio dei Covid in corso.

Burnet e William Gates erano amici.
William Gates ha avviato la fondazione William Gates, successivamente ribattezzata Bill & Melinda Gates Foundation. Il protetto di Burnet, Gustav Nossal, ha continuato a lavorare per la fondazione e l’OMS dopo la morte di Burnet nel 1985. Ha portato avanti il ​​piano Burnet-Gates Senior per il genocidio.
Gates, Sr. e Burnet hanno ideato e finanziato il messaggio genocida sulle pietre della Georgia Guide. Pensaci.

I due erano amici dell’eugenista William Shockley che ingaggiò un amico, il dottor Herman Kermet, per intraprendere i lavori in incognito. 

Il laboratorio statunitense di armi biologiche a Fort Detrick commissionò a Burnet la proposta di scatenare un virus influenzale Carona sulla Cina nel 1947. La tecnologia dell’epoca non poteva garantire il non ritorno del virus, quindi fu accantonata. Burnet era seriamente connesso.

Alla fine degli anni ’70, il governo australiano CSIRO sviluppò l’editing genetico CRISPR per i coltivatori di tabacco di Myrtleford, Victoria. Inizialmente lo chiamavano Gene Shears. Il ministro della scienza dell’epoca, Barry Jones, affermò che la tecnologia avrebbe cambiato il mondo. E lo ha fatto. Non abbiamo ancora visto nessuno degli orrori completi degli umani chimera e il DNA eticocoinvolge le armi biologiche che erano il sogno di Burnet.

La biotecnologia CRISPR viene utilizzata per l’arma biologica “vaccino” a diffusione automatica di Covid Myxoma.

Melbourne, in Australia, è il punto zero per la tecnologia Covid e il piano famiglia Gates. È stato anche il punto zero per il coprifuoco, i blocchi, la negazione della libertà di movimento e l’uso di maschere. Le tecniche si sono diffuse in tutto il mondo.

Sia Burnet che Gates erano eugenisti legati alla London Eugenics Society (ribattezzato Istituto Gaulton per eliminare il termine “eugenetica”). Bill Gates è stato marinato in questa roba dalla sua infanzia. Sta eseguendo i piani di suo padre e del maniacale Sir Macfarlane Burnet.

Nel 1967 Burnet scrisse “Endurance of Life” (1978). Ha ricevuto un’accoglienza critica per le sue opinioni eugeniste e sociobiologiche. Ha provocato grandi polemiche. Questi punti di vista includevano la pena capitale per liberare la società da persone indesiderabili e mentalmente inadatte, aborto per la selezione della popolazione ed eutanasia per gli indegni. Ciò includeva in particolare l’uccisione di disabili e anziani non più produttivi. Questo nonostante lui stesso avesse 79 anni quando scrisse quel libro. Gli altri 13 libri che Burnet ha scritto in pensione includono quasi parola per parola ciò che abbiamo letto sulle Georgia Guidestones. Ha scritto i principi delle Guidestones con l’avvocato amico William Gates, che era un caro amico di David Rockefeller.

L’informazione libera e indipendente ha bisogno del tuo aiuto. Ora più che mai… Database Italia non riceve finanziamenti e si mantiene sulle sue gambe. La continua censura, blocchi delle pubblicità ad intermittenza uniti agli ultimi attacchi informatici non ci permettono di essere completamente autosufficienti.
SOSTIENI DATABASE ITALIA


Italia democrazia rappresentativa di chi? E di che cosa?

 

La forma è sostanzaLe virtù della democrazia rappresentativa e la mannaia del referendum

All’emotività referendaria è quasi impossibile rimediare: non a caso tornare indietro sulla Brexit si è rivelato impossibile. Si può, invece, trovare una soluzione a scelte sbagliate, come la vittoria di Donald Trump nel 2016, aumentando il numero dei partecipanti alle elezioni e contando fino all’ultimo voto

Unsplash

Chi si è svegliato come da un incubo, scoprendo con gioia che Trump non è più presidente degli Stati Uniti, è andato indietro col pensiero e  incontentabile – si è chiesto cosa si può fare per l’altro guaio di quello stesso 2016, la Brexit.

Fu allora un colpo doppio da KO. Cominciava la stagione folle e inebriante dei populisti e dei nazionalisti, da noi italiani già nobilitata dal vasto programma grillino del vaffa. E a conferma del non c’è due senza tre, sarebbe arrivato prima della fine anno il referendum che spazzava via la riforma costituzionale in Italia, un agglomerato che insieme a furbesche concessioni demagogiche (Province, Senato) avrebbe preservato il Paese dal conflitto Stato-Regioni in piena pandemia.

Rimediare ai guai di quell’anno bisesto sembra oggi possibile. In fondo, l’ancor fortissimo trumpismo è stato battuto da milioni di voti in più, prima ancora che dai grandi elettori della Convenzione.

Ma c’è una differenza più profonda tra questi esiti elettorali, ed è la differenza tra la democrazia rappresentativa e quella diretta.

All’emotività referendaria è quasi impossibile rimediare, mentre all’irrazionalità della democrazia parlamentare sì.

Tornare indietro sulla Brexit si è rivelato impresa impossibile. Si è andati più volte vicini – nella lunga crisi britannica, in gran parte ancora in corso – all’idea di rifare il referendum, e forse il bis avrebbe rimediato l’errore del primo voto, ma non è stato possibile. La forza indiscutibile di un popolo che si esprime con un sì o un no è – anche giustamente – difficile da controbilanciare.

L’esito di tante contorsioni successive al Leave, che hanno messo quasi in ginocchio la più antica democrazia del mondo – è stato Boris Johnson, un mini-Trump, abbracciato a quello vero di oltreoceano, e in totale confusione istituzionale, ancora oggi sulla soglia di un no deal per chiudere la vicenda. Uno che ha dovuto affrontare il Covid a mani nude, prima da negazionista e poi senza i miliardi dell’Unione Europea. Uno che è diventato ingombrante anche per il suo partito.

La democrazia rappresentativa ha invece in sé gli strumenti per rimediare a scelte sbagliate. Si vota e si rifanno i conti. Magari, come in Usa, alzando il livello dei partecipanti alle elezioni, con milioni di munizioni in più.

Quando arriva la mannaia del referendum – strumento da maneggiare con molta cura e solo in casi estremi – difficilmente se ne esce. In Italia ricordiamo bene la sicumera dei D’Alema che promettevano di recuperare in pochi mesi la riforma di alcuni punti non controversi. Quattro anni dopo è ben chiaro quanto sia difficile rimettere in piedi una modifica costituzionale. Non tutti i giorni trovi un Pd distratto in tre votazioni che si sveglia alla quarta per paura di essere additato come difensore della casta e fa passare in un amen il taglio dei parlamentari (a proposito: a quando i provvedimenti conseguenti?).

Per contraddire la Brexit ci vorranno anni, ma alla fine chi vuole il Regno Unito in Europa dovrà passare tra le maglie intricate e complesse, ma salvifiche, della democrazia rappresentativa.

Biden ha interesse a ricucire gli Stati Uniti all’Europa e già questo spiazzerà il Johnson che vorrebbe andare alla rottura totale con Bruxelles, senza risolvere la questione irlandese, che in Usa reputano invece importante.

Insomma, se il referendum diventa un’arma populista anch’esso può fare solo guai, perché eclissa la politica.

È la politica il metodo a cui ci si può affidare per riformare e progredire. Può anche essere cattiva politica, beninteso, ma mai come un colpo di mannaia.

Lettera aperta al signor Luigi di Maio, deputato del Popolo Italiano

UN ALTRO GENIO CHE IN REALTA' E' UN CIARLATANO PATACCA - E MATTARELLA CI HA FATTO UN TRATTATO.

  Macron’s speech was ‘clumsy’ imitation of Churchill – Russian envoy The French president failed in his apparent attempt to replicate the B...