Casa dell'ipocrisia europea: dalla dittatura alla falsa democrazia e dalla falsa democrazia indietro alla dittatura

 

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L'EUROPA IN ROVINE

Il 1914 ha segnato un punto di svolta per l'Europa. A livello politico, economico e culturale, l'Europa aveva raggiunto una posizione di predominio nel mondo.

Ciononostante, lo scoppio della prima Guerra mondiale, la prima guerra industriale di massa, ha causato devastazioni senza precedenti sui campi di battaglia e nella società in generale. I quatto anni del conflitto hanno scosso le fondamenta dell'Europa, trascinandola in un conflitto mondiale mai visto prima. Questa catastrofe ha dato il via al secolo più crudele della storia europea, e i suoi effetti traumatici hanno avuto un impatto profondo sulla memoria europea.

In seguito alla prima Guerra mondiale, i vecchi imperi si sono dissolti e sono stati creati nuovi Stati. Il pacifismo e l'idea dell'integrazione europea hanno acquisito una crescente importanza.

La seconda Guerra mondiale è spesso descritta come una "guerra totale", senza distinzione tra soldati e civili. Milioni di persone sono state vittime di esecuzioni di massa, deportazioni, fame, lavori forzati, campi di concentramento e bombardamenti.

Ingresso in Europa in rovina - terzo piano

LA PRIMA GUERRA MONDIALE

Il 1914 ha segnato un punto di svolta per l'Europa. A livello politico, economico e culturale, l'Europa aveva raggiunto una posizione di predominio nel mondo.

Ciononostante, lo scoppio della prima Guerra mondiale, la prima guerra industriale di massa, ha causato devastazioni senza precedenti sui campi di battaglia e nella società in generale. I quatto anni del conflitto hanno scosso le fondamenta dell'Europa, trascinandola in un conflitto mondiale mai visto prima.

Questa catastrofe ha dato il via al secolo più crudele della storia europea, e i suoi effetti traumatici hanno avuto un impatto profondo sulla memoria europea.

TOTALITARISMO CONTRO DEMOCRAZIA

In seguito alla prima Guerra mondiale, i vecchi imperi si sono dissolti e sono stati creati nuovi Stati. Il pacifismo e l'idea dell'integrazione europea hanno acquisito una crescente importanza.

Il sistema della democrazia parlamentare si è diffuso in tutta l'Europa, mentre l'Unione sovietica è diventata la prima dittatura comunista. Tuttavia, nel 1939 gran parte di queste democrazie avevano fallito e la maggior parte degli europei viveva sotto regimi autoritari e totalitari, che controllavano con la forza la vita pubblica e privata e limitavano le libertà individuali.

I nazisti salirono al potere nel 1933 e instaurarono un regime totalitario che considerava i tedeschi ariani come una razza padrona, biologicamente superiore, destinata a dominare l'Europa. Gli ebrei erano considerati responsabili dei problemi della Germania ed erano accusati di complottare per assumere il controllo del mondo.

LA SECONDA GUERRA MONDIALE

La seconda Guerra mondiale è spesso descritta come una "guerra totale", senza distinzione tra soldati e civili. Milioni di persone sono state vittime di esecuzioni di massa, deportazioni, fame, lavori forzati, campi di concentramento e bombardamenti.

Sotto il regime nazista milioni di persone sono state uccise attraverso una politica sistematica di pulizia etnica e sociale. Il genocidio degli ebrei europei, se si considera la sua portata e la sua forma burocratica, è un evento che non ha uguali nella storia. Stretta nel fuoco incrociato tra il nazionalsocialismo e lo stalinismo, nell'Europa centrale e orientale la guerra è stata particolarmente brutale.

IL RACCOLTO DELLA DISTRUZIONE

Si stima che la Seconda guerra mondiale abbia mietuto 60 milioni di vittime, di cui quasi due terzi tra i civili. I numeri, da soli, non possono però esprimere appieno le tragedie personali né l'impatto catastrofico di questi avvenimenti per le varie categorie della popolazione. Gli oggetti qui raccolti raccontano le vicende umane dietro tali avvenimenti e ci invitano a riflettere su come le persone riescano a superare traumi e perdite di questa portata.

Nonno fake distoglie l'attenzione dalla violazione dei diritti umani da parte della UE e dei suoi organismi segreti ed illegittimi

 

Dall’Ue un nuovo regime sanzionatorio globale contro le violazioni dei diritti umani

L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell durante una conferenza stampa al Cairo. (EPA-EFE/KHALED ELFIQI)

L’Unione Europea s’è dotata di un regime globale sanzionatorio per violazioni e abusi in materia di diritti umani: uno strumento che, pur con i limiti di funzionamento della PESC, può contribuire allo sviluppo del diritto europeo e internazionale.

Il 7 dicembre scorso il Consiglio affari esteri ha approvato, con la Decisione (PESC) 2020/1999 e il Regolamento 2020/1998, il primo regime globale di sanzioni in materia di violazioni e abusi dei diritti umani adottato dall’Unione europea (UE). Si tratta di un’importante risposta a fronte della progressiva erosione delle libertà fondamentali e dei principi liberali a livello internazionale: con il nuovo regime, le istituzioni europee rafforzano i propri meccanismi di tutela dei diritti umani, che rappresentano uno dei valori fondamentali della stessa UE e della sua politica estera.

In realtà, le violazioni internazionali dei diritti umani possono già oggi divenire oggetto di sanzioni da parte dell’UE: è stato il Trattato di Maastricht, con l’istituzione della PESC, ad aver fornito la base giuridica necessaria. Il primo provvedimento post-Maastricht ha riguardato l’embargo sulle armi imposto al Sudan nella primavera del 1994.

Da allora, il numero di sanzioni adottate dall’UE è gradualmente aumentato, fino a raggiungere uno stock annuale di oltre 20 sanzioni a partire dal 2010. Se l’embargo sulle armi rappresentava la tipologia di sanzione più comune negli anni Novanta, il blocco dei beni e il divieto di ingresso nell’UE sono divenute le forme più diffuse negli ultimi 15 anni. I Paesi del Vicinato orientale sono stati spesso oggetto di sanzioni per minacce alla pace e alla stabilità regionale; nel Mediterraneo meridionale le sanzioni si sono concentrate sul terrorismo, mentre in Asia e nell’Africa subsahariana su violazioni di diritti umani e principi democratici.

Sanzioni per la violazione dei diritti umani: l'Ue vuole ispirarsi al "Magnitsky Act"

La Commissione europea propone un nuovo regime di provvedimenti, sulla falsa riga della legge del Congresso Usa, che prende il nome dall’avvocato russo arrestato e morto nelle prigioni della Russia.

Lunedì 19 ottobre, la Commissione Europea ha proposto un disegno di …

Il limite principale dell’attuale regime è che esso prevede unicamente sanzioni “localizzate”, ovvero collegate a determinati contesti geografici (Paesi o regioni) o a specifiche crisi o conflitti, con la necessità, per le istituzioni comunitarie, di stabilire di volta in volta un quadro giuridico ad hoc per ogni singolo caso.

Ma collegare le sanzioni a singoli Paesi o conflitti può limitare la capacità dell’UE di rispondere rapidamente all’insorgere di nuove crisi o violazioni dei diritti umani. Il nuovo regime globale di sanzioni, che si affiancherà alle attuali “sanzioni geografiche” e agli altri strumenti già utilizzati dall’UE per promuovere i diritti umani (su tutti il dialogo politico e le clausole di condizionalità nei trattati commerciali e di cooperazione allo sviluppo), introduce importanti novità, in particolare sui soggetti che possono essere colpiti, sulle violazioni dei diritti umani sanzionabili e sulle tipologie di provvedimenti che possono essere imposte.

Anzitutto, il nuovo regime globale è indirizzato a individui e persone giuridiche (attori statali e non-statali) responsabili o coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani commesse in ogni parte del mondo (nonché a coloro che forniscono supporto materiale, finanziario o tecnico), indipendentemente dalla loro nazionalità o dal luogo in cui sono commesse le violazioni. I soggetti interessati potranno far ricorso alla Corte di giustizia dell’UE contro i provvedimenti sanzionatori.

In secondo luogo, il Regolamento 2020/1998 specifica che il nuovo regime si applica a quattro tipologie di violazioni: a) genocidio; b) crimini contro l’umanità; c) gravi violazioni dei seguenti diritti umani (le cosiddette norme di jus cogens): tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; riduzione in schiavitù; uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie; sparizioni forzate; arresti o detenzioni arbitrari; d) altre violazioni dei diritti umani, purché abbiano carattere diffuso e sistematico, tra cui: tratta di esseri umani, violenza sessuale e di genere, violazioni della libertà di riunione e associazione, opinione ed espressione, religione o credo.

Infine, le sanzioni europee saranno mirate e individuali, e includeranno: il divieto di ingresso e viaggio nell’UE; il congelamento di fondi e risorse economiche; il divieto per gli operatori economici e finanziari europei di mettere fondi e altre risorse economiche a disposizione dei responsabili. L’obiettivo generale è quello di minimizzare impatti negativi e indesiderati sulla popolazione civile: è prevista anche una clausola con una “deroga umanitaria”, che consente agli Stati membri di sbloccare determinati fondi o risorse per fornire aiuti umanitari (assistenza medica o alimentare, trasferimento di operatori umanitari, evacuazione della popolazione ecc.).

Caso Navalny: l'Ue sanziona sei collaboratori di Putin

L’Unione europea ha adottato sanzioni contro sei persone e un’organizzazione russa coinvolte nel tentativo di assassinio di Alexei Navalny. Lo ha reso noto il portavoce del servizio per l’azione esterna della Commissione.

Nella lista nera dell’Ue sono finiti quattro funzionari del …

Il nuovo regime sanzionatorio europeo si inserisce in una tendenza globale all’adozione di sanzioni tematiche (o “orizzontali”, ovvero svincolate da specifici contesti geografici). Il primo strumento giuridico ad affrontare in maniera globale le violazioni dei diritti umani attraverso l’applicazione di sanzioni è stato il Magnitsky Act, adottato dagli Stati Uniti del 2012. Da allora, Canada, Estonia, Lettonia, Lituania e Regno Unito hanno plasmato i propri regimi sanzionatori in base a tale modello, mentre Giappone e Australia ne stanno valutando l’adozione.

La stessa presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo stato dell’Unione, il 16 settembre scorso, aveva sottolineato che iIl Parlamento ha chiesto molte volte una legge Magnitsky europea e posso annunciare che ora presenteremo una proposta”.

Rispetto al passato, dunque, il nuovo regime sanzionatorio ha tutto il potenziale per conferire maggiore flessibilità e rapidità alla risposta europea di fronte a gravi violazioni dei diritti umani. Ponendo l’accento sulla responsabilità individuale (piuttosto che sulla nazionalità) di persone fisiche e giuridiche, il nuovo regime rompe, in una certa misura, il legame di appartenenza tra l’autore di una violazione e il suo Paese d’origine, consentendo così all’UE di procedere con le sanzioni senza necessariamente innescare conflitti politici ed economici su larga scala con i Paesi terzi. Inoltre, il regime globale intende responsabilizzare anche gli operatori economici e finanziari europei, che saranno chiamati, in via preliminare, a condurre uno screening più approfondito delle proprie controparti in ogni angolo del mondo.

Per tali ragioni, il nuovo regime globale ha ricevuto un’accoglienza generalmente positiva a livello politico e di società civile. Non sono mancate, tuttavia, alcune voci critiche. Dal punto di vista procedurale, le sanzioni non saranno valutate da un organismo indipendente, né dalla Commissione: spetterà al Consiglio, su proposta di uno Stato membro o dell’Alto Rappresentante, stabilire, rivedere e modificare l’elenco delle persone fisiche e giuridiche soggette a sanzioni.

La designazione di un individuo o di un ente richiederà, dunque, un significativo tasso di consenso, poiché in ambito PESC il Consiglio può procedere solo all’unanimità (salvo rare eccezioni), circostanza che ha già causato ritardi ed esitazioni in recenti decisioni. La proposta dei Paesi Bassi di adottare il voto a maggioranza qualificata è stata respinta. Sul piano sostanziale, è stato notato che tra le violazioni sanzionabili non figura la corruzione, né è prevista la partecipazione delle organizzazioni di società civile che, diversamente da quanto avviene nel modello statunitense, non possono raccomandare l’adozione di sanzioni.

L'Unione europea rinnova le sanzioni contro il Venezuela

La nazione guidata da Maduro colpita per il quarto anno consecutivo dai provvedimenti del Consiglio europeo, che entreranno in vigore dal 14 novembre.

Il Venezuela subirà ancora le sanzioni dell’Unione europea, che le ha rinnovate fino al 14 novembre 2021. Venerdì …

Nonostante tali limiti, alcuni dei quali superabili attraverso graduali aggiustamenti e modifiche in corso d’opera, il nuovo regime globale ha il potenziale per contribuire allo sviluppo del diritto europeo e internazionale, e consentire all’UE di assumere un atteggiamento più propositivo in relazione alle gravi violazioni dei diritti umani commesse nel mondo.

Il modo in cui le sanzioni saranno utilizzate e adattate nel corso del tempo rappresenterà un importante indicatore del livello di autonomia, capacità, coerenza e coesione raggiunto dall’UE quale attore internazionale.

Andrea Cofelice è Mario Albertini Fellow del Centro Studi sul Federalismo (CSF) di Torino.

Psicopatico co-genocida degli italiani iperipocrita iperabbronzato continua nella sua opera di inquinamento semantico del mondo

+++ Nato, Di Maio: “Fermezza contro violazione diritti umani” +++
La dichiarazione del capo della Farnesina.
Roma - 24 mar 2021 (Prima Pagina News)
La dichiarazione del capo della Farnesina.
"Abbiamo di fronte un pericoloso momento legato alla tutela dei diritti umani, una pericolosa violazione in diverse parti del mondo su cui serve fermezza".

Lo dichiara il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un intervento a margine dei lavori della Nato.

"Ci auguriamo che venga e possa essere scarcerato il prima possibile", aggiunge il capo della Farnesina, in merito al caso Navalnby, facendo appello alle autorità di Mosca da cui è stato imprigionato.

La CEDU in Italia vale meno di mezza cicca: TRASFERIRE L'ESECUZIONE DELLA CEDU ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE PERMANENTE DEL POPOLO ITALIANO

 

Knox c. Italia: la CEDU riconosce la violazione dei diritti difensivi nel processo per l’omicidio di Meredith Kercher


CEDU
CEDU

“Fin quando gli uomini sono costretti a ascoltare entrambe le parti, c’è sempre una speranza; è quando si presta attenzione a una parte soltanto che gli errori si cristallizzano in pregiudizi, e la stessa verità cessa di produrre i suoi effetti, perché il fatto di essere stata esasperata la rende falsa” John Stuart Mill, “On liberty”

 

Abstract: Lo scritto analizza la recente pronuncia della Corte EDU con cui lItalia è stata condannata per la violazione dei diritti fondamentali di Amanda Knox, nel processo a suo carico per il delitto di calunnia. Da questa sentenza è possibile trarre alcuni spunti di riflessione in merito allincidenza della violazione dei diritti difensivi sulla giustizia processuale e sulla distanza tra la verità storica e quella giudiziaria.

 

Indice

1. Premessa sulla decisione della CEDU

2. La decisione della Corte

3. La decisione della Corte

3.1 Violazione dellarticolo 3 CEDU

3.2 Violazione dellarticolo 6 paragrafi 1 e 3 lett c) CEDU

3.3 Violazione articolo 6 paragrafi 1 e 3 lettera e) CEDU

4. Conclusioni

 

1. Premessa

Il 24 gennaio 2019 la prima sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo (di seguito Corte EDU) ha definito il procedimento intentato dalla cittadina statunitense Amanda Knox nei confronti dello Stato italiano

La pronuncia della Corte EDU, connessa al processo che è costatato alla Knox una condanna per il delitto di calunnia, impone una breve riflessione circa lapparente antinomia tra lefficacia del processo e lefficacia dei diritti difensivi.

Innanzitutto, al centro del processo penale vi è lindagato e lindagato, in quanto tale, si presume innocente fino alla condanna definitiva.

Sul punto la giurisprudenza costituzionale è pacifica nel ritenere che la presunzione di non colpevolezza enucleata dallarticolo 27 c. 2 Costituzione debba intendersi nel senso – evidentemente più garantista – di presunzione di innocenza, secondo una lettura convenzionalmente orientata ai sensi dellarticolo 6 § 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e le libertà fondamentali (di seguito CEDU).

Di conseguenza, per valutare la posizione di chiunque rimanga coinvolto in un processo penale, si rende necessario abbandonare ogni distinzione tra soggetti colpevoli e non colpevoli. A tale presunzione di innocenza, che, come detto, tutela linteressato fino alla pronuncia irrevocabile, deve corrispondere un trattamento processuale da non colpevole, configurando questa un generale obbligo di civiltà ancora prima che un principio di diritto.

Non bisogna infatti mai scordare che il processo penale è finalizzato allaffermazione della Giustizia, quale esaltazione della libertà e della democrazia, senza piegarlo ad istanze punitive né separarlo dalleffettività delle garanzie difensive, le quali spettano indistintamente ad ogni individuo.

Se può dirsi vero che il Pubblico Ministero rappresenta la società nellinteresse della punizione della colpa e che il difensore rappresenta la società nellinteresse dellinnocenza, non è meno vero che entrambi fanno parte di un sistema volto a realizzare lefficacia del processo, che trova la propria ragione ed al contempo il proprio limite nel rispetto delle c.d. garanzie difensive. Tali garanzie non sono altro che lespressione del grado di cultura del processo e della società e non riguardano soltanto limputato, bensì ogni cittadino, perchè questi, anche se potrebbe non essere mai coinvolto in un giudizio penale, ha diritto al rispetto di quanto la Costituzione gli ha promesso. Il rispetto delle garanzie riconosciute ad ogni individuo incide direttamente sulla giustizia del processo e garantisce di conseguenza la giustizia dellaffermazione circa la sua colpevolezza o innocenza.

In tali termini, non esiste una contrapposizione reale tra istanze punitive e difensive, ma solo un interesse universale alla salvaguardia della nostra libertà di cittadini: dunque, non c’è nessuna reale alternativa né alcun conflitto tra efficienza del processo e garanzie del cittadino.

 

2. I fatti

Nella notte tra il 1 e il 2 novembre 2007 Meredith Kercher, una ragazza inglese di 20 anni, veniva assassinata a Perugia allinterno dellappartamento in cui viveva insieme ad altre ragazze.

Il 5 novembre 2007 Raffaele Sollecito, legato sentimentalmente ad Amanda Knox, coinquilina statunitense della vittima, veniva convocato in questura per lacquisizione delle sue dichiarazioni. Egli si presentava accompagnato dalla Knox. Secondo quanto emerso da loro precedenti dichiarazioni, i due avrebbero trascorso la notte in cui Meredith è stata assassinata presso labitazione del Sollecito ed avrebbero scoperto il corpo della vittima solo la mattina seguente.

In questura Amanda veniva sentita come persona informata sui fatti, una prima volta all1.45 alla presenza di tre agenti di polizia e di una funzionaria che fungeva da interprete ed una seconda volta alle 5.45 alla presenza del Pubblico Ministero. Nel corso di tali audizioni – qualificate come spontanee dichiarazioni – la studentessa americana, precedentemente dichiaratasi estranea ai fatti, indicava quale colpevole dellomicidio Patrick Lumumba, gestore del locale ove la stessa lavorava occasionalmente.

Tuttavia, poco tempo dopo, rendeva dichiarazioni diverse. In particolare, scriveva una dichiarazione (del 6 novembre) ed altre due memorie (del 9 novembre) rivolte agli avvocati in cui, da un lato, ritrattava il contenuto di quanto dichiarato agli agenti in merito alle accuse nei confronti del Lumumba e, dallaltro, sosteneva di avere reso tali dichiarazioni in uno stato di incapacità di intendere e di confusione mentale, stato causato della violenza verbale e fisica subita dagli agenti.

Secondo quanto affermato dalla ragazza, durante le audizioni della notte del 6 novembre – peraltro condotte in una lingua a lei sconosciuta e con laiuto di un interprete improvvisato – la stessa sarebbe stata colpita due volte alla testa da un agente, offesa ed accusata di mentire perché in realtà a conoscenza dellidentità del colpevole nonché minacciata di finire in carcere per i successivi trentanni qualora non avesse parlato. Inoltre, gli agenti avrebbero più volte sostenuto di aver accertato la sua presenza nellabitazione al momento del delitto ed avrebbero smesso di maltrattatala solo in seguito alla sua indicazione del colpevole; momento in cui un poliziotto lavrebbe abbracciata e accarezzata.

La successiva attività investigativa conduceva ad accertare linnocenza di Lumumba, mentre la Knox veniva arrestata per lomicidio della Kercher, ipoteticamente commesso in concorso col Sollecito e Rudy Guede, che si presumeva avesse una relazione con la vittima.

Nel corso del processo, in ragione di quanto raccontato circa le modalità di audizione nella notte del 5 e il 6 novembre, la Knox veniva denunciata per aver prospettato in capo ai pubblici funzionari potenziali responsabilità penali. Simmetricamente, la difesa dellimputata richiedeva laccertamento della responsabilità degli operanti in ragione delle modalità di conduzione dellinterrogatorio. La prima notizia di reato si concludeva con una pronuncia di innocenza dellimputata per il reato di calunnia, mentre la seconda non veniva mai qualificata come notizia di reato ed iscritta nel relativo registro.

Amanda veniva tuttavia condannata per le dichiarazioni accusatorie nei confronti del Lumumba con sentenza che diveniva definitiva nel 2013. Contro tale decisione ricorreva alla Corte di Strasburgo denunciando diverse violazioni della CEDU, tutte relative al modo in cui era stata condotta la sua audizione la notte tra il 5 ed il 6 novembre 2007.

Nello specifico, la ricorrente lamentava la violazione dellarticolo 3 CEDU, sotto il profilo della violazione dellarticolo 8 CEDU per lestrema pressione psicologia subita – in una situazione di ristrettezza di fisica – che lavrebbe indotta alle dichiarazioni etero accusatorie; la violazione degli artt. 6. e 3 lettera a) c) e) sotto il triplice profilo

della mancata comunicazione in lingua comprensibile della natura e dei motivi dellaccusa a suo carico,

della mancata assistenza di un difensore e

della mancata assistenza di un interprete professionista e indipendente: lufficiale di polizia infatti aveva a suo avviso svolto una funzione di mediatore suggerendole ipotesi sul corso degli eventi.

 

3. La decisione della Corte

3.1 Violazione dellarticolo 3 CEDU

A norma dellarticolo 3 CEDU Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

In primo luogo, la Corte di Strasburgo ha accertato la violazione dellarticolo 3 della Convenzione, norma che vieta i trattamenti disumani e degradanti.

Circa le denunce di torture o trattamenti disumani perpetrate dalla polizia, la giurisprudenza europea riconosce una particolare tutela alle vittime, prevedendo, in generale, forti presunzioni di responsabilità in capo al Governo (cfr. Salman c. Turchia, par. 100; Rivas c. Francia, par. 38; Bouyid c. Belgio, par. 83, Turan Cakir c. Belgio, par. 54; Mete e altri c. Turchia, par. 112, Gäfgen, par. 92, e El-Masri c. Macedonia, par. 152).

È tuttavia necessario precisare che, per un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, le predette presunzioni trovano applicazione esclusivamente con riferimento alle lesioni fisiche evidenti, mentre esse vengono meno in relazione a violenze psicologiche, dove spetta piuttosto al ricorrente dimostra leffettività della lesione subita, secondo le ordinarie ripartizioni probatorie.

Nel caso di specie, la violazione dellarticolo 3 della Convenzione è stata affermata solo in ordine al profilo procedurale. In particolare, lassenza assoluta di indagini sul comportamento degli agenti in sede di audizione – denunciato dalla ricorrente – avrebbe infatti impedito la verifica concreta dei lamentati trattamenti disumani e degradanti.

Sul punto la giurisprudenza europea (cfr. Bouyid c. Belgio, parr. 115-123; El-Masri c. Macedonia, par.182-185; Mocanu e altri c. Romania, parr. 316-326) ritiene che un’“indagine” sia “effettiva” quando risulti:

1. indipendente ed imparziale, pertanto condotta da autorità prive di qualsiasi connessione gerarchica con gli indagati e dotate di uneffettiva indipendenza da essi;

2. tempestiva, caratteristica che risulta essenziale non solo per la prova dei fatti, ma anche per non dissolvere il legame di fiducia sociale riposto nelle istituzioni e non dare adito a sospetti di collusione o di tolleranza di atti illeciti;

3. approfondita, poiché le autorità devono condurre un tentativo serio e scrupoloso di ricostruzione dei fatti;

4. efficace, in quanto l’indagine deve essere in grado di condurre all’identificazione ed alla punizione dei responsabili, considerando però che tale obbligo non si configura come dovere di perseguire un certo risultato ma di mezzi da impiegare.

La Corte ha affermato che “si deve pertanto concludere che la ricorrente non ha beneficiato di unindagine che potesse chiarire i fatti e le eventuali responsabilità nel suo caso” e che “per quanto riguarda laspetto materiale della denuncia la Corte ritiene che non vi siano prove per concludere che la ricorrente sia stata sottoposta al trattamento inumano e degradante di cui si lamenta” (p. 138-139 sentenza).

In proposito, larticolo 112 Costituzione, nel sancire lobbligatorietà dellazione penale, integra senza dubbio una delle conquiste più qualificanti della nostra Carta fondamentale, segnando il superamento della concezione potestativa della giustizia.

Ed infatti la Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 1991, ha definito tale principio come il “punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale”, in quanto trova ragione nei principi di uguaglianza, legalità ed indipendenza istituzionale della pubblica accusa.

Lintroduzione dellarticolo 112 è da ricondursi alla volontà di discostarsi da un passato autoritario, ove vigeva la soggezione dei Pubblici Ministeri al Ministro della Giustizia e ha continuato a operare in ragione dellassetto vigente tra politica e magistratura.

Lindipendenza e lobbligatorietà dellazione penale, considerate dai costituenti come facce della stessa medaglia, costituiscono (o meglio, costituirebbero) il miglior baluardo delluguaglianza di tutti i cittadini. La violazione di tali principi nuocerebbe a tutti, in quanto, senza laccertamento della fondatezza di ogni notizia di reato, le norme incriminatrici costituirebbero vuote e astratte previsioni di divieti e la tutela penale sarebbe demandata a criteri di priorità discrezionali valutati di volta in volta da ogni soggetto inquirente.

Pertanto, la violazione dellobbligatorietà dellazione penale porta con sé – sempre – un vuoto di tutela che, nel caso specifico, si è concretizzato nellimpossibilità di accertare eventuali responsabilità in capo agli agenti.

Ciò, nonostante, da un lato, nel giudizio di merito siano emersi interrogatori ripetuti per ore nel corso della notte; atteggiamenti promiscui da parte di un agente che aveva abbracciato la ragazza in ragione delle dichiarazioni accusatorie, lassenza di un difensore e di un interprete qualificato e la verbalizzazione di quanto avvenuto estremamente breve e incompleta e, dallaltro, il Tribunale di Firenze chiamato ad accertare la calunniosità delle accuse della Knox nei confronti degli agenti, nel negare la responsabilità dellimputata, abbia accertato che nel corso della testimonianza vi sono stati “omissioni”, “verbali inaffidabili” oltre a  “diritti negati”.

 

3.2 Violazione dellarticolo 6 paragrafi 1 e 3 lett c) CEDU

A norma dellarticolo 6 paragrafo 1 CEDU: Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente... e dell’articolo 6 paragrafo 3 lettera c) CEDU “difendersi personalmente o avere lassistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato dufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia”.

La seconda violazione accertata dalla Corte attiene allarticolo 6 § 3 della Convezione, cagionata dallassenza dellassistenza difensiva durante le audizioni. Come visto, le dichiarazioni della Knox venivano verbalizzate come “spontanee”, anche se tale qualifica sconta le conseguenze della mancata verifica circa la condotta tenuta dagli agenti.

È di tutta evidenza che il mancato accertamento delle modalità di conduzione dellinterrogatorio dovrebbe impedire di poter qualificare le dichiarazioni rese dalla ricorrente come spontanee, nozione che presuppone lassenza di coercizioni di sorta.

Non è infatti un caso se la giurisprudenza interna consente lutilizzo delle dichiarazioni rese dallindagato in assenza di un difensore quando queste sono spontanee e costituiscono, come nel caso in esame, un reato in sé (ex multis Cass. Pen. n. 10089/2005, n. 26460/10 e n. 33583/15).

Nel caso de quo la Corte, ribadendo che la qualifica di indagato attiene ad un profilo sostanziale (cfr. Simeonovic c. Bulgaria p. 110-111) e che si connette allesistenza di ragionevoli motivi per sospettare che il soggetto sia coinvolto nel fatto di reato, ha osservato come “la ricorrente (fosse) già stata ascoltata dalla polizia il 2,3,4 novembre 2007 ed era stata intercettata” (pg. 151 sentenza).

“Tuttavia” ha aggiunto la Corte “anche se tali elementi non fossero sufficienti per concludere che alle ore 1.45 del 6 novembre 2007 la ricorrente potesse essere considerata sospetta ai sensi della giurisprudenza” – il che comunque contrasterebbe con le denunciate dichiarazioni di polizia circa le prove che avrebbero collocato la ricorrente sul luogo del fatto al momento dellassassinio – “va notato che quando ha rilasciato le sue dichiarazioni alle ore 5.45 dinanzi al pubblico ministero, ha formalmente acquisito lo status di persona incriminata”.

A tal punto la Corte si è soffermata sullassenza, nel caso di specie, di motivi imperativi che legittimassero la limitazione al diritto di accesso ad un difensore e, infine, ha valutato lequità complessiva del procedimento a carico della ricorrente.

Nel farlo, ha considerato i criteri elaborati dalla giurisprudenza europea e riassunti nella sentenza Beuze c. Belgio (par. 150 sent.), ossia

(i) lo stato di vulnerabilità dellaccusato,

(ii) le circostanze in cui sono state ottenute le prove ammesse in giudizio,

(iii) il quadro normativo e la capacità dellaccusato di confutare le prove a suo carico,

(iv) la natura incriminatoria o meno delle dichiarazioni rese da Beuze in assenza del suo avvocato,

(v) le informazioni di cui la giuria si è servita per giungere al verdetto.

Come esposto, Amanda versava in una situazione di particolare vulnerabilità, considerato che allepoca dei fatti aveva ventanni ed era da poco in Italia, non parlava né comprendeva fluentemente la lingua, ed è stata ascoltata in assenza di un difensore e di un interprete terzo.

In ragione di tali argomenti, la Corte ha concluso che nel processo per calunnia sia stato violato anche il diritto ad un processo equo.

 

3.3 Violazione articolo 6 paragrafi 1 e 3 lettera e) CEDU

Infine, la Corte ha accertato la violazione dellarticolo 6 § 1 e 3 lettera e), che sancisce il diritto di “farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza”.

Nelleffettuare una ricognizione del diritto applicabile al caso, la Corte si è soffermata sulle previsioni della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul diritto allinterpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, il cui obiettivo è quello di facilitare lapplicazione pratica del diritto allinterpretazione e alla traduzione per coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento, sancito dallarticolo 6 della CEDU come interpretato dalla giurisprudenza della Corte, al fine di garantire il diritto ad un processo equo delle persone indagate o imputate.

Sul punto la Corte ha rilevato che, il ruolo svolto dalla funzionaria di polizia di traduttrice “è andato oltre le funzioni di interprete che era tenuta a svolgere". La stessa infatti “aveva in effetti lintenzione di stabilire un rapporto umano e emotivo con la ricorrente, assumendo il ruolo di mediatore e acquisendo un atteggiamento materno non richiesto” (par. 185 sent).

Nellaffermare tale concetto, la Corte ha elevato lo standard di tutela previsto dalla precedente giurisprudenza, inserendo, accanto al requisito della “professionalità dellinterprete”, quello dellimparzialità.

In ordine al primo profilo, secondo la giurisprudenza europea, il diritto allassistenza linguistica deve essere concreto ed effettivo per consentire allimputato di conoscere ciò che gli viene addebitato e di difendersi e si concretizza non solo nellobbligo per le autorità competenti di nominare un interprete, ma anche – qualora le circostanze lo richiedano – di effettuare un controllo a posteriori del valore dellinterpretariato (cfr. Hermi c. Italia [GC], par. 70; Kamasinski c. Austria, par. 74; Cuscani c. Regno Unito, par. 39; Protopapa c. Turchia, par. 80, Vizgirda c. Slovenia, parr. 75-79).

In merito ad imparzialità e indipendenza del traduttore, sebbene la Corte non ne abbia chiaramente affermato la necessità, in concreto ha censurato latteggiamento della funzionaria di polizia che ha inteso creare una relazione umana e emotiva con la ricorrente, capace di influenzare le dichiarazioni della stessa.

La configurazione del diritto allassistenza linguistica come diritto soggettivo non rinunciabile da parte dellimputato è unacquisizione risalente nel nostro ordinamento, sulla quale hanno inciso in maniera significativa le norme internazionali ed europee in materia di giusto processo.

Inizialmente, infatti, la funzione della traduzione era considerata in termini oggettivi, quale mera collaborazione con lautorità giudiziaria rivolta alla rimozione dellincomunicabilità linguistica e legata al buon andamento dei processi; ora, invece, il nesso lingua-diritto-processo ha assunto un valore fondamentale, oggetto di un preciso diritto dellimputato e direttamente derivante dal diritto di difesa.

È di tutta evidenza, infatti, che la sussistenza di barriere linguistiche di fatto vanifica i diritti umani dellimputato ed elimina gli interessi difensivi senza i quali nessun processo può dirsi giusto.

Per questo motivo la giurisprudenza europea ha da tempo chiarito che la finalità dellarticolo 6 co. 3 lettera e) è quella di attenuare “gli svantaggi che limputato che non comprende o si esprime nella lingua usata dalla Corte soffre rispetto chi è familiare con tale lingua” (Luedicke, Belkacem e Koc. contro Germania) e, analogamente, la Corte Costituzionale, già dal 1993, considera listituto della traduzione degli atti e della presenza dellinterprete per limputato alla stregua di una “clausola generale di ampia applicazione che assicura una garanzia essenziale al godimento di un diritto fondamentale di difesa” (Corte Costituzione 10/93).

Eppure, a distanza di diversi anni, si assiste ancora a violazioni di tale meta diritto che, collocandosi a monte rispetto tutti i diritti processuali riconosciuti allimputato, ne integra la “capacità processuale”, consentendogli di partecipare coscientemente al procedimento.

 

4. Conclusioni

In conclusione, la Corte ha accertato la violazione degli articoli 3, 6 parargafo 1, 3 lettera c) e 6 paragrafo 1, 3 lettera e) e ha condannato lo Stato italiano a risarcire economicamente la ricorrente.

Se quanto esposto non fosse sufficiente ad illustrare lincidenza del rispetto delle garanzie difensive del soggetto indagato-imputato sulla correttezza dellesito processuale, basti considerare come si è concluso il procedimento per lassassinio di Meredith: Amanda e Raffaele sono stati assolti allesito di 5 gradi di giudizio durati 8 anni, mentre Rudi Guede è stato condannato a 16 anni di reclusione per un omicidio commesso in concorso con nessuno.

Bibliografia

S. Carrer, “Il caso Beuze c. Belgio alla corte EDU: la Grande Camera deraglia sullarticolo 6?”, giurisprudenza penale

G. Colavecchio, “Caso Knox: la Corte di Strasburgo condanna lItalia per violazione dellarticolo 3 e del diritto di difesa. "Osservatorio LItalia e la CEDU n. 1/2019

D. Curtotti Nappi, Il problema delle lingue nel processo penale Ed. Giuffrè, 2002

M. Gialuz, “La violazione dei diritti fondamentali nuoce alla ricerca della verità: la Corte di Strasburgo condanna lItalia per il procedimento nei confronti di Amanda Knox, Diritto penale contemporaneo

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R.E. Kostoris, “Per unobbligatorietà temperata dellazione penale, Riv. dir. proc. 2007

E. Longo, “Il diritto allassistenza linguistica nel processo penale: profili di diritto costituzionale europeo”, Osservatorio sulle fonti

A. Peri, “Obbligatorietà dellazione penale e criteri di priorità. La modellistica delle fonti tra esperienze recenti e prospettive de iure condendo: un quadro ricognitivo”, Forum costituzionale

D. Perugia, Processo penale allo straniero: alcune osservazioni sul diritto allinterprete e alla traduzione degli atti, Diritto penale contemporaneo

P. Sechi, “Straniero non abbiente e diritto allinterprete”, Giurisprudenza costituzionale, 2007, fascicolo 4

E. Randazzo, “La giustizia nonostante” Ed. Sellerio, Palermo, 2006

Conte e' uno psicopatico genocida: eleggetelo!

 

Strasburgo: governo Conte ha violato i diritti dell’uomo, partono le denunce

La notizia è stata data al canale Byoblu da Ugo Mattei, del Comitato Rodotà: “Violate le libertà degli italiani con il lockdown”. Ecco cosa ha detto Strasburgo del governo Conte.

In questi giorni c’è molta attenzione sulle nuove misure restrittive previste dai DPCM del premier Giuseppe Conte.

L’aumento del numero di tamponi sta facendo salire vertiginosamente la curva dei positivi, gli ospedali sono in allarme e si prospettano nuove chiusure.

In tutto questo però è passata inosservata un’importante notizia che riguarda le restrizioni imposte con il lockdown.

Ugo Mattei spiega cosa ha risposto Strasburgo a seguito dell’esposto del Comitato Rodotà

L’Osservatorio per la legalità Costituzionale del Comitato Rodotà ha fatto un esposto al segretario del Consiglio d’Europa relativo alle violazioni non dichiarate del Governo italiano“.

Ai primi di ottobre è arrivata la risposta: “Strasburgo ha riconosciuto che il Governo è in difetto poiché non ha dichiarato la sospensione dei diritti fondamentali prevista ai sensi della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo“.

Questa mancata dichiarazione della sospensione dei diritti fondamentali previsti dalla Convenzione comporta quindi la piena vigenza di tale Convenzione, anche durante l’emergenza.

Mattei prosegue: “Il segretario ha aggiunto che questa piena vigenza dà giurisdizione alla corte di Strasburgo di intervenire su tutte le questioni che si sono create in fase di emergenza Covid“.

Si apre quindi uno scenario che dà la possibilità di denunciare la violazione dei diritti, che secondo molti giuristi e legali sono stati compiuti in Italia.

Mattei inoltre evidenzia come la risposta del segretario europeo sia stata rapida: “In dieci giorni abbiamo ricevuto la sua lettera, siamo rimasti stupiti“.

Invece, da parte di Conte e Mattarella, non vi è stato alcun riscontro: “Da parte loro nessuna risposta ai nostri documenti“.

E continua: “Prendere in considerazione in modo serio le posizioni critiche di chi si preoccupa per la legalità è una grande dimostrazione di civiltà, che nel nostro Paese avviene troppo poco“.

Parte la denuncia per democidio: l’avvocato Luca Di Carlo si rivolge alla Corte penale internazionale

La risposta del Segretario europeo dà quindi il via alla prima azione contro la violazione dei diritti avvenuti durante il lockdown.

L’avvocato Luca di Carlo, già da tempo impegnato sul fronte dei diritti umani, ha fatto partire la prima denuncia per democidio contro il Governo Conte.

Sulla sua pagina Facebook riporta l’articolo di Agenpress, nel quale illustra le motivazioni che lo hanno spinto a presentare tale azione.

Un’accusa forte: con “democidio” s’intende infatti qualsiasi forma di omicidio che viene commessa da un governo nei confronti dei cittadini.

È un governo non eletto dal popolo sovrano che accentra il potere e sancisce la fine della democrazia“, si legge nell’articolo.

La giurisdizione sovranazionale della Corte Penale deve farsi garante dei diritti nel territorio italiano. Ormai appare che lo stato di polizia ha trasformato le forze dell’ordine in forze di repressione“.

Alla denuncia hanno aderito anche numerosi giuristi, ex magistrati e avvocati, che si aspettano una risposta nel breve termine.

Sarà forse per questa notizia, non pubblicizzata dai media nazionali, che Conte pare non voglia più utilizzare il lockdown? Foto: YouTube

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Draghi programma le riaperture e difende il ministro Speranza

Non c'è ancora una tempistica definita, le decisioni attese nel Consiglio dei ministri della prossima settimana

tempo di lettura: 6 min
Draghi programma aperture e difende Speranza allarme vaccini

© Francesco Fotia / AGF 
- Roberto Speranza e Mario Draghi

AGI – Il ministro Speranza prende tempo ma la decisione delle agenzie sanitarie federali americane Fda e Cdc di sospendere Johnson&Johnson rischia di essere una doccia gelata. Entro fine giugno – ha spiegato il commissario all’Emergenza Figliuolo - l'Italia attende 45 milioni di dosi. Il timore tuttavia, considerato che l'azienda ha fatto sapere che ci saranno dei ritardi, è che ci possa essere un ulteriore frenata nelle somministrazioni.

I vaccinati anche con richiamo hanno superato i 4 milioni ma alcune Regioni vanno in ordine sparso: De Luca, per esempio, in Campania non arretra sulla volontà di procedere per categorie e non per fasce d’età, nonostante l’alt del responsabile della Salute che oggi ha riunito gli esperti e l'Agenzia del farmaco (Aifa) per valutare la situazione che si è determinata.

Le prime dosi del siero Johnson&Johnson arrivate a Pratica di Mare sono state bloccate, si attendono “notizie piu' definitive” ma – ha spiegato Speranza – “per noi questo è un vaccino importante".

Proprio il responsabile della Sanità è nel mirino del centrodestra. Lo scontro è politico ma rischia di avere pure dei risvolti giudiziari. “Ho piena fiducia nel lavoro della magistratura”, ha spiegato il ministro riferendosi all’inchiesta nella quale è coinvolto il direttore vicario dell'Oms ed ex direttore generale della Prevenzione al Ministero della Salute Ranieri Guerra riguardo al mancato aggiornamento del piano pandemico.

Palazzo Chigi rimanda alle parole del presidente del Consiglio nell’ultima conferenza stampa, “sono stato io a sceglierlo”, ha spiegato. Il premier insomma ribadisce la fiducia nel suo ministro.

"Il tiro al bersaglio sul ministro Speranza deve finire”, dice De Petris, capogruppo di Leu al Senato. Per la Lega, però, non c’è stato un cambio di passo nella gestione del Covid dopo la nascita dell’esecutivo Draghi. Da qui gli attacchi, in un momento in cui le Regioni, in primis quelle governate dagli esponenti del partito di via Bellerio, sono in pressing per le riaperture.

I ministri Gelmini, Giorgetti e lo stesso Speranza guardano a maggio, i ‘lumbard’ chiedono di anticipare l’allentamento delle misure dove il rischio di contagio è basso.

I governatori giovedì nell’incontro con il governo avanzeranno le loro proposte: ripartenza delle categorie nei locali all’aperto ma anche al chiuso, inserendo criteri stringenti sul distanziamento, sulla capienza e sull’uso obbligatorio delle mascherine. Bar, ristoranti le priorità che verranno indicate. Poi palestre e in secondo momento teatri e cinema.

Ma ad indicare una data sarà l’esecutivo, probabilmente nel Cdm della prossima settimana. Nella riunione di questa mattina il presidente del Consiglio si è detto cautamente ottimista, ha preso la parola per spiegare la necessità di lavorare ad un cronoprogramma. Ci sarà un interlocuzione con i presidenti di Regioni, una cabina di regia con i ministri interessati, dei tavoli ad hoc ma per ora non c’è un timing preciso, si guarderanno i ‘report’ che arriveranno venerdì.

Domani nel Cdm si varerà lo scostamento di bilancio, poi sarà la volta del Def (possibile una nuova conferenza stampa di Draghi nel fine settimana).

Le forze politiche della maggioranza di Camera e Senato sono in pressing, hanno chiesto un incontro con il governo per capire l’entità e gli obiettivi che si intendono portare avanti. In ballo ci sono il nuovo decreto imprese e il ‘Recovery’ con il premier che oggi, nel segno della svolta della mobilita’ green, ha incontrato, insieme al ministro della Transizione ecologica Cingolani, il presidente di Stellantis Elkann e gli amministratori delegati di Eni Descalzi, di Enel Starace, di Snam Alverà e di Terna Donnarumma.

Ma è il dossier delle ripartenze quello più ‘caldo’ sul tavolo dell’esecutivo. Difficile che ci sarà un allentamento già ad aprile come invece chiedono Forza Italia (giovedì presenterà le sue proposte) e la Lega.

Tra le ipotesi c’è anche la possibilità di un allungamento del coprifuoco a mezzanotte ma la prima misura che dovrebbe essere presa è quella delle riaperture a pranzo per le categorie che sono scese in piazza in questi giorni. A meno che non ci sia una brusca frenata alla campagna vaccinale, considerato che il ato sulle somministrazioni sarà uno dei parametri determinanti, oltre quelli già definiti da tempo, per allargare le maglie.

"Un film già visto con AstraZeneca, che aveva molti più casi sospetti – prova a rassicurare il ministro degli Affari regionali - Non allarmiamoci. Il pronunciamento su J&J ha effetto limitatissimo sul piano vaccinale".

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