Il green pass come problema biogiuridico
Green pass obbligatorio dal 15 ottobre
A partire dal 15 ottobre 2021, il green pass è diventato obbligatorio per tutti i lavoratori. Il governo
ha approvato due dpcm con le linee guida sui controlli del certificato.
Per i lavoratori della Pubblica Amministrazione e per i lavoratori del
servizio privato.
Come sostenuto da molti autori, mezzi di controllo
di tale natura, comunque, comportano il reale rischio "che misure
temporanee di sorveglianza accettate inizialmente per limitati periodi
emergenziali diventino progressivamente prassi e consuetudini delle
nostre società, modificando i rapporti interpersonali e, soprattutto, il
rapporto bio-politico dei cittadini con l'autorità e lo Stato" [1].
Il green pass appare, quindi, un dispositivo giuridicamente problematico sotto tre profili:
a) logico-fattuale;
b) sistematico-normativo;
c) onto-assiologico [2].
Il profilo fattuale
È, dunque, illogico ritenere il green pass legato alla diminuzione del contagio e talmente necessario da potersi pretendere una restrizione dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti.
Il profilo normativo
L'obbligo introdotto tramite il green pass è un modo per indurre la popolazione a vaccinarsi senza le cautele giuridiche opportune che sono necessarie in uno Stato di diritto, specialmente alla luce del principio personalistico che informa l'intera Carta costituzionale.
L'articolo
32 della Carta fondamentale, infatti, stabilisce che "nessuno può
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge", chiarendo in modo inequivoco, che soltanto per
legge dello Stato si può imporre un trattamento sanitario obbligatorio alla popolazione.
L'obbligo
vaccinale di fatto, a differenza dell'obbligo vaccinale di diritto, non
tutela la popolazione poiché aggira il problema degli eventuali
indennizzi per coloro che dovessero subire gli effetti collaterali della
vaccinazione [5].
Emergono, infine, ulteriori profili di carattere sistematico.
Con
l'approvazione del green pass si assiste ad un capovolgimento
dell'ordine delle fonti e degli atti che fino ad ora ha contraddistinto
il sistema giuridico italiano, per cui dalla sua entrata in vigore non
sono più valutate l'effettività, l'efficacia e la legittimità di un
certificato alla luce dei diritti fondamentali, ma sono l'effettività,
l'efficacia e la legittimità dei diritti fondamentali valutate alla luce
di un certificato con evidente stravolgimento di ogni gerarchia dei
principi giuridici.
Il profilo assiologico
Per quanto la stessa Costituzione consenta delle limitazioni, non ammette anche le eventuali soppressioni, come pare fare l'introduzione del Green pass che esclude dalle attività lavorative o ricreative chi è sprovvisto di una copertura vaccinale, in un contesto normativo che non prevede l'obbligo vaccinale anti Covid-19 come misura generalizzata di salvaguardia della pubblica incolumità.
Le misure anti-pandemiche, per quanto emergenziali o eccezionali, devono essere sempre incorniciate all'interno della struttura dello Stato di diritto, per evitare di essere essenzialmente anti-giuridiche [7].
Note bibliografiche
[1] Carlo Blengino, Tecnologie di sorveglianza e contenimento della pandemia, in "Questionegiustizia", 2/2020, p. 2
[2] A. R. Vitale, Del green pass, delle reazioni avverse ai vaccini e di altre cianfrusaglie pandemiche come problemi biogiuridici: elementi per una riflessione, Giustizia Insieme, 15 settembre 2021, disponibile all'indirizzo https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1939-del-green-pass-delle-reazioni-avverse-ai-vaccini-e-di-altre-cianfrusaglie-pandemiche-come-problemi-biogiuridici-elementi-per-una-riflessione-di-aldo-rocco-vitale-2?hitcount=0
[3] Ibidem
[4] Ibidem
[5] Corte Costituzionale, sentenza numero 5 del 18 gennaio 2018. Si veda https://www.federalismi.it/nv14/articolodocumento.cfm?Artid=35616
[6] F. Santoro Passarelli, Libertà e Stato, in Iustitia, 3/1957, p. 209 e ss.
[7] Tribunale di Reggio Emilia, sentenza numero 54 del 27 gennaio 2021. Si veda http://agam-mi.it/dpcm-illegittimi-la-sentenza-n-54-del-27-1-2021-del-tribunale-di-reggio-emilia-alcune-riflessioni/
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