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17/07/22

GIANI CON LA BAVA ALLA BOCCA

Giudice ridà lavoro a psicologa no vax, obbligo inutile e lesivo della dignità

A Firenze ordinanza durissima che fa sperare altre persone in situazioni simili: «Compromesso il diritto al sostentamento» 

Giudice ridà lavoro a psicologa no vax, obbligo inutile e lesivo della dignità

Giudice ridà lavoro a psicologa no vax, obbligo inutile e lesivo della dignità

di FRANCESCO BORGONOVO – La Verità di oggi
La decisione presa dal giudice Susanna Zanda riguarda una psicologa che nell’ottobre del 2021 è stata sospesa dall’ordine della Toscana in quanto non vaccinata. Ebbene, da lunedì questa dottoressa, dopo oltre otto mesi trascorsi senza stipendio, ha potuto riprendere a lavorare. Il cautelare del tribunale fiorentino, infatti, stabilisce che la psicologa possa riprendere l’attività professionale anche senza sottoporsi «al trattamento iniettivo» e che possa operare «in qualunque modalità (sia in presenza che da remoto) alla stessa stregua dei colleghi vaccinati »

Il fatto che si debba specificare la modalità di lavoro la dice lunga sull’assurdità dei vincoli imposti finora agli psicologi: che un non vaccinato non p o s s a l av o r a r e nemmeno da remoto tramite sedute online non può in alcun modo passare per una misura sanitaria, si tratta di accanimento puro e semplice. In ogni caso, a differenza di altri professionisti che ancora oggi sono costretti a restare inattivi, la psicologa toscana, almeno per ora, ha diritto a riprendere le sedute.

E l’aspetto più importante dell’ordinanza che la riguarda sta, probabilmente, proprio nella speranza che essa offre ad altre persone che si trovano da troppo tempo nella medesima condizione. A questo proposito, le parole del giudice sono di granito. Nell’ordinanza si spiega che il diritto al lavoro «viene acquisito per nascita in base all’articolo 4 della Costituzione» e che «in questo caso viene inammissibilmente “c o n c es s o” da l l ’Ordine di appartenenza previa sottoposizione a un trattamento iniettivo».

Insomma, non è accettabile che una persona venga privata della possibilità di lavorare e sostentarsi qualora scelga di non vaccinarsi. Il passaggio più pregnante del testo, tuttavia, è forse quello che richiama i dati ufficiali sui contagi.

Il giudice di Firenze fa notare infatti che il dl 44/21 che istituisce l’obbligo di vaccino «si propone lo scopo di impedire la malattia e assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitario».

Ed è esattamente qui il punto nevralgico: «I report di Aifa sia coevi alla sospensione della dottoressa che quelli più recenti di gennaio e maggio 2022 […] riportano un fenomeno opposto a quello che si voleva raggiunge con la vaccinazione», continua il giudice, «ovvero un dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico delle infezioni e decessi proprio tra i soggetti vaccinati». Tradotto: visto che il vaccino non protegge dal contagio e non esclude totalmente nemmeno il ricovero e il decesso, non ha alcun senso continuare a penalizzare chi ha deciso di non sottoporsi alla puntura, proseguendo a ritenerlo pericoloso per la collettività oltre che per sé s te s s o.

Più le righe dell’ordinanza scorrono, più i contenuti si fanno robusti. Il giudice nota che la Costituzione «dopo l’esperienza del nazifascismo, non consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo vero o supposto». Poi aggiunge che le iniezioni hanno causato «migliaia di decessi e eventi avversi gravi». A un certo punto si spinge a definire il vaccino «trattamento iniettivo sperimentale» e ribadisce che l’articolo 32 della Costituzione e varie convenzioni firmate dall’Italia vietano «l ’imposizione di trattamenti sanitari senza il consenso de ll’interessato, perché ne verrebbe lesa la sua dignità, valore che sta alla base delle molteplici norme della nostra Costituzione rigida».

Per tutti questi motivi, il giudice ha deciso di restituire alla dottoressa toscana il diritto al lavoro, anche perché «la sospensione dell’esercizio della professione rischia di compromettere beni primari dell’individuo quale il diritto al proprio sostentamento e il diritto al lavoro di cui all’articolo 4, inteso come espressione della libertà della persona e della sua dignità, garantita appunto dalla libertà dal bisogno». Leggere parole simili in un provvedimento del tribunale sembra incredibile. Eppure è accaduto e magari, chissà, accadrà nuovamente in un altro tribunale che non sia quello di Firenze.

Intanto resta il fatto che alla psicologa di Piombino sia stata, come scrive il giudice, restituita la dignità, almeno per ora. «A partire dall’11 luglio», spiega l’avvocato Raul Benassi, «l’Ordine degli psicologi ha venti giorni di tempo per presentare reclamo al tribunale. Vedremo come decideranno di agire». Chiaro: l’esito del reclamo potrebbe pure essere deludente, e cancellare il provvedimento appena emesso. Ma perché ciò possa avvenire, i giudici dovranno provvedere a smontare le evidenze elencate nell’o rd i n a n za della loro collega Susanna Zanda. Può anche darsi che ci riescano, ma non sarà facilissimo. Nel frattempo, possiamo compiacerci del fatto che, in Italia, almeno per una ventina di giorni, verrà discriminata e vessata una persona in meno. Visti i tempi, è un ottimo risultato.


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