L'obbligo vaccinale è icto oculi contrario alla Costituzione e ai trattati internazionali. Firenze
Il Tribunale di Firenze contro l'obbligo vaccinale. Accolto il ricorso d'urgenza della psicologa sospesa dal lavoro. Obbligo contrario alla costituzione e ai trattati internazionali. Tribunale Firenze 6 luglio 2022, il testo integrale
Il Tribunale di Firenze ha il coraggio di mettere nero su bianco quanto da più parti, studi scientifici e dati statistici, viene suggerito. Inutile continuare a nascondersi la verità.
Il provvedimento cautelare toglie le fondamenta dell'obbligo vaccinale per una variegata serie di fondati motivi per i quali si rimanda alla lettura della parte motiva, che più chiara non poteva essere.
Il provvedimento si pone sulla scia di altro analogo provvedimento cha ha fatto discutere la comunità giuridica, l'ordinanza del Tribunale di Padova del 28 aprile 2022 che si trova in questa pagina: "Continui reintegri al lavoro per i lavoratori che non si sono sottoposti alla vaccinazione"
---------------------------------------
Di seguito il testo di
N. R.G. 2022/7360
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 7360/2022 promosso da:
_____ ATTORE
contro
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE TOSCANA (C.F. 92009700458)
CONVENUTO
Il Giudice dott. Susanna-Zanda,
letto il ricorso cautelare urgente per la sospensione del provvedimento
assunto dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologici della Toscana in
data 19.10.2021, con il quale la ricorrente è stata sospesa
dall’esercizio della professione di psicologa, per mancato assolvimento
dell’obbligo vaccinale di cui al DL 44/2021 art. 4 convertito in legge
n. 76/2021;
rilevato che la sospensione dall’esercizio della professione rischia di
compromettere beni primari dell’individuo quale il diritto al proprio
sostentamento e il diritto al lavoro di cui all’art. 4 inteso come
espressione della libertà della persona e della sua dignità, garantita
appunto dalla libertà dal bisogno;
rilevato che l’instaurazione del contraddittorio potrebbe creare un
irreparabile nocumento a questi diritti primari della ricorrente e che
occorre provvedere “inaudita altera parte”, visto anche il tempo già
trascorso a seguito del procedimento davanti al TAR attivato dalla
ricorrente e concluso con sentenza TAR TOSCANA n.1565/21 passata in
giudicato il 6.5.22, reiettiva della propria giurisdizione proprio per
la compromissione di diritti primari della persona;
ritenuto dunque che la decisione del TAR appaia condivisibile;
rilevato che, infatti, la WB non può più esercitare la professione di
psicologa e sostentarsi col proprio lavoro da molti mesi sin dall’
ottobre 2021;
che ha allegato come l’esercizio della professione costituisca l’unica sua fonte di sostentamento;
rilevato che tale libertà e diritto al lavoro, acquisito per nascita in
base all’art. 4 Cost, viene in questo caso inammissibilmente “concesso”
dall'Ordine di appartenenza previa sottoposizione ad un trattamento
iniettivo dontro Sars Cov 2, in base al DL 44/21;
considerato che tale decreto legge convertito in legge si propone lo
scopo di impedire la malattia e assicurare condizioni di sicurezza in
ambito sanitario;
rilevato, tuttavia, che questo scopo è irraggiungibile perchè sono gli stessi report di AIFA ad affermarlo;
considerato, infatti, che i report di Aifa sia coevi alla sospensione
della dott.ssa (INA che quelli più recenti di gennaio e maggio 2022, e
ancor più i report di istituti di vigilanza europei ad es. Euromomo
oppure Eudravigilance, riportano un fenomeno opposto a quello che si
voleva raggiungere con la vaccinazione, ovvero un dilagare del contagio
con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico
delle infezioni e decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi;
considerato che l’art. 32 comma 2 Cost non è in radice applicabile, anche a voler prescindere dalla
violazione della riserva di legge, proprio per la mancanza di benefici della collettività;
rilevato infatti che l’art. 32 cost. all’interno della carta
costituzionale “personocentrica” dopo l’esperienza del nazi-fascismo non
consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse
collettivo vero o supposto e tantomeno consente di sottoporlo a
sperimentazioni mediche invasive della persona, senza il suo consenso
libero e informato, considerato che un consenso informato non è
ipotizzabile allorquando i componenti dei sieri e il meccanismo del loro
funzionamento è, come in questo caso, coperto non solo da segreto
industriale ma anche, incomprensibilmente, da segreto “militare”;
considerato che quindi a tutt'oggi dopo due anni ancora non si conoscono
i componenti dei sieri e gli effetti a medio e lungo termine come
scritto dalle stesse case produttrici mentre si sa che nel breve termine
hanno già causato migliaia di decessi ed eventi avversi gravi;
considerato che l’art. 32 Cost e coerentemente le varie convenzioni
internazionali sottoscritte dall’Italia vietano l’imposizione di
trattamenti sanitari senza il consenso dell’interessato perchè ne
verrebbe lesa la sua DIGNITA”, valore che sta alla base delle molteplici
norme della nostra Costituzione rigida e che sostanzia l’art. 1 della
Costituzione (non a caso) della Germania;
considerato che il consenso deve essere libero e informato e in questo
caso la dott.ssa (REA non intende legittimamente prestarlo;
considerato che l’obbligo vaccinale imposto per poter lavorare viola
ictu oculi gli artt. 4, 32 e 36 cost, che, ponendo al centro “la
persona” e difendendola prima di tutto dallo Stato, non consente allo
Stato e a tutti i suoi apparati centrali e periferici (come anche gli
ordini professionali) di imporre alcun obbligo di trattamento sanitario
senza il consenso dell’interessato;
rilevato che il nostro ordinamento e i trattati internazionali vietano
senza alcun dubbio qualunque trattamento sperimentale sugli esseri
umani, e che vi sono regolamenti come il n. 953/21 e risoluzioni UE come
la n. 2361/21 che specificamente vietano agli stati membri di attuare
discriminazioni in base allo stato vaccinale Sars Cov 2;
considerato che, invece, l’ordine degli psicologi della Toscana col
provvedimento de quo viola uesta normativa immediatamente applicabile, e
attua un’innegabile discriminazione della dott.ssa [vii rispetto ai
colleghi vaccinati che possono continuare a lavorare pur avendo le
stesse possibilità di infettarsi e trasmettere il virus;
ritenuto che per questi motivi sussista anche il dedotto “fumus boni
iuris” ossia l’illecita imposizione da parte dell’Ordine di appartenenza
di un trattamento iniettivo che ha già causato eventi avversi gravi e
morte, e in fin dei conti con una sostanziale “accettazione del rischio”
di verificazione di tali eventi nefasti per la dott.ssa d’altra parte
le autorità sanitarie della Regione Toscana e il Consiglio dell’Ordine
degli Psicologi della Toscana non possono non essere al corrente del
dilagare dei contagi nonostante 1°80/90% della popolazione sia vaccinata
contro Sars Cov 2 e sono anche al corrente-ò dovrebbero esserlo, del
dilagare del contagio tra vaccinati con tre dosi, degli eventi avversi
anche gravi e mortali di soggetti vaccinati; si tratta, infatti, di dati
pubblicati dallo stesso Ministero della Salute, per cui appare illecita
sia l’emanazione che il successivo perdurante mancato ritiro in
autotutela da parte dell'Ordine di appartenenza, di quel provvedimento
di sospensione della (EA assunto in data 19.10.21 e tuttora vigente fino
al 31.12.2022;
ritenuto che per questi motivi la dott.ssa ivfazza non possa essere
costretta, per poter sostentare se stessa e la sua famiglia, a
sottoporsi a questi trattamenti iniettivi sperimentali talmente invasivi
da insinuarsi nel suo DNA alterandolo in un modo che potrebbe risultare
irreversibile, con effetti ad oggi non prevedibili per la sua vita e
salute;
considerato che sotto un profilo epidemiologico la condizione del
soggetto vaccinato non è dissimile da quello non vaccinato perché
entrambi possono infettarsi, sviluppare la malattia e trasmettere il
contagio;
ritenuto che dunque l’imposizione dell’obbligo vaccinale per svolgere la
professione sia del tutto discriminatorio e violi il regolamento
europeo n. 953/2021 self executing che vieta discriminazioni dei
cittadini europei fondate sullo stato vaccinale;
vista la risoluzione del Consiglio di Europa n.2361/2021; Regolamenti (CE) 726/2004 (art. 14 bis) e 507/2006;
vista la decisione della Corte Giust. UE, 11 luglio 2019, n. 716/17 che
recita: “ogni Giudice nazionale chiamato a pronunciarsi nell’ambito
delle proprie competenze ha, in quanto organo di uno Stato membro,
l’obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria a
una disposizione del diritto dell’Unione che abbia effetto diretto nella
controversia di cui è investito”; vd. conforme corte cost. n. 95/2017
(sull’obbligo di disapplicazione immediata da parte del GO della fonte
interna contrastante col diritto dell’Unione Europea e “a contrario”
Cass. civ. Sez. I Ord., 18/10/2018, n. 26292;
Cass. civ. Sez. I Ord., 06/06/2018, n. 14638; sent. trib. Firenze
1855/2021; cass. L, cass. Sentenza n. 26897 del 21/12/2009: “Il giudice
nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per
incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il
conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE
mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato
da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di
interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di
Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa
attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 195 reso
esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.; vd. conf. Sent. cass.
3841/2002);
visti gli artt. 1,2, 3, 4,32, 36 Cost.;
viste le numerose ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale dei
decreti legge che impongono i 4 trattamenti iniettivi anti Sars Cov 2
per l’esercizio da parte dei cittadini di diritti e libertà fondamentali
(es. ordinanza di rimessione del Consiglio per la Giustizia Regione
Sicilia e numerosi TAR);
viste le pronunzie conformi di revoca sospensione dal lavoro per
inosservanza obbligo vaccinale sent. Tribunale di Padova del 28.4.22;
Tribunale di Sassari del 9.6.22; Tribunale di Velletri 14.12.2021; TAR
Lombardia 26..4.2022 in rg 562/2022 (caso di una veterinaria sospesa
dall’albo);
Tribunale di Roma del 14.6.22; TAR Lombardia n.1397 del 16.6.22; varie
sent. di Tar Piemonte e varie sent. di Tar Roma (su personale delle
forze armate, sanitari e insegnanti);
p.q.m.
il tribunale
visto l’art. 669 comma 2 sexies c.p.c. e 700 Cpc
sospende il provvedimento dell’ordine degli Psicologi della Toscana
del ______, che vieta alla dott.ssa ______ di esercitare la professione
di psicologa fino alla sua sottoposizione al trattamento sanitario
iniettivo contro Sars Cov 2, autorizzando quindi l’esercizio della
professione senza sottoposizione al trattamento iniettivo, lavorando in
qualunque modalità (sia in presenza che da remoto) alla stessa stregua
dei colleghi vaccinati.
Fissa per conferma, modifica o revoca del provvedimento in contraddittorio l’udienza del 15 sett. 2022 h. 10,00.
Firenze il 6 luglio 2022
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
Commenta per primo
Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati
Nessun commento:
Posta un commento