Articolo 383 Codice di procedura penale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477) [Aggiornato al 29/04/2022]

 Articolo 383 Codice di procedura penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)
[Aggiornato al 29/04/2022]
Facoltà di arresto da parte dei privati
Dispositivo dell'art. 383 Codice di procedura penale

1. Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona(1) è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.

2. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato [253 2] alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale [357] della consegna e ne rilascia copia.

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