Si tratta di una sentenza vergognosa: il "risarcimento" e' di 10
EUR, non bastano neanche per la stampa delle carte per il GdP.
Ovviamente si puo' speculare molto sulle ragioni di un tale
"risarcimento", a cominciare dall'esporre la sentenza di un
magistrato minore al sindacato di corti costituzionale, cazzazione
e coniglio "di stato" corrotte, infiltrate e ricattate
dall'NWO/WEF. Cionondimeno, si tratta di una costante del
comportamento del braccio giudiziario italiota: giudicare bene e
risarcire male, predicare il bene e razzolare il male.
E' una sentenza vergognosa, nonostante sia stata "vinta": e' una
vittoria di Pirro.
Lo stato corrotto italiano non pu' ne' essere riformato ne'
essere abbattuto e ricostruito a forza di "sentenze".
C'e' bisogno dell'Assemblea Costituente Permanente del Popolo
Italiano, che liberi il popolo italiano dallo strangolamento di
questa "repubblica" deviata sin dal 1945 e che fondi, finalmente,
il Libero Stato del Popolo Italiano, ad esclusione di chiunque
abbia mai "governato" alcunche', dalle comunita' montane fino alla
presidenza della "repubblica".
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VIA AMERICANI, INGLESI, TEDESCHI, FRANCESI E CINESI DALL'ITALIA: NEANCHE UN AMBASCIATA DEVONO PIU' AVERE IN ITALIA!
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Norme anti-Covid illegittime: risarciti i danni ai cittadini
Il Giudice di Pace di Alessandria si è
pronunciato sulla responsabilità da fatto illecito condannando la
presidenza del Consiglio dei ministri
Il Giudice di Pace di Alessandria (con sentenza del 20 gennaio 2025 sotto allegata) chiamato
a pronunciarsi sulla sussistenza del danno non patrimoniale consistente
nelle voci di danno denominate dalla S.C. danno dinamico-relazionale e
danno morale, ha accolto la domanda attorea condannando la Presidenza
del Consiglio dei ministri al risarcimento del danno.
Con una
motivazione logica e razionale, il giudice alessandrino ha "demolito" il
castello normativo di cui ai provvedimenti emergenziali che hanno
caratterizzato gli anni della pandemia, dimostrandone la illegittimità
per violazione dei limiti imposti a tutela dei diritti fondamentali
dalla Costituzione e dalla normativa comunitaria, convenzionale e
internazionale (artt. 3, 13, 16, 18, 4, 32 e 35 Cost. nonché gli artt.
1, 3, 15, 16, 20 e 21 della Carta di Nizza; artt. 2 e 7 della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU del 1948; art. 14
della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - CEDU; art. 2 del Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e
artt. 7 e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e
politici, adottati il 16 e il 19 dicembre 1966; Codice di Norimberga;
artt. 1, 2 e 5 della Convenzione di Oviedo; Regolamento (UE) 2021/953).
Risarcimento del danno non patrimoniale
Questo il dispositivo: "Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:
-
dichiara tenuta e quindi condanna la convenuta Presidenza del C.d.M. in
persona del Presidente del Consiglio in carica, a risarcire ciascun
attore nella misura di euro 10,00 cadauno per il solo danno non
patrimoniale consistente nelle voci di danno denominate danno
dinamico-relazionale e danno morale, con espressa riserva da parte di
ciascun attore di separata azione per ogni altra voce di danno
individuale "patito e patiendo", oltre rivalutazione ed interessi dal
dovuto al saldo. Spese di lite compensate. Così deciso in ALESSANDRIA il
20-01-2025".
Il Giudice rigettava le richieste
pregiudiziali e preliminari avanzate dalla Presidenza del Consiglio
assumendo come il giudizio non fosse incentrato sulle singole specifiche
norme emergenziali, ma sulla pretesa risarcitoria, avanzata dagli
attori in ragione della lesione dei loro diritti, costituzionalmente
protetti, per cui non poteva escludersi il diritto di azione.
Violenza privata nei confronti dei cittadini
Secondo
le allegazioni degli attori, la sentenza riporta come la normativa
emergenziale con cui il Governo ha affrontato l'emergenza sanitaria
conseguente alla diffusione del contagio Covid-19, avesse comportato
l'esercizio di violenza privata nei confronti dei cittadini, costretti a
comportamenti non desiderati, in modo ricattatorio a fronte di
inesistenti benefici per quanto concerneva il contenimento
dell'emergenza epidemica.
Passando al merito della decisione il
giudice ha chiarito subito che la decisione della causa non
necessitasse di un intervento preliminare della Corte costituzionale ai
fini della verifica della legittimità di una norma necessaria ai fini
del decidere, quanto, piuttosto, dell'esame dell'insieme degli
articolati delle disposizioni pandemiche (c.d. "diritto pandemico") che
avevano arrecato un danno agli attori in ragione della violazione di
diritti costituzionalmente tutelati come la libertà personale e di
circolazione, l'auto-determinazione sanitaria, il diritto al lavoro e
allo studio, il diritto alla vita sociale e di culto, etc.
Corroso il diritto alla salute senza stipendio
Sulla
sospensione dal lavoro per inadempimento dell'obbligo vaccinale
COVID-19 (decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44 convertito con
modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76) il Giudice alessandrino
si è chiesto "Se il soggetto viene privato del reddito necessario al
sostentamento proprio e di chi, da esso, ne dipende, conserva ancora il
diritto alla salute oppure questo viene corroso""
L'inadeguatezza delle norme emergenziali
Sul
profilo della adeguatezza delle norme emergenziali il G.d.P. ha
rilevato come le disposizioni emergenziali non abbiano raggiunto gli
prefissati (contrasto e prevenzione del virus SARS-CoV2) e, portando ad
esempio come in Stati dove analoghe norme non sono state adottate, la ha
notato come la diffusione dei contagi sia stata inferiore come anche la
mortalità. Non solo. Dal confronto con i risultati ottenuti da altri
Stati che avevano adottato soluzioni meno invasive e limitanti,
basandosi su dati OMS, il G.d.P. ha rilevato che l'Italia, con un
popolazione di circa 59.000.000 di abitanti, ha avuto circa 25.000.000
di positivi al virus Covid 19(43%) e 184.000 deceduti; viceversa, il
Giappone, che invece non aveva adottato politiche limitative dei diritti
nei confronti dei propri cittadini, ma solamente un controllo rigido
degli ingressi alle frontiere, su una popolazione di 125.000.000 di
abitanti ha registrato 28,000.000 di positivi (23%) e 56.000 decessi; la
Svezia con 10.500.000 abitanti ha riportato 2.700.000 infezioni (26%) e
21.000 decessi.
La Corte alessandrina non ha poi mancato di
rimarcare come in Italia sia i vaccinati che i non vaccinati hanno
contratto il SARS-CoV2 e sono risultati in grado di contagiare gli altri
e che, quindi, nonostante oltre il 90% della popolazione avesse
concluso il ciclo vaccinale (dati diffusi dal Ministero della Salute e
Presidenza del Consiglio), il virus ha continuato a diffondersi e a
contagiare. Il giudice ha pertanto affermato "nessuna norma, neppure
quelle a tutela della salute pubblica, possono comprimere il diritto
alla vita e alla dignità del singolo cittadino" statuendo che "nessuna emergenza può spingere a norme incompatibili con la tutela della persona umana" (nota 2).
Carenza di legittimazione passiva
Il
giudice di pace ha infine esaminato l'eccezione di carenza di
legittimazione passiva avanzata dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri che, sulla scorta della sentenza n. 198/2021 Corte cost., ha
sostenuto che il D.L. n. 19/2020 (recante "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19") non avesse dato
luogo a un conferimento di potestà legislativa "discrezionale" al
Presidente del Consiglio dei Ministri, ma solamente ad autorizzarlo a
dare esecuzione a misure tipizzate già previste, per cui gli atti
normativi (legislativi ed amministrativi), la cui liceità era contestata
dagli attori, non sarebbero da considerare atti di competenza e
responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri; da qui
l'impossibilità di identificarlo quale civilmente responsabile per i
danni immateriali certamente patiti dagli attori in conseguenza della
sospensione dei loro diritti costituzionalmente garantiti ex art. 2043
c.c. Il giudicante ha quindi rigettato l'eccezione della P.d.C.
condividendo nel merito le difese degli attori: "tutti gli atti elencati
in citazione (anche i D.L. che "tipizzano" l'attività amministrativa
successiva, non soltanto i DPCM a contenuto "tipizzato") sono stati
promossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per cui questo è
necessariamente il soggetto promotore; - che, quand'anche la conversione
in legge dei D.L. e/o il carattere tipizzato dei DPCM spostassero la
relativa responsabilità dal soggetto promotore allo Stato […], comunque
nel nostro diritto processuale interno non esiste il soggetto giuridico
"Stato" ed è principio costante, pacifico ed incontestato che le azioni
giudiziali si rivolgono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri."
Abrogazione sanzione ultracinquantenni
Infine,
motivando ulteriormente la propria decisione, il giudice ha fatto
riferimento alla recente decisione dell'attuale governo che con il comma
4 dell'art. 21 DL n. 202/2024 ha abrogato la sanzione amministrativa
prevista dall'art. 4-sexies del DL n. 44/2021 nei confronti dei
cittadini ultra cinquantenni che non avevano osservato l'obbligo
vaccinale primario COVID-19. Il G.d.P., citando i contenuti di alcune
dichiarazioni pubbliche di esponenti della maggioranza che compone
l'attuale Presidenza del Consiglio dei ministri convenuta in giudizio,
ha infatti osservato come essi abbiano natura di confessione
stragiudiziale sul carattere illecito della normativa oggetto del
giudizio.
La giurisprudenza in materia
La decisione in
questione si inserisce in quella ormai folta giurisprudenza di merito
(pauca ex plurimis TAR Lazio, sent. 7468/2020; Trib. Roma ord.
16.12.2020 giudizio RG 45986/2020; Tribunale Pisa, sentenze n. 1846 del
17.02.2022 e n. 419 del 17.03.2021; sent. Giudice del Lavoro Trib. di
Padova n. 275/2022 RG del 28.04.2022; Trib. Firenze ord. 20.11.2023
giudizio RG 12016/2022; Trib. L'Aquila Sez. lavoro sent. 132 del
13.09.2023; Tribunale Militare di Napoli, GUP, sent. 13.03.202; sentenza
n. 1493 del 24 /10/2024 Giudice del Lavoro Tribunale di Velletri) che, a
vario titolo, ha accolto le rivendicazioni dei cittadini statuendo
l'illegittimità delle disposizioni emergenziali adottate dalla
precedente legislatura, anche indipendentemente da alcune pronunce della
Corte costituzionale.
Questa pronuncia ha certamente il merito
di ribadire l'inefficacia delle misure adottate negli anni 2020-2022
(compresi i vaccini COVID-19) ma, più in particolare, perché nel
decidere per l'insussistenza dell'eccezione della legittimazione passiva
della soccombente Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione al
danno da fatto illecito ex art. 43 prodotto a mezzo della normativa
emergenziale nel suo complesso, è la prima pronuncia a discostarsi dal
contenuto della sentenza n. 198/2021 Corte cost. con la quale la
Consulta ha dichiarato legittime le misure adottate dal governo per
fronteggiare l'emergenza sanitaria confermando che i decreti
ministeriali (DPCM) non avevano attribuito potestà legislativa al
Presidente del Consiglio dei ministri e che quindi le misure
emergenziali adottate fossero conformi alla Costituzione italiana.
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https://www.studiocataldi.it/articoli/47184-norme-anti-covid-illegittime-risarciti-i-danni-ai-cittadini.asp
https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/alessandria/2025/40.html#