Privacy, il Garante sanziona Fastweb per 4,5 milioni di euro
Telemarketing
aggressivo: il Garante privacy sanziona Fastweb per 4,5 milioni e mezzo
di euro. Il provvedimento nei confronti della compagnia
telefonica segue quelli già adottati nei confronti di Eni Gas e Luce,
Tim, Wind Tre, Iliad Italia e Vodafone, che hanno comportato
l’applicazione di sanzioni per un importo complessivo di circa 70
milioni di euro. L'authority per la privacy combatte il fenomeno delle
chiamate promozionali indesiderate. L’Autorità ha ordinato a Fastweb il
pagamento di una sanzione di oltre 4 milioni e 500mila euro per aver
trattato in modo illecito i dati personali di milioni di utenti a fini
di telemarketing. "Si conclude così una complessa attività istruttoria
avviata a seguito di centinaia di segnalazioni e reclami di utenti che
lamentavano continue telefonate promozionali di servizi di telefonia e
internet offerti da Fastweb effettuate senza il loro consenso", si legge
in una nota. "Gli accertamenti svolti dall’Autorità hanno evidenziato
importanti criticità “di sistema”, riconducibili al complesso dei
trattamenti effettuati da Fastweb nei confronti sia dell’intera base
clienti della società, sia del più ampio ambito di potenziali utenti del
settore delle comunicazioni elettroniche. Nel corso dell’istruttoria è
emerso un allarmante ricorso all’utilizzo di numerazioni fittizie o non
censite nel Registro degli Operatori di Comunicazione (Roc). Tale
fenomeno, come già evidenziato dall’Autorità, sembra essere
riconducibile ad un “sottobosco” di call-center abusivi che effettuano
le attività di telemarketing in totale spregio delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali. Ulteriori profili di
violazione hanno riguardato la corretta gestione delle liste dei
contatti, fornite a Fastweb da partner esterni, senza che questi ultimi
avessero acquisito il consenso libero, specifico e informato degli
utenti alla comunicazione dei propri dati.
Inadeguate sono risultate
anche le misure di sicurezza dei sistemi di gestione della clientela.
L’Autorità aveva infatti ricevuto numerose segnalazioni che riferivano
di indebiti contatti da parte di sedicenti operatori Fastweb che
cercavano di acquisire, tramite Whatsapp, i documenti di identità dei
contraenti, probabilmente con finalità di spamming, phishing e per la
realizzazione di altre attività fraudolente. Altre criticità sono state
rilevate dal Garante nell’attività promozionale svolta da Fastweb in
partnership con un altro soggetto per aver usato liste di clienti
fornite da quest’ultimo senza consenso all’attività di marketing. Altre
violazioni hanno riguardato procedure adottate per il servizio “Call me
back” che hanno impedito agli utenti di prestare un consenso libero,
specifico e informato e di disattivare il servizio in modalità
automatizzata.
Tenuto conto degli illeciti riscontrati il Garante ha applicato una sanzione di 4.501.868,00 euro.
L’Autorità
ha quindi ordinato a Fastweb di adeguare i trattamenti in materia di
telemarketing in modo da prevedere e comprovare che l’attivazione di
offerte e servizi e la registrazione di contratti avvenga solo a seguito
chiamate effettuate dalla rete di vendita attraverso numerazioni
telefoniche censite e iscritte al Roc. La società, inoltre, dovrà
irrobustire le misure di sicurezza per impedire accessi abusivi ai
propri database.
Fastweb infine non potrà più utilizzare i dati
contenuti nelle liste anagrafiche fornite da partner terzi, senza che
questi ultimi abbiano acquisito un consenso specifico, libero e
informato dagli interessati alla comunicazione a terzi dei propri dati.
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