DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 marzo 1946, n. 99
Convocazione dei comizi elettorali per il referendum sulla forma istituzionale dello Stato e l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente.(GU n.69 del 23-3-1946)
Vigente al: 7-4-1946
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visti l'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, contenente norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente e l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, recante integrazioni e modificazioni al decretolegge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, ai giuramento dei Membri del Governo ed alla facolta' del Governo di emanare norme giuridiche; Ritenuta la necessita' di convocare i comizi elettorali per la decisione, mediante referendum, sulla forma istituzionale dello Stato e per la elezione dei deputati all'Assemblea Costituente; Ritenuto che e' per ora impossibile lo svolgimento delle elezioni nella Venezia Giulia a causa dell'attuale situazione internazionale e nella provincia di Bolzano, nella quale le liste elettorali non si sono potute ultimare non essendo tuttora regolate le questioni sulla cittadinanza degli optanti per la Germania che hanno perfezionato l'opzione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno e per la Costituente; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. I comizi elettorali sono convocati per il giorno 2 giugno 1946, per deliberare, mediante "referenudum", sulla forma istituzionale dello Stato e per eleggere i deputati all'Assemblea Costituente. E' fatta eccezione per il Collegio elettorale della Venezia Giulia e per la provincia di Bolzano, per i quali la convocazione dei comizi elettorali sara' disposta con successivi provvedimenti. Il Collegio elettorale Trento-Bolzano resta, ai fini della applicazione dei comuni precedenti, limitato alla sola provincia di Trento, che eleggera' cinque deputati.
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 marzo 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - ROMITA - NENNI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei Conti, addi' 22 marzo 1946 Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 74. - FRASCA
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