Covid-19 e italiani all’estero: focus sulle misure economiche straordinarie
Eleonora MeddaQuali misure economiche sono state previste dal Governo italiano per gli iscritti AIRE (anagrafe dei residenti all’estero) che rientrano o per tutti coloro che, rimasti all’estero, si trovano in situazione di difficoltà ?
Il punto con Eleonora Medda, membro del Comitato di Presidenza del CGIE – Consiglio Generale degli Italiani all’estero
Nella primissima fase dell’emergenza il lavoro dei Consiglieri del CGIE, assieme ai Comites a livello locale, è stato quello di supporto e informazione sulla possibilità dei rimpatri d’urgenza di connazionali che risultavano bloccati all’estero a causa della chiusura delle frontiere e delle restrizioni di viaggio che i vari Paesi nel mondo stavano assumendo. Basti pensare che dall’inizio dell’emergenza, dal mese di marzo ad oggi, oltre 80mila italiani – turisti, temporaneamente all’estero o meno – sono rientrati in Italia, grazie a circa 750 operazioni da 177 Paesi nel mondo, tra voli speciali e trasporti organizzati via mare e via terra. Tale situazione ha visto uno sforzo eccezionale da parte dell’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri e di tutta la rete consolare.
Al contempo, erano chiari sin da subito i segnali di difficoltà sociali ed economiche che la crisi sanitaria avrebbe generato. Il lavoro dei Consiglieri del CGIE, assieme ai Patronati, è stato – ed è -quello di informare i connazionali affinché possano accedere ai sistemi di welfare nei vari paesi di residenza; indirizzare ed accompagnare le persone verso la massima fruibilità dei propri diritti nei paesi di accoglienza. Malgrado questo, soprattutto in Europa, si riscontra un numero sempre più cospicuo di anziani che vivono costantemente al limite della soglia di povertà e di persone di più recente emigrazione che – data l’estrema flessibilità ed i numerosi contratti atipici sommati alle restrizioni de accesso ai sistemi di welfare per gli stranieri che molti Stati hanno previsto – non riescono ad inserirsi nei sistemi di sicurezza sociale locali.
Il CGIE aveva purtroppo previsto che molte situazioni di difficoltà sarebbero emerse in questi mesi anche fra i connazionali all’estero e per questo è stato parte proattiva nella preparazione dell’iter che ha portato all’approvazione della legge n. 27 del 24 aprile 2020, in particolare per la parte contenuta nell’art. 72 riguardante le misure per l’internazionalizzazione del sistema paese e il potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà.
Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (cosiddetto “Cura Italia”) aveva infatti previsto misure per il potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero autorizzando la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2020 ad integrazione delle misure per l’assistenza ai cittadini all’estero in condizioni di indigenza o di necessità.
Sappiamo che gli uffici consolari (ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 71/2011) possono concedere sussidi ai cittadini che versano in stato di indigenza e, in via eccezionale, erogazioni in denaro con obbligo di restituzione nel caso vi sia uno stato di occasionale grave necessità altrimenti non fronteggiabile. (Tali fondi vengono stanziati ogni anno ed i Consolati fanno previsioni specifiche di spesa).
Con la suddetta normativa speciale i Consolati avranno risorse economiche aggiuntive per l’assistenza diretta ai connazionali: in caso di difficoltà non si esiti a contattare gli uffici di Patronato per informazioni o a contattare direttamente l’ufficio sociale della propria circoscrizione Consolare.
Come dicevamo, in questi mesi di pandemia sono molti gli italiani all’estero che hanno perso il lavoro: succede soprattutto fra i nuovi migranti, non iscritti AIRE, che non riescano ad aprire i diritti per accedere agli ammortizzatori sociali nei paesi ospitanti.
A tale riguardo, il comma 4-ter dell’art. 72 del Decreto-legge n.18 introduce la possibilità, fino al 31 luglio 2020, di erogare sussidi anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare, sempreché i connazionali che ne facciano richiesta versino in condizioni evidenti ed effettive di indigenza (ad esempio a seguito della chiusura di attività economiche e commerciali). Questo tipo di aiuto potrà quindi essere prezioso per tanti connazionali, soprattutto della nuova emigrazione e non iscritti AIRE, nella fase di emergenza fino al 31 luglio.
Venendo infine agli italiani iscritti AIRE che rientrano in Italia è stata prevista una particolarità.
Il reddito di cittadinanza, come sappiamo, prevede per l’accesso il requisito di residenza in Italia da almeno cinque anni – di cui gli ultimi due consecutivi. Questa misura esclude quindi i cittadini italiani, iscritti nei registri consolari, che rientrano dall’estero.
Al reddito di emergenza (REM) invece, pensato come una misura straordinaria di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza Covid-19, potranno accedere anche gli italiani all’estero che rientrano riprendendo la residenza in Italia entro giugno.
Per avere diritto al reddito di emergenza (REM), previsto nel Decreto Rilancio, firmato dal Presidente della Repubblica il 19 maggio 2020, si dovrà naturalmente soddisfare i requisiti richiesti dalla legge. Le domande per accedervi devono essere presentate all‘INPS entro la fine del mese di giugno 2020, tramite i CAF (centri di assistenza fiscale) ed i Patronati.
Queste le misure speciali prese a seguito dell’emergenza Covid-19. Per coloro che rientrano dall’estero rimangono ovviamente in vigore anche tutte le misure ed agevolazioni preesistenti: l’indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, le agevolazioni fiscali per ricercatori, lavoratori qualificati e non o imprenditori, i bonus per l’assunzione dei giovani sotto i 35 anni o gli over 50 disoccupati, il bonus Sud, l’indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri.
Nessun commento:
Posta un commento