Proroga impatriati con il 5% o il 10% solo per gli iscritti Aire
Pubblicato il 04 marzo 2021
Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;
Estensione
del regime impatriati fino a 10 anni solo per gli iscritti Aire già
rientrati, con versamento del contributo del 10% o del 5% entro il
prossimo 30 agosto se il primo periodo di fruizione dell’agevolazione è
terminato il 31 dicembre 2020. Lo ha stabilito l’Agenzia nel
provvedimento di ieri che definisce le modalità con cui i lavoratori,
dipendenti e autonomi, potranno optare per la proroga, per ulteriori
cinque anni, dell’agevolazione ex articolo 5, comma 2-bis, del Dl
34/2019, prevista dal comma 50 della legge di Bilancio 2021.
Il regime degli impatriati si applica
ai lavoratori residenti all’estero nei 2 periodi d’imposta precedenti il
trasferimento e che si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2
anni svolgendo l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio
italiano. A questi spetta la detassazione ai fini Irpef, per 5 anni, del
70% del reddito di lavoro dipendente o autonomo. Per chi si trasferisce
al Sud la detassazione è del 90 per cento. Inoltre, per favorire il
“radicamento” nel nostro Paese, le agevolazioni si estendono per
ulteriori 5 anni, con detassazione al 50% o 90% in questo arco temporale
aggiuntivo, al ricorrere di alcune condizioni (figli e acquisto di
immobili residenziali).
L’iniziale decorrenza di queste più
ampie agevolazioni era stabilita dal 2020. Il Dl 124/2019 ha esteso
l’agevolazione anche ai lavoratori che avevano trasferito la residenza
«dal» 30 aprile 2019 con effetti dal 2019. Restavano esclusi i
lavoratori altamente qualificati trasferitisi prima del 30 aprile. Così
la legge di Bilancio 2021 ha sanato quella che è stata percepita come
una discriminazione.
L’intervento è stato rivolto agli
italiani iscritti all’Aire (la limitazione ai soli iscritti Aire non è
coerente con il comma 5-ter dell’articolo 16 Dlgs 147/2015 che qui
dovrebbe intendersi richiamato) o ai cittadini Ue che abbiano trasferito
la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che, pertanto,
abbiano acquisito la residenza fiscale nel 2019 o in anni precedenti, a
condizione che, alla data del 31 dicembre 2019, risultino già
beneficiari degli incentivi (esclusi gli sportivi professionisti).
Ad essi è concessa la facoltà di
optare per le disposizioni rafforzate e prolungate per ulteriori 5 anni,
previo pagamento di un importo del 10% dei redditi di lavoro prodotti
in Italia - e oggetto dell’agevolazione - relativi al periodo d’imposta
precedente a quello dell’opzione. Ciò se, al momento dell’opzione, il
soggetto abbia almeno un figlio minorenne o sia diventato proprietario
di un’unita residenziale in Italia successivamente al trasferimento
originario o nei 12 mesi precedenti, ovvero lo diventi entro 18 mesi
dall’opzione.
L’importo è del 5% se il lavoratore
abbia almeno tre figli minorenni «e» diventi o sia proprietario di
un’immobile residenziale entro gli stessi termini. Il versamento va
effettuato con F24 (codice tributo da stabilire), senza poter
compensare.
Con un passaggio non chiaro si prevede
che il versamento debba avvenire «entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione
dell’agevolazione» (se è il 2017, il termine sarebbe scaduto, viceversa
il richiamo dovrebbe intendersi riferito al primo periodo delle
agevolazioni prolungate). Se il primo periodo è terminato il 31 dicembre
2020, il versamento va effettuato entro il 30 agosto 2021.
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