Proroga impatriati con il 5% o il 10% solo per gli iscritti Aire

 

Proroga impatriati con il 5% o il 10% solo per gli iscritti Aire

Pubblicato il 04 marzo 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Estensione del regime impatriati fino a 10 anni solo per gli iscritti Aire già rientrati, con versamento del contributo del 10% o del 5% entro il prossimo 30 agosto se il primo periodo di fruizione dell’agevolazione è terminato il 31 dicembre 2020. Lo ha stabilito l’Agenzia nel provvedimento di ieri che definisce le modalità con cui i lavoratori, dipendenti e autonomi, potranno optare per la proroga, per ulteriori cinque anni, dell’agevolazione ex articolo 5, comma 2-bis, del Dl 34/2019, prevista dal comma 50 della legge di Bilancio 2021.
Il regime degli impatriati si applica ai lavoratori residenti all’estero nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento e che si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni svolgendo l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. A questi spetta la detassazione ai fini Irpef, per 5 anni, del 70% del reddito di lavoro dipendente o autonomo. Per chi si trasferisce al Sud la detassazione è del 90 per cento. Inoltre, per favorire il “radicamento” nel nostro Paese, le agevolazioni si estendono per ulteriori 5 anni, con detassazione al 50% o 90% in questo arco temporale aggiuntivo, al ricorrere di alcune condizioni (figli e acquisto di immobili residenziali).
L’iniziale decorrenza di queste più ampie agevolazioni era stabilita dal 2020. Il Dl 124/2019 ha esteso l’agevolazione anche ai lavoratori che avevano trasferito la residenza «dal» 30 aprile 2019 con effetti dal 2019. Restavano esclusi i lavoratori altamente qualificati trasferitisi prima del 30 aprile. Così la legge di Bilancio 2021 ha sanato quella che è stata percepita come una discriminazione.
L’intervento è stato rivolto agli italiani iscritti all’Aire (la limitazione ai soli iscritti Aire non è coerente con il comma 5-ter dell’articolo 16 Dlgs 147/2015 che qui dovrebbe intendersi richiamato) o ai cittadini Ue che abbiano trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che, pertanto, abbiano acquisito la residenza fiscale nel 2019 o in anni precedenti, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2019, risultino già beneficiari degli incentivi (esclusi gli sportivi professionisti).
Ad essi è concessa la facoltà di optare per le disposizioni rafforzate e prolungate per ulteriori 5 anni, previo pagamento di un importo del 10% dei redditi di lavoro prodotti in Italia - e oggetto dell’agevolazione - relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’opzione. Ciò se, al momento dell’opzione, il soggetto abbia almeno un figlio minorenne o sia diventato proprietario di un’unita residenziale in Italia successivamente al trasferimento originario o nei 12 mesi precedenti, ovvero lo diventi entro 18 mesi dall’opzione.
L’importo è del 5% se il lavoratore abbia almeno tre figli minorenni «e» diventi o sia proprietario di un’immobile residenziale entro gli stessi termini. Il versamento va effettuato con F24 (codice tributo da stabilire), senza poter compensare.
Con un passaggio non chiaro si prevede che il versamento debba avvenire «entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione» (se è il 2017, il termine sarebbe scaduto, viceversa il richiamo dovrebbe intendersi riferito al primo periodo delle agevolazioni prolungate). Se il primo periodo è terminato il 31 dicembre 2020, il versamento va effettuato entro il 30 agosto 2021.

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