ITALIANI ALL'ESTERO - COVID-19 /DECRETO CURA - CONFERMATO POTENZIAMENTO FONDO 4+1 MILIONI ASSISTENZA CONNAZIONALI ALL'ESTERO (ART.72 DECRETO "CURA ITALIA")
(2020-04-24)
Con l'approvazione odierna del decreto "cura
Italia" alla Camera, le disposizioni relative ai commi da 4 bis a 4
quater dell'Articolo 72, relativo alle "Misure per
l’internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento
dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà
finanziaria a valere sull’articolo 126 del presente decreto legge, sono
legge.
Ricordiamo che i tre commi - da 4-bis a 4-quater i quali prevedono in particolare:
il comma 4-bis stanzia:
-
1 milione per l’anno 2020 per le misure a tutela degli interessi
italiani e della sicurezza dei cittadini all’estero in condizioni di
emergenza e
- 4 milioni per l’anno 2020 per le misure di assistenza ai cittadini all’estero in condizioni di indigenza o di necessità.
A tale ultimo riguardo, comma 4-ter autorizza, fino al 31 luglio 2020,
l’erogazione dei sussidi – nei limiti dell’importo complessivo di spesa
predetto - senza promessa di restituzione anche a cittadini non
residenti nella circoscrizione consolare.
Il comma 4-quater reca la copertura finanziaria degli oneri di cui ai precedenti commi 4-bis – 4-ter
Nel dettaglio, il comma 4-bis autorizza nello stato di previsione del MAECI:
a)
la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad integrazione delle misure
per la tutela degli interessi italiani della e della sicurezza dei
cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la
protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in
servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale;
b)
la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure
per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o
di necessità, ai sensi degli articoli da 24 a 27 della disciplina
sull’Ordinamento e funzioni degli uffici consolari (D.Lgs. n. 71/2011,
articoli 24-27). A tale ultimo riguardo, comma 4-ter autorizza, fino al
31 luglio 2020, l’erogazione dei sussidi – nei limiti dell’importo
complessivo di spesa predetto - senza promessa di restituzione anche a
cittadini non residenti nella circoscrizione consolare.
La
disciplina di cui al richiamato D.Lgs. n. 71/2011, articoli 24-27,
prevede che l'ufficio consolare può concedere, ai cittadini che versano
in stato di indigenza, nei limiti delle disponibilità fissate
annualmente dal MAECI, sussidi e,in via eccezionale, erogazioni in
danaro, in caso di comprovata urgenza, nel caso vi sia uno stato di
occasionale grave necessità non altrimenti fronteggiabile.
Inoltre,
in casi eccezionali, il capo dell'ufficio consolare può chiedere
l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od
aeromobile militari nazionali.
Il comma 4-quater reca la
copertura finanziaria degli oneri di cui ai precedenti commi 4-bis –
4-ter, pari a 5 milioni per l'anno 2020, disponendo che ad essa si
provveda attraverso corrispondente riduzione del fondo speciale di parte
corrente iscritto, nel bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI.
(24/04/2020-ITL/ITNET)
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