L’OMS e l’inopportunità di invocare l’immunità
A seguito della richiesta della Procura di Bergamo finalizzata a sentire alcuni ricercatori dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), quest’ultima ha inviato dalla sede europea di Copenhagen una nota con cui afferma che il suo personale gode di immunità diplomatica e per tale motivo non è tenuto a rispondere alle domande dei magistrati.
Non essendo ben definito lo status dei ricercatori la Procura ha ritenuto di investire nel merito il Ministero degli Esteri il quale dovrà precisare se effettivamente esiste un’immunità dalla giurisdizione come quella invocata dall’OMS, addirittura estesa al divieto di rendere una mera testimonianza nel contesto dell’indagine sulla mancata istituzione della zona rossa in Val Seriana e la conseguente ipotesi di reato di epidemia colposa.
La questione va ricondotta alla ‘Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate delle nazioni Unite’ ratificata e resa esecutiva dall’Italia e non all’immunità diplomatica tradizionale ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, ove le immunità personali e funzionali sono ben chiarite.
Il motivo per cui le organizzazioni internazionali godono di immunità è garantire lo svolgimento delle loro funzioni in maniera indipendente da qualsiasi ingerenza in quanto uno Stato potrebbe indirizzarne le scelte e limitarne la libertà d’azione.
Diverse però sono le attività che ricadono nell’esercizio delle attività funzionali dell’organizzazione da quelle compiute da persone legate ad essa in qualità di soggetto privato caso, questo, per cui non può essere invocata l’immunità. Per attività funzionali si fa riferimento agli atti posti in essere dall’organizzazione per il raggiungimento dei suoi scopi. In merito esiste in Italia specifica giurisprudenza che può venire in soccorso. La Corte di Cassazione, ad esempio, ha affermato nel caso Branno, dipendente a contratto della NATO, contro il Ministero della Difesa che seppure vi fosse un accordo NATO (NATO SOFA) che prevedeva un’immunità, questa non si applicava alla controversia in questione perché l’organizzazione aveva agito “more privatorum, ponendo in essere con dei cittadini italiani dei veri e propri rapporti contrattuali, dai quali è esclusa ogni idea di sovranità”. Sembra proprio il caso dei ricercatori che pare abbiano con l’OMS un contratto di tipo privatistico. Questa sentenza ha posto dei limiti all’immunità dell’organizzazione e altre sentenze più recenti, non solo a livello nazionale, continuano a fare distinzione tra attività pubblicistiche e attività privatistiche dell’ente internazionale. .
Il nostro Ministero Affari Esteri dispone di un ufficio del Contenzioso di altissimo livello per cui non tarderà a dare una risposta esaustiva.
Nelle sue valutazioni tale Ufficio dovrà tener conto che la parte della Convenzione riguardante l’abuso di privilegi prevede che se uno Stato ritiene che sia stato commesso un abuso di un privilegio o di un’immunità prevista dalla Convenzione, devono essere avviate consultazioni tra tale Stato e l’Istituzione interessata al fine di accertare se sia stato effettivamente commesso l’abuso e, nel caso affermativo, di prevenirne la continuazione o la reiterazione. Se tali consultazioni non dovessero produrre un risultato soddisfacente la questione dell’accertamento dell’abuso è portata dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia che se dovesse constatare che si è verificato simile abuso può conferire allo Stato leso il diritto di revocare all’Istituzione il beneficio oggetto del contenzioso.
A prescindere dalla natura del rapporto intercorrente tra i ricercatori e l’OMS corre l’obbligo considerare che, comunque, gli atti e gli archivi dell’organismo internazionale ai sensi della Convenzione sono coperti da immunità e di questo, in sede di escussione testimoniale dovrà essere tenuto conto.
In ogni caso, di fronte all’esigenza di comprendere le cause di una
tragedia come quella vissuta in particolare nelle valli di Bergamo ci si
deve chiedere perché un Organismo del livello dell’OMS anziché fornire
ogni elemento per contribuire a far luce sui fatti si arrocchi dietro
quelle ragioni di immunità che contribuiscono solo ad alimentare dubbi
sul suo operato.
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