FATTO??? >>> NIENTE

 

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo.
Testo unificato C. 802 e abb.
(Parere alla III Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Marialuisa FARO (M5S), relatrice, ricorda anzitutto che nell'ultimo ventennio le tematiche degli italiani all'estero hanno fatto registrare un crescente interesse, a partire da quando, con la legge n. 459 del 2001 – approvata nella XIV Legislatura – sono state dettate norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
  Successivamente il Parlamento è tornato spesso ad occuparsi di tali tematiche, sia sul piano legislativo, sia ad esempio, con provvedimenti riguardanti provvidenze per i connazionali all'estero e per la diffusione della lingua e della cultura italiana a loro beneficio, sia con norme concernenti il rinnovo degli organi rappresentativi degli italiani all'estero (COMITES e CGIE). Non meno rilevante anche l'attività conoscitiva e di indirizzo dispiegata a partire dalla XIV legislatura.
  Per quanto riguarda il contenuto del nuovo testo unificato in esame, che si compone di 7 articoli, l'articolo 1 istituisce, al comma 1, una Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo con compiti di indirizzo e controllo sulle politiche e sugli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, sia per rilevarne e risolverne i problemi, sia per individuare le modalità più idonee a promuoverne la partecipazione al perseguimento del progresso economico, scientifico e culturale e degli interessi nazionali della Repubblica.
  Si prevedono inoltre compiti di promozione delle politiche di sostegno agli italiani all'estero, di studio, monitoraggio e approfondimento delle questioni riguardanti gli italiani all'estero nonché ricognizione e proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani, con particolare riferimento ai giovani diplomati e laureati che lasciano il territorio nazionale per ragioni di lavoro, di studio e di ricerca.
  Ai sensi del comma 2, si prevede che la Commissione definisca un programma di attività avvalendosi del contributo delle comunità italiane all'estero, delle Regioni, delle Amministrazioni pubbliche, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), dei Com.it.es (Comitato degli italiani all'estero) e delle principali associazioni degli italiani all'estero.
  L'articolo 2 disciplina le attività della Commissione, prevedendo, in particolare, al comma 1, che essa:

   valuta la coerenza della legislazione vigente con il rispetto e con il sostegno dei fondamentali diritti sociali, civili e politici dei migranti italiani, adottando iniziative per favorire il coordinamento tra la normativa nazionale e quella regionale in tema di migrazioni;

   elabora criteri per promuovere il coordinamento delle iniziative delle regioni a favore dei rispettivi cittadini emigrati all'estero;

   verifica il percorso di integrazione compiuto dagli italiani presenti nei rispettivi Paesi di residenza e l'eventuale esistenza di situazioni di emarginazione e discriminazione nei loro confronti;

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   studia le tematiche inerenti alle nuove generazioni di discendenti da cittadini italiani;

   favorisce la promozione integrata del sistema Italia nel mondo; promuove una ricognizione dell'imprenditoria italiana all'estero e degli imprenditori di origine italiana;

   promuove la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo in un quadro interculturale e multilinguistico, valorizza le espressioni storico-culturali delle comunità italiane nel mondo e dei suoi esponenti più significativi;

   sulla base dell'analisi dell'emigrazione italiana e di tutte le forme di mobilità degli italiani nel mondo, propone atti di indirizzo e soluzioni normative per contrastare fenomeni migratori malsani e nocivi per il pieno sviluppo del Paese, promuove un processo migratorio circolare delle persone e delle competenze per rendere l'Italia una comunità di attrazione e non di appartenenza.

  Il comma 2, poi, stabilisce che la Commissione promuove:

   l'adeguamento degli istituti della rappresentanza degli italiani all'estero all'evoluzione delle comunità italiane nel mondo;

   il monitoraggio sulla legge elettorale per la circoscrizione Estero, al fine di rendere efficaci e sicure le modalità di voto dei cittadini italiani residenti all'estero e sostenerne la partecipazione alle consultazioni locali nei Paesi di insediamento;

   l'adeguamento della rete e dei servizi consolari e diplomatici italiani nel mondo per rispondere in modo efficace ai bisogni degli italiani residenti all'estero e per tutelare gli interessi dell'Italia sul piano economico, politico e culturale;

   iniziative per il rafforzamento dei media di lingua italiana all'estero, anche operanti su piattaforme satellitari o informatiche e per l'adeguatezza dei livelli, delle forme e della qualità dell'informazione destinata alle comunità italiane all'estero e ai nuovi migranti;

   indirizzi sull'assistenza nei riguardi degli italiani residenti all'estero, sostenendo l'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in favore degli italiani residenti all'estero;

   l'aggiornamento della regolamentazione dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);

   una riforma dei patronati italiani all'estero;

   accordi internazionali in materia di tutela del lavoro, sociale, previdenziale e tributaria di interesse per le comunità italiane all'estero;

   accordi internazionali per facilitare scambi tra università o altri istituti di alta formazione italiani e stranieri;

   il dialogo con i parlamentari di origine italiana eletti negli Stati esteri, allo scopo di comparare le rispettive legislazioni in materia di diritti dei migranti e di misure di integrazione, nonché di diffondere la cultura, i modelli di vita e i prodotti italiani nel mondo;

   le iniziative ritenute opportune per favorire la partecipazione degli italiani residenti all'estero alle politiche italiane di cooperazione allo sviluppo;

   le condizioni per realizzare una rete di rapporti permanenti con i nuovi migranti ed efficaci misure atte a favorire i rientri;

   l'approfondimento delle tematiche attinenti la situazione degli italiani residenti all'estero, di quelli rimpatriati e di coloro che intendano trasferire all'estero la propria residenza.

  L'articolo 3 disciplina la composizione della Commissione prevedendo che essa sia Pag. 212composta da diciotto senatori e diciotto deputati, nominati, pariteticamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati su designazione dei gruppi, in modo da assicurare la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno uno dei due rami del Parlamento, nonché in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi dando priorità ai deputati e ai senatori eletti nella circoscrizione Estero, garantendo l'equilibrata rappresentanza dei sessi e la partecipazione come membri della Commissione a tutti gli eletti all'estero.
  L'articolo 4 disciplina l'ufficio di presidenza della Commissione, prevedendo, al comma 1, che i Presidenti di Camera e Senato convocano la Commissione entro novanta giorni dall'inizio della legislatura per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari. In sede di prima attuazione della legge, la Commissione si riunisce per la prima seduta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
  Il comma 2 prevede che il presidente della Commissione è eletto al primo turno a maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  L'articolo 5 disciplina il funzionamento della Commissione, stabilendo, al comma 1, che essa adotta un proprio regolamento interno.
  Ai sensi del comma 2 essa, per lo svolgimento delle proprie attività, può:

   a) svolgere audizioni e acquisire informazioni, dati e documenti dalle amministrazioni pubbliche e da qualunque altro soggetto che si occupi delle questioni attinenti all'emigrazione;

   b) chiedere, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la trasmissione di informazioni e documenti relativi alla condizione delle comunità italiane all'estero da parte di Stati esteri e organizzazioni internazionali;

   c) acquisire informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalla Pubblica Amministrazione e da organismi, anche europei e internazionali, che si occupano di questioni concernenti gli italiani all'estero;

   d) chiedere informazioni e ricevere comunicazioni e segnalazioni da tutti gli organi di rappresentanza degli italiani all'estero istituiti dalla legge.

  Il comma 3 prevede che la Commissione, per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite, può ascoltare rappresentanti del Governo, delle regioni e degli altri enti pubblici, nonché esponenti della comunità degli italiani all'estero.
  Inoltre, ai sensi del comma 4, per le sue finalità la Commissione può compiere missioni anche all'estero, anche presso le istituzioni dell'Unione europea o presso organizzazioni internazionali.
  Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, la Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati della propria attività.
  In base al comma 3, inoltre, la Commissione può trasmettere relazioni e segnalazioni alle Camere e al Governo, ogni qualvolta lo ritenga, per formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente per promuovere la condizione degli italiani nel mondo e risolvere i problemi individuati, anche per garantire la rispondenza alla normativa dell'Unione europea e in riferimento ai diritti previsti dalle convenzioni internazionali.
  Al comma 2, si prevede che il Consiglio generale degli italiani all'estero trasmette annualmente alla Commissione una relazione sullo stato delle comunità italiane all'estero.
  L'articolo 7 prevede che per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce Pag. 213di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come il provvedimento appare riconducibile alla materia «organi dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Si ricorda che le Commissioni bicamerali d'indirizzo, vigilanza e controllo, istituite con legge, svolgono funzioni peculiari in relazione a settori o materie specifiche.
  Formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

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