L'espropriazione del potere costituente del popolo italiano da parte di elites fallimentari e di una UE fallimentare su tutta la linea: Per chi e' pericolosa l'assemblea costituente PERMANENTE?

 

Istituire un’assemblea costituente? Una proposta illegittima e pericolosa

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di Alessandro Morelli

“Una commissione ad hoc eletta dal popolo con 75 membri non parlamentari può dar vita a un sistema più efficiente e snello”. È questa la proposta avanzata dall’ex presidente del Senato Marcello Pera, illustrata in un’intervista a La Repubblica di qualche giorno fa. “Nelle riforme da fare per ottenere i fondi del piano Recovery – ha aggiunto Pera – si parla di velocizzare i processi, e certamente l’ottima ministra Cartabia farà del suo meglio. Eppure la Costituzione prevede che ‘contro le sentenze’, anche quelle su liti banali fra vicini di casa, è sempre ammesso il ricorso in Cassazione, dunque tre gradi di giudizio. Oppure, fra le stesse riforme, si parla di limitare l’appello del pubblico ministero, che però in nome della Costituzione la Corte costituzionale ha sentenziato impossibile”. Tale organo dovrebbe essere eletto dal popolo tra persone che non facessero già parte del Parlamento.

Una proposta subito accolta dalla capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini, secondo la quale “Sarebbe miope far cadere nel vuoto la proposta del presidente Pera per far nascere una commissione dei 75 per riformare la Costituzione, sulla falsariga di quella presieduta da Ruini nel secondo dopoguerra”. Le riforme alle quali si fa riferimento non riguarderebbero soltanto il settore della giustizia ma l’intera organizzazione istituzionale (forma di governo, sistema delle autonomie ecc.).

La proposta di istituire una nuova assemblea costituente poggia sulla convinzione che le riforme organiche del testo costituzionale finora approvate dal Parlamento, che non hanno visto la luce (come quella promossa dal Governo Renzi, bocciata dal referendum del 4 dicembre 2016), siano fallite per la mancanza di una sufficiente legittimazione politica delle maggioranze parlamentari che le avevano votate. Legittimazione di cui sarebbe, invece, dotato un organo collegiale eletto a suffragio universale e diretto, specificamente incaricato di approvare una nuova costituzione, similmente all’Assemblea che diede vita all’attuale Carta repubblicana.

Il ragionamento, tuttavia, non convince e la soluzione prospettata appare altamente rischiosa e sostanzialmente illegittima.

Non si comprende innanzitutto perché tale assemblea dovrebbe essere composta solo da 75 membri. L’Assemblea costituente eletta il 2 giugno 1946, infatti, annoverava 556 componenti e la Commissione presieduta da Meuccio Ruini, evocata dal numero dell’organo prospettato da Pera, fu istituita il 15 luglio 1946 tra tutti i Costituenti, con il compito di redigere il testo da sottoporre, alla fine dei lavori, alla stessa Assemblea. Non è chiaro, inoltre, perché di tale organo non potrebbero far parte gli attuali parlamentari, che verrebbero dunque privati dell’elettorato passivo.

Un organo del genere dovrebbe essere istituito, in ogni caso, con un’apposita legge costituzionale approvata secondo la procedura aggravata prevista dall’art. 138 Cost. (due deliberazioni da parte di ciascuna camera a intervallo non minore di tre mesi, approvazione con maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera nella seconda votazione, possibilità di chiedere l’indizione di un referendum, tranne nell’ipotesi in cui la legge sia stata approvata nella seconda votazione dai due terzi di ciascuna camera). La legge dovrebbe anche definire poteri e limiti dell’assemblea costituente e i suoi rapporti con il Parlamento. Ma qui sta il problema principale: cosa potrebbe fare tale assemblea che non possa già fare il Parlamento?

La Corte costituzionale ha chiarito da tempo che la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro “contenuto essenziale” neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali (lo ha detto soprattutto nella sentenza n. 1146 del 1988 ma anche in diverse altre pronunce). Oltre alla forma repubblicana, di cui parla espressamente l’articolo 139 della Costituzione, rientrano tra questi principi quelli enunciati dai primi dodici articoli della Carta repubblicana nonché dagli articoli della prima parte che riconoscono diritti e doveri fondamentali.

A cosa servirebbe, dunque, una nuova assemblea costituente se non a sovvertire o a modificare nel loro “contenuto essenziale” i principi supremi dell’ordinamento?

Delle due l’una. Se l’organo che si pensa di istituire non è una vera “assemblea costituente”, ma solo una commissione, pur a designazione elettiva, incaricata di predisporre un testo di revisione costituzionale che non tocchi nel loro “contenuto essenziale” i principi supremi, non si comprende il motivo della sua creazione e la stessa denominazione appare impropria. Tutte le revisioni indicate dal promotore dell’iniziativa, riguardanti i settori della giustizia, della forma di governo e delle autonomie, possono già essere approvate con la procedura prevista dalla Costituzione, senza certo il bisogno di creare un organo ad hoc. Se, invece, si vuole effettivamente dare vita a un’assemblea costituente, totalmente libera di approvare una nuova Costituzione (principi supremi compresi), si sta prospettando una soluzione palesemente incostituzionale, anzi eversiva.

C’è però dell’altro. Un’assemblea costituente non è una soluzione adottabile in qualsiasi frangente storico, non può essere usata per superare un momento di stasi politica o una qualunque crisi, pur grave, della dinamica istituzionale. È l’organo titolare del potere costituente, legittimato a dare vita a un nuovo ordinamento.  Le particolari condizioni storiche in cui operò l’Assemblea che il 22 dicembre 1947 approvò in via definitiva la Costituzione vigente non sono certo paragonabili all’attuale contesto politico-istituzionale. Si era nell’immediato dopoguerra, in una situazione di grande incertezza anche dal punto di vista politico. I nostri costituenti, come ha scritto Roberto Bin, lavorarono dietro a quello che John Rawls ha chiamato il “velo d’ignoranza”: redassero il testo della nostra legge fondamentale con il peso dell’“umana ignoranza del futuro, aggravata dall’assenza di un passato recente e significativo, capace di consentire previsioni sulle sorti politiche delle parti poste a confronto”. Il che – continua ancora Bin – fece prevalere un atteggiamento di prudenza “dettato dal timore di soccombere politicamente e di veder travolte le proprie posizioni politiche, i valori di cui ci si è eretti difensori”. Oggi tali condizioni non esistono.

Che il Governo Draghi sia sostenuto da una maggioranza parlamentare estremamente ampia non è una circostanza sufficiente a legittimare l’istituzione di un’assemblea costituente. L’esperienza degli ultimi decenni mostra come le decisioni sulle riforme siano prese da ogni maggioranza parlamentare con le idee abbastanza chiare su come avvantaggiarsi delle stesse (il succedersi di leggi elettorali illegittime e difettose è, in tal senso, emblematico).

Che tipo di costituzione potrebbe scaturire allora da una nuova assemblea costituente? Con tutta probabilità, si tratterebbe di una costituzione inidonea ad assolvere la duplice funzione che è propria di tale atto: assicurare la separazione dei poteri e la garanzia dei diritti fondamentali. Principi, questi ultimi, la cui garanzia richiederebbe oggi più che mai, dopo la riduzione del numero dei parlamentari, interventi riformatori volti a rafforzare il sistema dei contrappesi e delle garanzie costituzionali. E per fare questo gli strumenti forniti dalla Costituzione vigente sono più che sufficienti. Serve soltanto la volontà politica.

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